Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2014
Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali» e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; e, in particolare, visto l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della Regione interessata, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, relativa agli indirizzi generali inerenti la pericolosita' sismica del territorio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante «organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, recante «indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, recante «Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;
Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 maggio 2010, prot. DPC/EME/41948 riguardante la «programmazione e l'organizzazione delle attivita' addestrative di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso»;
Ravvisata l'esigenza di predisporre un Programma nazionale di soccorso, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 4-ter dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, inerente l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare eventi sismici ricompresi nella fattispecie individuate dall'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ravvisata, altresi', la necessita' di individuare gli indirizzi per la definizione delle pianificazioni d'emergenza, per quanto di competenza, delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di perseguire gli obiettivi del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento delle medesime, a fronte di eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 7 novembre 2013;

Emana
la seguente direttiva inerente il «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico».
Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, fornendo gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile e delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare per il contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della medesima legge. Fornisce, inoltre, le indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante periodiche esercitazioni, nonche' individua i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile. Restano ferme le competenze affidate alle Regioni dalla normativa vigente, e quelle proprie delle Regioni a statuto speciale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome e le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli Statuti di autonomia e degli Statuti Speciali.
Ferma restando la natura «concorrente» della materia della protezione civile, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e nel rispetto, quindi, dei principi di sussidiarieta', orizzontale e verticale, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione - tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente, devono concorrere all'attivita' di protezione civile, finanche a quelle di pianificazione e gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pur nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali e procedure interne; in tal senso, possono essere previsti specifici accordi o intese ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernete «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», presupposto indispensabile per assicurare l'ottimizzazione della capacita' di allertamento, attivazione e intervento del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che la prima risposta ad eventi emergenziali deve essere garantita, in modo quanto piu' immediato, dai sistemi locali di protezione civile, a meno di eventi catastrofici che ne annullino la prima capacita' di reazione. Nell'ottica propria della protezione civile, che in ogni suo agire promuove la cultura della previsione e della prevenzione e che pone al centro della propria sfera di interesse il cittadino, inteso peraltro come soggetto «attivo» e non passivo delle azioni programmate, pianificate ed eventualmente poste in essere, preme inoltre affermare il carattere resiliente che deve essere perseguito, ai diversi livelli territoriali e istituzionali, nella strutturazione dei sistemi di protezione civile e nella predisposizione dei relativi strumenti di pianificazione dell'emergenza.
A supporto e integrazione della risposta locale, qualora gli eventi, in funzione dell'intensita' e dell'estensione richiedano l'impiego di risorse aggiuntive, potranno essere attivati ulteriori livelli di coordinamento, fino a quello nazionale, come nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..
Per tali eventi emergenziali, l'ambito di intervento del Servizio nazionale della protezione civile e' definito dall'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..
La puntuale attuazione, da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, degli indirizzi qui formulati, favorira' il raggiungimento in emergenza degli obiettivi sopra riportati attraverso la definizione delle pianificazioni di emergenza ai diversi livelli di competenza territoriale ed istituzionale, che costituiscono il presupposto per assicurare il concorso operativo in emergenza dei soggetti a vario titolo interessati. L'approccio generale deve comunque assicurare flessibilita' - quindi capacita' di adattamento alle molteplici esigenze operative e alla variabilita' dei fattori condizionanti, anche ove imprevisti o imprevedibili - e sostenibilita', cioe' ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, umane e strumentali.
In ambito di pianificazione delle emergenze di protezione civile, l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta il modello d'intervento. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonche' sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e responsabilita' dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo. Questi ultimi, secondo prassi consuetudinaria consolidata, vengono strutturati per Funzioni di supporto. Attesa infatti la complessita' delle attivita' che e' necessario porre in essere in emergenza, e la numerosita' dei soggetti a vario titolo coinvolti o interessati, il lavoro nei luoghi del coordinamento viene organizzato per obiettivi, assegnati alle varie Funzioni di supporto attivate, al cui perseguimento concorrono - in maniera coordinata e raccordata - tutti gli enti e le amministrazioni a vario titolo competenti in ordinario per tipologia di attivita'.
