Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 aprile 2014
Modifica al decreto 13 giugno 2011 relativo al punto 1 dell'allegato riguardante la ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del 13 giugno 2011 relativo alla ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di etofumesate, sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il comunicato del 23 luglio 2013 relativo alla proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate tra le quali l'etofumesate e riportate nel regolamento (UE) n. 823/2012 che proroga la scadenza di suddetta sostanza attiva fino al 31 luglio 2013;
Visto in particolare il punto 1 dell'allegato al citato decreto del 13 giugno 2011, che riporta le modifiche autorizzate de] prodotto fitosanitario alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III;
Rilevato che al punto 1 dell'allegato al citato decreto 13 giugno 2011:

===================================================================== | | N. | Nome | | | Modifiche | | | reg.ne | prodotto | Data reg.ne | Impresa | autorizzate | +===+========+============+=============+==========+================+ | | | | | | - Rinuncia alla| | | | | | |produzione negli| | | | | | |stabilimenti: | | | | | | |Scam S.r.l. | | | | | | Agrichem |Strada Bellaria | |1 | 8874 | ETOFUM-FL | 10/06/1996 | B.V. |164 (Modena) | +---+--------+------------+-------------+----------+----------------+
Erroneamente non e' stato indicato la modifica di composizione e classificazione del prodotto fitosanitario ETOFUM-FL dell'impresa Agrichem B.V.;
Ritenuto di dover apportare le relative modifiche al punto 1 dell'allegato del citato decreto 13 giugno 2011;

Decreta:

Si modifica il punto 1 dell'allegato al decreto 13 giugno 2011 come segue:

==================================================================== | | N. | Nome | Data | | | | |reg.ne| prodotto | reg.ne |Impresa | Modifiche autorizzate | +===+======+==========+==========+========+========================+ | | | | | |- Modifica della | | | | | | |composizione - Nuova | | | | | | |classificazione: (nessun| | | | | | |simbolo) R52/53; S2 - | | | | | | |S13-S20/21-S35-S36-S61 -| | | | | | |Rinuncia alla produzione| | | | | | |negli stabilimenti: Scam| | | | | |Agrichem|S.r.l. Strada Bellaria | |1 | 8874 | ETOFUM-FL|10/06/1996| B.V. |164 (Modena) | +---+------+----------+----------+--------+------------------------+

E' approvato quale parte integrante del presente decreto, l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotto fitosanitario inserito nell'allegato e' consentita secondo le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 8 aprile 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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