Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di TARI e TASI

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti (( o inferiori a )) quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
(( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )).
c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
(( c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente:
«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale» ))
.
d) il comma 731 e' sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.».
(( 1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013 )).
2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. (( Sono altresi' esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi )). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno )), sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 677, 688, 691 e 731
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 14
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), come
modificati o sostituiti dalla presente legge:
"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unita'
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o
inferiori a minatisi con riferimento all'IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201, del 2011.
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono
altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di
applicazione della TASI, il versamento della prima rata e'
effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e'
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del
consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle
modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il
primo anno di applicazione della TASI, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla
data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, determinando in questo caso le relative
modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento
del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668,
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto
dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
(Omissis).".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-quinquies, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
"Art. 7-quinquies. (Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7. (Esenzioni) - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"Art. 91-bis. (Norme sull'esenzione dell'imposta
comunale sugli immobili degli enti non commerciali )
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita' non
commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 722 a 727
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147:
"722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso
in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso
da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a
conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di
comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure
piu' idonee per il riversamento al comune competente delle
somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il
contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo
versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce
il versamento, il comune destinatario delle somme e quello
che ha ricevuto erroneamente il versamento.
723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013
e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di
cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per
i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,
lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede
di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo
all'imposta municipale propria di importo superiore a
quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al
comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla
restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando
al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da
rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a
carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi
dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria
dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari
Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.
725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante al comune, questo,
anche su comunicazione del contribuente, da' notizia
dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua
le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di
apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio
stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta
2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate,
per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di
Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a
titolo di imposta municipale propria, di spettanza del
comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei
confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai
fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica
quanto previsto dal comma 724.
727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante allo Stato, il
contribuente presenta al comune stesso una comunicazione
nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.
L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne
dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle
somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il
comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno
al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
 
Allegato 1

(articolo 10, comma 1)


