Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 febbraio 2014
Attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, siano definiti, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, criteri, condizioni e modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, che, in attuazione del citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca la disciplina per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2011, n. 176, recante, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto 24 settembre 2010, gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo;
Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico 16 giugno 2011, n. 21364, contenente indicazioni operative in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al predetto decreto 24 settembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2011, n. 174, come modificata e integrata dalla circolare del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2013, n. 11345, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 aprile 2013, n. 85;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 320 del 30 novembre 2013;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/10 - Italia), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215, come prorogata con decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C(2013) 7178 final;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui sono affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni;
e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (N 117/10 - Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
g) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
h) «distretto turistico»: uno dei distretti turistici di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
i) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
l) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
m) «organismi di ricerca»: i soggetti quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri;
n) «tutela ambientale»: per tutela ambientale si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' dell'impresa beneficiaria, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico.
 
Allegato 1

(Articoli 14 e 20)
Elenco delle attivita' ammissibili nell'ambito delle sezioni H, N e S
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007

Sezione H «Trasporto e magazzinaggio»:
attivita' di cui al gruppo 49.5 «Trasporto mediante condotte»;
attivita' di cui alla divisione 52 «Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti»;
attivita' di cui alla divisione 53 «Servizi postali e attivita' dei corrieri».
Sezione N «Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese»:
attivita' di cui alla divisione 79 «Attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse»;
attivita' di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
attivita' di cui al gruppo 82.2 «Attivita' dei call center»;
attivita' di cui alla classe 82.92 «Attivita' di imballaggio e confezionamento per conto terzi».
Sezione S «Altre attivita' di servizi»:
attivita' di cui alla categoria 96.01.1 «Attivita' delle lavanderie industriali».
Attivita' non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:
Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Industria carboniera: cosi' come individuata nella decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.
Fibre sintetiche: attivita' relative a:
a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita' economica in questione risulti di norma integrato a tali capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati.
Precisazioni sulle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Nell'ambito delle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.
Ai fini del presente decreto:
per «prodotti agricoli» si intendono:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87);
per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita' agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
 
Allegato 2

(Articoli 15, 22 e 29)

Spese ammissibili
Indicazioni e condizioni di ammissibilita'

Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilita' delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV. 1. Progetti di investimento produttivi (Titolo II).
Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui al Titolo II possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attivita' turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali.
d) Macchinari, impianti e attrezzature.
In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. 2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III).
Le spese ammissibili dei programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:
a) Personale.
I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) Strumenti e attrezzature.
Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) Servizi di consulenza.
In tale categoria sono ammissibili le spese relative ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
d) Spese generali.
In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) Materiali.
In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 3. Progetti per la tutela ambientale (Titolo IV)
Le spese ammissibili dei programmi per la tutela ambientale di cui al Titolo IV possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.
In tale categoria rientrano le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali del progetto. Tali spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate.
Le spese relative ad opere murarie sono ammissibili, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Impianti e attrezzature.
In tale categoria rientrano le spese relative a impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e a quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
d) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa all'impianto governato dal software medesimo.
e) Spese di consulenza per l'adozione di metodi di produzione in grado di tutelare l'ambiente.
Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER, le spese per consulenze connesse al progetto di investimento, finalizzate ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente, riferite alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento. 4. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili.
In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilita':
le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione»;
con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita';
le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento;
le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento;
la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
a) realizzazione di impianti di particolare complessita';
b) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
c) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
d) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovra' produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata complessita' e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal progetto bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
b) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
d) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
e) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
f) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
h) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unita' produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita' di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui e' localizzata l'unita' produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima. 5. Disposizioni comuni.
In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) i costi relativi a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalita' diversa dal bonifico bancario ad eccezione dei costi per il personale e delle spese generali, per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni;
l) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.;
m) le spese che eccedano i limiti fissati nel presente decreto;
n) ogni altra spesa che sulla base del presente decreto non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.
 
Allegato 3

(Articolo 21)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creativita' digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica. 2. Nanotecnologie.
2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
2.1. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;
2.1. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;
2.1. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
2.1. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico). 3. Materiali avanzati.
3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento);
3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunita' commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualita' (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);
3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative. 4. Biotecnologie.
4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: biologia sintetica, bioinformatica e biologia dei sistemi);
4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonche' della sua dimensione ambientale);
4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici). 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate.
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttivita' accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensita' energetica, in grado di favorire la competitivita', il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensita' energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio). 6. Spazio.
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitivita' europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti. 7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorita' "Sfide per la societa'" prevista dal Programma Orizzonte 2020.
7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione;
7.2 Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.
 
Art. 2
Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita' organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.
 
