Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014, n. 61
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto in due rate: la prima e' disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto e' erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo e' determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non puo' superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune e' stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio e' stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell'importo complessivo del contributo). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1941, n. 392 recante norme in
materia di «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali
e dei mobili degli Uffici giudiziari», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1941, n. 123.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 4
maggio 1988, n. 187 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla concessione ai comuni di
contributi per le spese di gestione degli uffici
giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15
marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 giugno 1998, n. 140, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, n.
187, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. (Determinazione del contributo).
«1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1,
della legge 24 aprile 1941, n. 392 , e' determinato
annualmente con decreto del Ministro della giustizia,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle
spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di
ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e
2-bis.
2. La richiesta di contributo da parte dei comuni,
unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno,
indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, e'
presentata al presidente della commissione di manutenzione
territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno
successivo. Della presentazione della richiesta e' data
immediata notizia al presidente della corte di appello.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al
Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e,
comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno,
unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime.
Copia della richiesta e' trasmessa al presidente della
corte di appello.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge 24 aprile 1941, n. 392:
«Art. 1. Fermo il disposto dell'art. 6 del regio
decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i
locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e
degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di
giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono
obbligatorie per i Comuni:
1° le spese necessarie per il primo stabilimento
delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative
Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e
relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate
di Pretura;
2° le spese necessarie per i locali ad uso degli
Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni,
manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei
locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio
telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e
degli impianti per i detti Uffici; nonche' per le sedi
distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli
oggetti di cancelleria;
3° le spese per la pulizia dei locali innanzi
indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite
agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a
termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R.
decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei
giornalieri a' sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305,
ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella
organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate
dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141,
lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato
con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
Tuttavia non sono comprese fra le dette spese
obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il
funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i
minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive
Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso
edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei
minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento
degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel
capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il
Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario
1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.».
 
Art. 2
Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Alfano, Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, n. 1004
 
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