|================================|==================================| | Provincia | Anno 2014 | |================================|==================================| | AGRIGENTO | 6.309.436 | |--------------------------------|----------------------------------| | ALESSANDRIA | 11.090.439 | |--------------------------------|----------------------------------| | ANCONA | 10.613.324 | |--------------------------------|----------------------------------| | AREZZO | 8.732.333 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASCOLI PICENO | 4.929.274 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASTI | 5.370.186 | |--------------------------------|----------------------------------| | AVELLINO | 7.962.256 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARI | 30.125.857 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7.243.728 | |--------------------------------|----------------------------------| | BELLUNO | 5.160.365 | |--------------------------------|----------------------------------| | BENEVENTO | 6.967.338 | |--------------------------------|----------------------------------| | BERGAMO | 15.187.126 | |--------------------------------|----------------------------------| | BIELLA | 4.764.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | BOLOGNA | 20.018.556 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRESCIA | 21.228.877 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRINDISI | 9.966.073 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAGLIARI | 16.619.769 | |--------------------------------|----------------------------------| | CALTANISSETTA | 5.416.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAMPOBASSO | 8.190.033 | |--------------------------------|----------------------------------| | CARBONIA-IGLESIAS | 3.861.369 | |--------------------------------|----------------------------------| | CASERTA | 17.682.418 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANIA | 26.605.724 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANZARO | 14.005.792 | |--------------------------------|----------------------------------| | CHIETI | 7.757.366 | |--------------------------------|----------------------------------| | COMO | 11.176.134 | |--------------------------------|----------------------------------| | COSENZA | 14.905.603 | |--------------------------------|----------------------------------| | CREMONA | 7.137.419 | |--------------------------------|----------------------------------| | CROTONE | 5.599.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CUNEO | 14.190.484 | |--------------------------------|----------------------------------| | ENNA | 3.312.504 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERMO | 2.960.207 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERRARA | 5.953.442 | |--------------------------------|----------------------------------| | FIRENZE | 24.018.671 | |--------------------------------|----------------------------------| | FOGGIA | 12.315.090 | |--------------------------------|----------------------------------| | FORLI'-CESENA | 7.460.049 | |--------------------------------|----------------------------------| | FROSINONE | 16.998.042 | |--------------------------------|----------------------------------| | GENOVA | 20.257.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | GROSSETO | 6.266.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | IMPERIA | 4.904.282 | |--------------------------------|----------------------------------| | ISERNIA | 3.691.583 | |--------------------------------|----------------------------------| | LA SPEZIA | 5.118.081 | |--------------------------------|----------------------------------| | LATINA | 13.346.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCE | 15.482.196 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCO | 7.960.884 | |--------------------------------|----------------------------------| | LIVORNO | 7.575.953 | |--------------------------------|----------------------------------| | LODI | 5.363.183 | |--------------------------------|----------------------------------| | LUCCA | 10.780.136 | |--------------------------------|----------------------------------| | MACERATA | 7.163.679 | |--------------------------------|----------------------------------| | MANTOVA | 9.244.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | MASSA | 4.919.702 | |--------------------------------|----------------------------------| | MATERA | 4.154.843 | |--------------------------------|----------------------------------| | MEDIO CAMPIDANO | 3.613.485 | |--------------------------------|----------------------------------| | MESSINA | 10.428.821 | |--------------------------------|----------------------------------| | MILANO | 53.848.308 | |--------------------------------|----------------------------------| | MODENA | 11.069.091 | |--------------------------------|----------------------------------| | MONZA E DELLA BRIANZA | 8.799.152 | |--------------------------------|----------------------------------| | NAPOLI | 43.732.934 | |--------------------------------|----------------------------------| | NOVARA | 8.548.660 | |--------------------------------|----------------------------------| | NUORO | 5.241.107 | |--------------------------------|----------------------------------| | OGLIASTRA | 2.433.739 | |--------------------------------|----------------------------------| | OLBIA-TEMPIO | 5.206.277 | |--------------------------------|----------------------------------| | ORISTANO | 5.354.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | PADOVA | 14.266.771 | |--------------------------------|----------------------------------| | PALERMO | 25.861.029 | |--------------------------------|----------------------------------| | PARMA | 8.985.546 | |--------------------------------|----------------------------------| | PAVIA | 13.449.267 | |--------------------------------|----------------------------------| | PERUGIA | 12.939.020 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESARO E URBINO | 10.785.563 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESCARA | 5.946.576 | |--------------------------------|----------------------------------| | PIACENZA | 8.476.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISA | 12.682.941 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISTOIA | 4.742.177 | |--------------------------------|----------------------------------| | POTENZA | 16.020.608 | |--------------------------------|----------------------------------| | PRATO | 6.381.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAGUSA | 6.071.930 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAVENNA | 6.282.730 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO CALABRIA | 12.823.780 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO EMILIA | 9.927.689 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIETI | 6.573.931 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIMINI | 6.733.372 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROMA | 79.332.441 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROVIGO | 4.033.488 | |--------------------------------|----------------------------------| | SALERNO | 28.283.796 | |--------------------------------|----------------------------------| | SASSARI | 9.027.167 | |--------------------------------|----------------------------------| | SAVONA | 6.856.430 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIENA | 10.561.909 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIRACUSA | 10.452.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | SONDRIO | 4.370.112 | |--------------------------------|----------------------------------| | TARANTO | 12.101.354 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERAMO | 5.641.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERNI | 4.749.010 | |--------------------------------|----------------------------------| | TORINO | 39.391.981 | |--------------------------------|----------------------------------| | TRAPANI | 8.055.923 | |--------------------------------|----------------------------------| | TREVISO | 15.246.615 | |--------------------------------|----------------------------------| | VARESE | 15.433.375 | |--------------------------------|----------------------------------| | VENEZIA | 15.941.283 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 6.793.328 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERCELLI | 6.101.547 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERONA | 13.604.320 | |--------------------------------|----------------------------------| | VIBO VALENTIA | 5.139.635 | |--------------------------------|----------------------------------| | VICENZA | 15.008.825 | |--------------------------------|----------------------------------| | VITERBO | 8.581.983 | |================================|==================================|


