Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bio 7 S.r.l.», in Castelvetro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il decreto 24 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 283 del 4 dicembre 2009 con il quale al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (MO), via Migliorara n. 5, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 marzo 2014;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio «Bio 7 S.r.l.», ubicato in Castelvetro (MO), via Migliorara n. 5, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato

===================================================================== |  Denominazione della prova | Norma/metodo  | +=============================+=====================================+ |  Acidita' totale |  OIV MA-AS313-01 R2009 | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |  DM 12/03/1986 SO GU n. 161 | |  Acidita' totale | 14/07/1986 Metodo II | +-----------------------------+-------------------------------------+ |  Anidride Solforosa |  OIV MA-AS323-04B R2009 | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |  DM 12/03/1986 SO GU n. 161 | |  Piombo | 14/07/1986 Metodo XXXIV | +-----------------------------+-------------------------------------+ |  Titolo alcolometrico | | | volumico |  OIV MA-AS312-01B-R2009 p.to 4.2 | +-----------------------------+-------------------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio «Bio 7 S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: Gatto
 
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