Art. 4
Contratto di sviluppo

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell'art. 5;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell'art. 6;
c) programma di sviluppo di attivita' turistiche, come individuato nell'art. 7.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalita' dei programmi di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
5. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.
6. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
7. I soggetti di cui al comma 5, sin dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ad eccezione delle imprese estere purche' si impegnino a istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano e a mantenerla per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dall'ultimazione del programma di sviluppo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
 
Art. 5
Programma di sviluppo industriale

1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 6
Programma di sviluppo per la tutela ambientale

1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 7
Programma di sviluppo di attivita' turistiche

1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva, delle necessarie attivita' integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico ed, eventualmente, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attivita' commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
2. In considerazione della opportunita' di promuovere e privilegiare l'offerta turistica dei territori, nella definizione dei criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 4, e' data priorita', mediante assegnazione di adeguati punteggi, ai programmi di sviluppo di attivita' turistiche localizzati in un territorio univocamente determinato e riferito a comuni tra loro limitrofi ovvero a comuni appartenenti a un unico distretto turistico.
3. I progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro.
4. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel Titolo II del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 8
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. L'eventuale contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, e' fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80 per cento di tale tasso. La misura del contributo e' indicata nella determinazione di cui all'art. 9, comma 10.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10.
6. Il Ministero, ai fini della ricevibilita' delle domande e del conseguente svolgimento delle attivita' istruttorie di cui all'art. 9, comunica all'Agenzia l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita' tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7.
 
Art. 9
Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
2. L'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, procede, fermo restando quanto previsto al comma 3, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) accertare la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6;
b) verificare i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
c) valutare la rispondenza del programma di sviluppo ai criteri di selezione secondo le modalita' indicate al comma 4.
3. I programmi di sviluppo che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali sono valutati dall'Agenzia con priorita' rispetto agli altri programmi di sviluppo, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.
4. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede a definire i criteri di selezione dei programmi di sviluppo, individuando, in relazione alle tipologie di programma di cui agli articoli 5, 6 e 7, gli elementi di valutazione, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di accesso. Il programma di sviluppo e' rispondente ai criteri di selezione qualora ottenga un punteggio complessivo e dei punteggi relativi ai singoli criteri superiori alle soglie minime di accesso ivi indicate.
5. Gli esiti delle attivita' di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia al soggetto proponente; nel caso di esito negativo i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda sono comunicati ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali le attivita' di cui al comma 2 si sono concluse positivamente, l'Agenzia provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente al Ministero, alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo gli esiti delle verifiche e a trasmettere i relativi elementi progettuali.
6. Con la comunicazione di cui al comma 5 l'Agenzia provvede anche a richiedere il parere delle Regioni e delle Province autonome interessate, in merito alla:
a) compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale;
b) eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nonche' alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura.
7. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l'Agenzia ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.
8. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 9, completa l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, tramite lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) valutare la coerenza industriale e la validita' economica del programma di sviluppo nonche' l'impatto occupazionale del programma stesso;
b) per i programmi di cui all'art. 7, valutare l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
c) valutare la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese proponenti di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo a proprio carico;
d) valutare la cantierabilita' dei progetti di investimento, accertando la piena disponibilita' del suolo e degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma di investimento, rilevabile sulla base di idonei titoli di proprieta', diritti reali di godimento, locazione, anche finanziaria, con esclusione del contratto di comodato;
e) valutare la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
f) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER;
g) determinare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
9. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 8, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
10. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 9, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Provincie autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 12, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine puo' essere prorogato di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.
11. Qualora, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18, 25 e 32 per i progetti sottoposti a notifica individuale alla Commissione europea e il maggiore termine previsto al comma 9, le attivita' di cui ai commi 8 e 10 non siano state completate, il Ministero procede all'applicazione di una penale, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con la convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
12. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Provincie autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al comma 10. Entro 30 giorni dalla ricezione l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.
13. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 10, la validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso.
 
Art. 10
Conferenza di servizi

1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attivita' sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne da' notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.
2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformita' alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
 
Art. 11
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le modalita' definite nella determinazione di cui all'art. 9, comma 10, e per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all'art. 9, comma 13, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso. La prima erogazione del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo alla spesa puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 in relazione all'ultimo stato di avanzamento, l'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 3, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni.
3. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 4, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni.
4. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 3, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonche' gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l'Agenzia la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90 per cento dell'ammontare dell'agevolazione spettante. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari, fatto salvo la loro diversa imputazione derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali.
5. Il Ministero trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 4 in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero.
7. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 9, comma 11.
 
Art. 12
Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
3. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' dei progetti d'investimento del programma di sviluppo approvato, l'Agenzia verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del programma di sviluppo come eventualmente riformulato.
 