 
Art. 2
Ulteriori modificazioni
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono (( apportate )) le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 e' abrogato;
(( a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:
«568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni» ))
;
b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti (( «Entro il 31 maggio 2014» ));
(( c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» ))
;
d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»;
(( d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647» ));
(( e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ));
(( e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente:
«660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune»;
e-quater) il comma 661 e' abrogato ))
;
f) il comma 669 e' sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
g) il comma 670 e' abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) e' (( abrogata )).
(( 1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 569, 620, 621, 622, 623,
645, 649, 652, 660, 679, dell'articolo 1 della citata legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificati o sostituiti
dalla presente legge:
"569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad
ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione
la societa' liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo
2437-ter, secondo comma, del codice civile.
620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono
aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in
un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso
comma
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620,
l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti
creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali
i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso
agente della riscossione trasmette, anche in via
telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre
2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il
versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i
quali e' intervenuto il pagamento.
622. Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della
riscossione informano, mediante posta ordinaria, i
debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine
previsto, dell'avvenuta estinzione del debito
623. Per consentire il versamento delle somme dovute
entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni
relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618
resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente
periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle
superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal
1° gennaio successivo alla data di emanazione di un
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, previo ac-cordo da sancire in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta
completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
649. Nella determinazione della superficie
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di
rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
deter-minazione della TARI, il comune disciplina con
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del
tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con
il mede-simo regolamento il comune individua le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all'esercizio di dette atti-vita'
produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione. Al con-ferimento al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non
assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con
l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
ci-tato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo' altresi'
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b
del medesimo allegato 1.
660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale
del comune.
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo'
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) (abrogata).
(Omissis).".
Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la
Banca d'Italia.), e' stato abrogato dalla presente legge
eliminando cosi' la disposizione per cui non sono applicati
sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento
della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia
versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
 
(( Art. 2 bis
Bilancio di previsione

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 151. (Principi in materia di contabilita')
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
principi di unita', annualita', universalita' ed
integrita', veridicita', pareggio finanziario e
pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza e degli
allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di
legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.".
 
Art. 3
Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie

1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.».
(( 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 e' sostituito dai seguenti:
«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero dalle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese» ))
.
(( 2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti» )).
3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 »;
b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di 0capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.».
3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.».
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies e' aggiunto il seguente:
«Art. 243-sexies (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.» )).
4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione (( di almeno il 20 per cento )) dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio (( e per i tre esercizi successivi )), l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
(( 4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa' controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo
243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 243-quater . (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione) 1 - 4... (Omissis).
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
(Omissis).".

Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 -
10.... (Omissis).
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva , ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, approvato con delibera della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale)
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale) 1-4 (Omissis).
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
(Omissis).".

Si riporta il testo dell'articolo 243-quater del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 243-quater . (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione)
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.".
Si riporta il testo dell'articolo 259 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 259. (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato)
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al
raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi
successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30
giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi
raggiunti nell'esercizio.
(Omissis).".

Si riporta il testo vigente del comma 563 dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014):
"Art.1. (Omissis). - 563. Le societa' controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione
di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse
controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse,
realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore,
processi di mobilita' di personale anche in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei
commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze
sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa
applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento
professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo
2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque
avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni.
(Omissis).".
 
(( Art. 3 bis
Fondo svalutazione crediti

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a cinque anni ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario" :
"Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici) -
1 - 16 (Omissis).
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle
more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi,
di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali":
"Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 -
16 (Omissis).
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
(Omissis).".
 
Art. 4
Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti
alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni (( adottano )) misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(( 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita' interno e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio' determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 263, del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 263. (Determinazione delle medie nazionali per
classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
consistenza delle dotazioni organiche)
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro
dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe
demografica per i comuni ed uniche per le province, delle
risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro
dell'interno individua con proprio decreto la media
nazionale per classe demografica della consistenza delle
dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti
medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui
all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un
numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli
enti di maggiore dimensione della fascia demografica
precedente.".
Si riporta il testo vigente dei commi 11 e 12
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni)
1 - 10-quater (Omissis).
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5
dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria):
"Art. 16. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico) - 1 - 3 (Omissis).
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro
il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di
riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti
di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani
indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati
obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le
eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente,
dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per
cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti
e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo
se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4
e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai
sensi della normativa vigente, dai competenti organi di
controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di
bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3-quinquies,
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 40. (Contratti collettivi nazionali e
integrativi)
1 - 3-quater (Omissis).
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 65. (Adeguamento ed efficacia dei contratti
collettivi vigenti)
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i
contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni
riguardanti la definizione degli ambiti riservati,
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla
legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del
Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano la loro
efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso,
definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi
degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia'
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie
locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati
rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2-bis, 21 e 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall' articolo 8, comma 14."
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal
1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo."
"21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici."
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 2. (Definizione dei soggetti utilizzati).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno
1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
"Art. 3. (Campo e condizioni di applicazione).
1. I lavori di pubblica utilita' sono attivati nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo
rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.
Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31
agosto 1997.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
"Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego) - 1 - 7 (Omissis).
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 209 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"Art. 1. (Omissis).
209. Al fine di razionalizzare la spesa per il
finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente
utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle
situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale
tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
ricognizione della normativa vigente in materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e
locale e dei soggetti interessati, si provvede a
individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti
della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, destinate a favorire
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in
particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013.
(Omissis).".
 
Art. 5
Mutui enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
204 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 204. (Regole particolari per l'assunzione di
mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
(Omissis).".
 
Art. 6
Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 380-ter
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2013":
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del
predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'
assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le variazioni compensative in aumento o in
diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale per tenere conto dell'effettivo gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata
ad incrementare il contributo spettante alle unioni di
comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
istituiti a seguito di fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli
comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere
incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale
propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A
seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al
periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 227. (Rendiconto della gestione) - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 133.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'articolo 141.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui
all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.".
 
Art. 7
Verifica gettito IMU anno 2013

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:
«729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014.».
 
Art. 8
Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
 
Art. 9
Disposizioni in materia di contributo ordinario
spettante agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 182 (Omissis).
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti
locali a valere sul fondo ordinario di cui all' articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di
5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e
di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118
milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione
residente, del contributo ordinario spettante ai singoli
enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in
proporzione alla popolazione residente, del contributo
ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il
rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene applicata, in
proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti
per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel
medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo
nell'anno precedente. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184- 253 (Omissis).".
 
Art. 10
Proroga delle modalita' di riparto alle province
del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate (( con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 )). Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 7
dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 16. (Riduzione della spesa degli enti
territoriali) -
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche
mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione
richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sulle risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito
accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati
alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di
infrastrutture e di investimenti locali.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma:
«12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11
e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44;
c).
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.».
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere
dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione
alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel
triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che
la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere
valore superiore al 250 per cento della media costituita
dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati
SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i
comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui
all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria
riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai
comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6,
non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la
riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali
indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A
tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno
da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei
comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato
entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e
2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente,
in caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare
a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle
spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
spese per formazione professionale, per trasporto pubblico
locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso
di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del
recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita'
presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
Entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 4
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento":
"Art. 4. (Fiscalita' locale) - 1. - 5-octies (Omissis).
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto
di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore degli enti locali sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
(Omissis).".
 
Art. 11
Relazione fine mandato Sindaci
e Presidenti delle province

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (( La relazione di fine mandato e' pubblicata )) sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Relazione di fine mandato provinciale e
comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i
comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal
responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o
dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente
locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della
provincia o del comune da parte del presidente della
provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e
la certificazione da parte degli organi di controllo
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine
mandato e' pubblicata sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attivita' normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di
finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche
evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro
di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento
provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della
relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di
cui al primo periodo, il presidente della provincia o il
sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di
fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e,
qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
del servizio finanziario del comune o al segretario
generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo
dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco
e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata
pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.".
 
Art. 12
Contributo straordinario

(( 1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15. (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni) - 1. - 2.(Omissis).
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
(Omissis).".

Si riporta il testo vigente del comma 16-sexiesdecies.1
dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"Art. 41. (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013) - 1. -
16-quinquiesdecies. (Omissis).
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialita' delle rivendite di benzina e gasolio
utilizzati come carburante per autotrazione situate nella
Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e' istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le
modalita' di erogazione e i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia
delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
(Omissis).".
 