Art. 13
Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. L'Agenzia mette a disposizione del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, in tempo reale, permetta il controllo dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo.
2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate.
3. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.
5. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto agevolato.
6. Con riferimento ai progetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'art. 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
7. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo III, ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 25 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
 
Art. 14
Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore dei seguenti soggetti beneficiari, articolati in relazione alle aree del territorio nazionale:
a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, imprese di piccola, media e grande dimensione come individuate ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento GBER;
b) nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI e, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche imprese di grandi dimensioni che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato e' inferiore a 200 milioni di euro.
2. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:
a) alla realizzazione di nuove unita' produttive;
b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti;
c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree del territorio nazionale secondo quanto specificato al comma 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 7 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile.
5. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attivita' economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
b) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
c) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
d) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attivita' di cui alla sezione H della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alle classi 59.14 «attivita' di proiezione cinematografica» e 59.20 «attivita' di registrazione sonora e di editoria musicale», nonche' alle attivita' di cui alla divisione 60 «attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
l) attivita' professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attivita' di cui alla sezione M della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
m) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
n) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
o) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
6. Non sono altresi' ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e, fermo restando quanto previsto al comma 7, della costruzione navale, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato n. 1 al presente decreto.
7. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attivita' economiche relative al settore della costruzione navale possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore della costruzione navale in corso di validita' al momento della notifica.
8. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano, ove piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, e all'art. 15, comma 4, del Regolamento GBER rispettivamente agli investimenti ubicati nei territori di cui al comma 1, lettera a), e in quelli di cui al comma 1, lettera b).
 
Art. 15
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 16
Forma e intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti delle intensita' massime stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e dall'art. 15 del Regolamento GBER per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). Relativamente ai grandi progetti di investimento, cosi' come definiti nel Regolamento GBER, e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensita' massime di aiuto, nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.
2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html.
3. Per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 
Art. 17
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 18
Notifica individuale

1. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), con investimenti superiori a 50 milioni di euro, secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 per cento del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
2. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), per i quali l'importo dell'aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
3. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.
 
Art. 19
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n) e o), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimento; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 20
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purche' facenti parte di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale cosi' come definiti agli articoli 5 e 6, a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) imprese non operanti nei settori di attivita' indicati al comma 2;
b) organismi di ricerca limitatamente ai progetti congiunti.
2. Non sono ammessi i progetti presentati dalle imprese operanti nei settori di attivita' economica indicati all'art. 14, comma 5, lettere da b) a m).
3. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e quelle operanti nei settori, come individuati nell'allegato n. 1 al presente decreto, della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e della costruzione navale, possono essere beneficiarie delle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente in qualita' di imprese aderenti a un programma di sviluppo industriale o a un programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.
 
Art. 21
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1.
3. I progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 20, comma 1, anche in forma congiunta. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
 
Art. 22
Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 23
Forma ed intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 31 del Regolamento GBER, in una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc e_rates.html.
 
Art. 24
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 25
Notifica individuale

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora:
a) in caso di progetto prevalentemente di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) in caso di progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
 
Art. 26
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;
g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
h) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), g), h), i) e l) la revoca delle agevolazioni concesse e' totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 27
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui all'art. 28, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) del medesimo articolo per i quali sono ammissibili solo le PMI.
 
Art. 28
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa proponente al di la' delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria piu' rigorosa delle norme comunitarie;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa proponente in assenza di norme comunitarie;
c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per norma comunitaria si intende una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle piu' recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, di tale direttiva;
b) per risparmio energetico si intende qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
c) per cogenerazione ad alto rendimento si intende la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica, conforme ai criteri indicati nell'allegato III alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione europea.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile.
5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita' economiche indicate all'art. 14, comma 5.
6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie gia' adottate ma non ancora in vigore. Sono, inoltre, esclusi gli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.
7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie gia' adottate alla data di presentazione della domanda e realizzati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.
 
Art. 29
Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
4. Ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i sovraccosti d'investimento determinati, senza tenere conto dei vantaggi e dei costi operativi, come segue:
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale e' facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
b) in tutti gli altri casi, i costi ammissibili sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato determinato ai sensi del comma 4.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6, lo scenario controfattuale e' definito sulla base di un investimento di riferimento, ossia di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale, corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacita' produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche, eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale. Inoltre, dal punto di vista commerciale, l'investimento di riferimento deve rappresentare un'alternativa credibile all'investimento in esame.
6. Nel caso dei progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b) e c), lo scenario controfattuale si definisce come segue:
a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali piu' rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;
c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.
7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 30
Forma ed intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall'art. 18 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b);
b) dall'art. 20 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera c);
c) dall'art. 21 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera d);
d) dall'art. 22 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera e).
2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html.
 
Art. 31
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 32
Notifica individuale

1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
2. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.
 
Art. 33
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n) e o), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimenti; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 34
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle domande che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana risultano in corso di istruttoria, in quanto compatibili con lo stato del relativo procedimento.
2. Le agevolazioni in favore dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), possono essere concesse, secondo le modalita' e le intensita' massime di aiuto applicabili ai sensi del Regolamento GBER, entro il 30 giugno 2014. Negli altri casi disciplinati dal presente decreto le agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.
3. Con successivo decreto si provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini di cui al comma 2, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1130
 
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