Art. 13
Isole minori

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualita' 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunita' isolana.
 
Art. 14
Applicazione fabbisogni standard per il riparto
del Fondo di solidarieta' comunale

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.»;
b) dopo il comma 380-quater e' inserito il seguente: «380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione (( sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014 )). In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.».
Riferimenti normativi

Il testo del comma 380-ter dell'articolo 1 della citata
legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note all'articolo
6.
 
Art. 15
(( Disposizioni in materia di province ))

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».
(( 1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 23, modificato dalla
presente legge, e 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012):
"Art. 31. (Patto di stabilita' interno degli enti
locali) - 1. - 22. (Omissis).
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie
del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai
fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
di nuova istituzione.
24. - 25. (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
27 - 32. (Omissis).".
 
Art. 16
Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Roma Capitale, (( entro centoventi giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, (( alle Camere e alla Corte dei conti )) un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, (( anche con riferimento alle societa' controllate e partecipate da Roma Capitale )), nonche' l'entita' e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, (( alle Camere e alla Corte dei conti )) un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche' i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le societa' controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
(( a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa' controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonche' le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria ))
;
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, (( ivi inclusa la mobilita' interaziendale )), nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, (( nonche' dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali ));
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, (( alla fusione delle societa' partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle societa' partecipate che non risultino avere come fine sociale attivita' di servizio pubblico, nonche' alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;
e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle societa' partecipate, legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi di bilancio ))
.
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 (( del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo )), e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove gia' determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.
(( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 e' approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale puo' utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonche' con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.
4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16» ))
.
5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma , (( ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, )) anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le societa' dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e' autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.».
(( 5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 30. (Distacco) - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'articolo 27, comma 2.
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte
distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice
civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la
codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole
stabilite attraverso il contratto di rete stesso.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori
disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di
Roma Capitale):
"Art. 14. (Disposizioni finali) - 1. - 2. (Omissis).
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra
Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con
funzioni di coordinamento per il trasferimento delle
funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il
concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni
sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 196-bis
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 196 (Omissis).
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato
al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal
comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori
proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati
al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti
di elevata professionalita' nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del
piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori
partite creditorie e debitorie rispetto al documento
predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal
medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e'
approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il
medesimo Commissario straordinario e' autorizzato ad
inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni
di euro, nella massa passiva di cui al documento
predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da
obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi inclusi gli
oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile
2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni
dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico amministrativa del Segretario
comunale. Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva
titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di cui
al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
verso le societa' dalla medesima partecipate anche
compensando totalmente o parzialmente gli stessi con
partite a debito inserite nella massa passiva di cui al
citato documento. Roma Capitale e' autorizzata ad avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti
verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad
inserire nella massa passiva di cui al documento
predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme
introitate dalla gestione commissariale in forza del
contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre
2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma
Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal
31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del
loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto,
restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui
ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate
finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
196-ter - 253. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 61 del 2012:
"Art. 2. (Determinazione dei costi connessi al ruolo di
capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo
24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, e' determinato il maggior onere
derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni
connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto
conto anche dei benefici economici che derivano da tale
ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle
entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto
di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale e delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
2. L'onere di cui al comma 1 e' quantificato su
proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della
collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e
l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 162 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 162. (Principi del bilancio) - 1. Gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unita', annualita',
universalita' ed integrita', veridicita', pareggio
finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come
definita al comma 6 del presente articolo, non puo'
presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il
totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno
finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono
piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo
delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di
altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le
spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate. La gestione
finanziaria e' unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese
che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto
dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per
le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio
annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.".
Si riporta il testo vigente del comma 13-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 14. (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali) - 1. - 13. (Omissis).
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. - 33-quater. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali - 1. -
10. (Omissis).
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano altresi', per le
regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
11. - 17-sexies. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art.10. Regioni a statuto speciale - 1. Con le
modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente
decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.".
Si riporta il testo vigente del comma 323 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"Art. 2 - 1 - 322 (Omissis).
323. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
presente comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni:
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
 
Art. 17
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.
2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 (( e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 )).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e' altresi' autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita', le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
(( 4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011 )).
5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e' consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 7 dicembre 2012, n. 213 )), destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste in materia di trasporto ferroviario):
"Art. 2. (Funzioni e compiti assunti in materia di
trasporto ferroviario) - 1. Sono attribuiti alla Regione i
servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto
di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, erogati sulle direttrici
Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta
che insista su territorio regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con accordo di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento
della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione
sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali
ed organizzative necessarie a garantire un livello di
erogazione dei servizi di cui al comma 1, almeno pari a
quello delle regioni viciniori. Tra le risorse finanziarie
dovranno essere individuate separatamente le risorse
necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il
corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite
dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3. All'attuazione dei relativi conferimenti, ivi
compresi quelli per l'esercizio delle funzioni trasferite,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla data
dell'Accordo di programma di cui al comma 2.
4. Relativamente ai servizi di cui al comma 1, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, e comunque
successivamente alla stipula degli Accordi di programma di
cui ai commi 7 e 8 e all'effettiva attribuzione delle
risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni
trasferite, la Regione subentra allo Stato nel rapporto con
l'Impresa ferroviaria e stipula con quest'ultima il
relativo Contratto di servizio. Rimangono a carico dello
Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni
assunte con l'Impresa ferroviaria nel periodo antecedente
al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti.
5. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale sugli appalti pubblici di servizi, la scelta
del gestore del servizio avviene mediante ricorso a
procedure ad evidenza pubblica.
6. Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria,
nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da'
priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e
qualitativamente necessari a soddisfare le esigenze di
mobilita' dell'utenza, cosi' come individuate al comma 1.
7. La Regione, l'Impresa ferroviaria e il Gestore
dell'infrastruttura stipulano specifici accordi di
programma disciplinanti gli interventi da attivare, ivi
incluso il rinnovo del parco rotabile, per garantire
l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,
dei servizi ferroviari trasferiti, nonche' gli oneri
necessari alla loro realizzazione.
8. La Regione, i Ministeri competenti e il Gestore
dell'infrastruttura stipulano accordi di programma quadro
al fine di individuare gli interventi infrastrutturali
necessari per conseguire una riqualificazione della rete
ferroviaria della Regione, in modo da ridurre l'attuale
squilibrio a favore dei trasporti su gomma nella
ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci,
riducendo l'impatto sull'ambiente. Tali accordi definiscono
gli interventi in termini di:
a) adeguamento delle infrastrutture attuali o
realizzazione di nuove opere;
b) costi di investimento e modalita' di copertura dei
relativi oneri, da effettuarsi da parte dello Stato;
c) tempi di realizzazione.
9. Nella determinazione del corrispettivo per il
complesso delle prestazioni fornite dal Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria all'Impresa ferroviaria,
ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima
insistente sul territorio della Regione, si tiene conto
degli oneri assunti dalla Regione, ai sensi dei commi 7 e
8, per il miglioramento dell'infrastruttura e dei
servizi.".
Si riporta il testo vigente del comma 160 dell'articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) - 1. -
159. (Omissis).
160. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti, nonche' all'assolvimento degli obblighi
di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione
europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza
pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le
misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro
per la semplificazione normativa e il presidente della
regione Valle d'Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a
decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della
medesima dall'anno 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,
relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla
regione Valle d'Aosta.
161. - 171. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"Art. 1. - 1. - 514 (Omissis).
515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli
ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in
particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con
esclusione di quelle relative al personale di magistratura,
nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di
attuazione si provvede al completamento del trasferimento o
della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene
in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza
pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti
accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige individuano gli standard minimi di servizio e di
attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle
funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla
regione, nonche' i parametri e le modalita' per la
quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di
evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e
di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e'
escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle
Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito tributario sia con
riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi
armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita'
strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito
tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione
dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle
attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di
accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione
Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture
territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi) - 1. - 4. (Omissis)..
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo vigente dei commi 5, 7 e 9
dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 16. Disposizioni urgenti per la continuita' dei
servizi di trasporto - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
alla razionalizzazione e al riordino delle societa'
partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo
2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del
processo di separazione tra l'esercizio del trasporto
ferroviario regionale e la proprieta', gestione e
manutenzione della rete, anche in applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle
prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto
regionale ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei
successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello
stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un
piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei
pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili
in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima
di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra'
individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle
suddette societa', nonche' le necessarie azioni di
riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del
sistema di mobilita' regionale su ferro.
6. (Omissis).
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei
confronti delle societa' a partecipazione regionale
esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre
delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse
societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel
suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
8. (Omissis).
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e
2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013,
subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento
automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano
di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo
anno, per garantire la completa copertura del piano di
rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle
misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero
delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi
delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
automatico.
10. - 10-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto- IVA- e altre misure
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni
internazionali e altre misure urgenti - 1. - 12-septies.
(Omissis).
13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000,
attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura
della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo
del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n.
83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
destinate alla regione Campania.
14. - 23. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
"Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni) - 1. - 9. (Omissis).
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. - 17. (Omissis).".
 
Art. 18
Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798
1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
(( 1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui e' l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario puo' iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia):
"Art. 6. - La somma di cui alla lettera c)
dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei
comuni di Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da
destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche
degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli
finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive
necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
risanamento;
b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la
sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di
competenza comunale;
c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per
l'esecuzione di opere di restauro e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la
acquisizione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria
delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento
delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma.
Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e
c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare
importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette
per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle
finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
medesimi.
La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata
alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e
Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente
primo comma.
I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle
assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui
all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa
utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
stanziamento autorizzato nel triennio.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di
Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo
4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione
dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di
particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento".
Il testo vigente del comma 26 dell'articolo 31 della
citata n. 183 del 2011 e' riportato nelle note all'articolo
15.
Si riporta il testo vigente del comma 76 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"Art. 1 - 1. - 75. (Omissis).
76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con
riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il
debito derivante dai mutui e' iscritto nel bilancio
dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia
destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.
L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso
in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli
istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per
trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione
agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente
alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da'
notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento
delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del
corrispondente importo tra i trasferimenti in conto
capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell'operazione.
77.- 572. (Omissis).".
 
Art. 19
Disposizioni in materia di servizi di pulizia
e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e' incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
(( 1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite» e le parole: «nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'» sono soppresse ))
.
2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» , (( ovunque ricorrono )), sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"748. Al fine di consentire di risolvere i problemi
occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia
e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative
statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le
medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non
e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi
di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali
servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre
2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in
essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la
convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed
educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi
dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di
effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi
ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28
febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente
comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui
all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere
sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma
6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato
limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto
tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati,
che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative
o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla
successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013:
"Art. 58. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca) - 1. -
4.(Omissis).
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
"Art. 4. (Dotazione del fondo) - 1. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
Si riporta il testo dei commi 8-bis e 8-quinquies
dell'articolo 18 del citato decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 - 1. - 8. (Omissis).
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per
l'individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione
del rischio sismico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definite le modalita' di individuazione delle attivita' di
cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio
8-ter - 8-quater. (Omissis).
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 30 aprile 2014 e' prorogato al 30 giugno
2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.".
 
Art. 20
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze
del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009
1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.
2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
Riferimenti normativi

Il testo vigente del comma 26 dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e' riportato nelle note
all'articolo 15.
Il Decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 2009, reca "decreti del commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009".
Il Decreto del commissario delegato n. 11 del 17 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28
luglio 2009, reca "Modifiche ed integrazioni al decreto n.
3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la
provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009".
Il testo vigente dei commi 6 e 7 dell' articolo 16 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 e' riportato nelle note
all'articolo 2.
 
(( Art. 20 bis
Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 120 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. - 1. - 119 (Omissis).
120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione che si renderanno disponibili a seguito della
verifica sull'effettivo stato di attuazione degli
interventi previsti nell'ambito della programmazione
2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla
quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un
importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e'
destinato ad interventi in conto capitale nei territori
colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009,
individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.".
 
Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' pre-sentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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