In pianificazione, pertanto, risulta opportuno definire le Funzioni di supporto da attivare in emergenza - in maniera sostenibile e comunque flessibile e variabile a seconda delle caratteristiche dell'evento in questione - attribuendo a ognuna di esse gli obiettivi e gli ambiti di attivita' da svolgere, individuandone un responsabile nonche' dei referenti per ogni ente o amministrazione comunque interessate e istituzionalmente o territorialmente competente. Responsabili e referenti devono essere adeguatamente coinvolti e preparati attraverso appositi programmi di formazione ed addestramento e, in ordinario, definiscono procedure e acquisiscono dati e informazioni necessari a garantire le attivita' della Funzione di pertinenza, contribuendo di fatto ad aggiornare e a implementare la pianificazione di protezione civile.
Ferma restando la necessita' di stabilire l'unitarieta' del coordinamento delle Funzioni di supporto, tutti i soggetti chiamati a concorrere alla gestione della Funzione svolgono le specifiche attivita' secondo le proprie competenze istituzionali e nel rispetto delle procedure interne degli enti e delle amministrazioni di appartenenza. Ove necessario, a tal fine, anche sulla base di eventuali accordi o intese tra l'Amministrazione responsabile del coordinamento, ai differenti livelli di competenza, e gli altri enti e amministrazioni coinvolti nella gestione dell'emergenza.
All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1. Pianificazione dell'emergenza di protezione civile comunale, intercomunale e provinciale e modello d'intervento Regionale
La pianificazione dell'emergenza di protezione civile e' un'attivita' di sistema, cui devono concorrere tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente. L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia per le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per il supporto reso disponibile dall'esterno, e' fortemente condizionata alla piena e completa definizione di adeguati strumenti di pianificazione comunali e/o intercomunali e provinciali, nonche' alla definizione del modello d'intervento regionale. Dette pianificazioni, da un lato, forniscono indicazioni circa le modalita' di attivazione del sistema territoriale di protezione civile e, dall'altro, riportano gli elementi conoscitivi di base utili a consentire la piena applicazione del modello d'intervento nazionale.
Ai livelli comunale e provinciale, le pianificazioni di emergenza devono essere redatte, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali, contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile con la citata Direttiva del 3 dicembre 2008. La pianificazione provinciale di emergenza, fatto salvo quanto stabilito dalle legislazioni regionali in materia di protezione civile e anche sulla base di specifici accordi e protocolli tra le amministrazioni, e' redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla Provincia e - in particolare per quanto attiene agli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza - dal Prefetto; ove necessario, atteso anche il disposto dell'art. 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in raccordo con la Regione.
Il modello d'intervento regionale individua i criteri e le modalita' di intervento del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza, con particolare riferimento: alla catena del coordinamento operativo e ai relativi flussi di comunicazione; al raccordo con le Prefetture-UTG, in particolare per quanto concerne l'intervento delle risorse statuali presenti sul territorio regionale, e con le province; al modello d'intervento sanitario; alla logistica d'emergenza e alle procedure di attivazione delle colonne mobili regionali; all'impiego del volontariato regionale; alle azioni di supporto ai Comuni e agli enti locali, sempre con riferimento al principio di sussidiarieta' e con particolare riguardo agli aspetti del soccorso, dell'assistenza alla popolazione e del ripristino della continuita' dell'azione amministrativa.
Il modello di intervento di cui al punto precedente costituisce parte integrante del piano regionale di protezione civile che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, puo' essere approvato dalle Regioni, con propria deliberazione.
Inoltre, detto modello d'intervento potra' prevedere specifiche procedure - previamente concordate, anche in relazione a quanto contemplato dal successivo paragrafo 2 della presente Direttiva, con il Dipartimento della protezione civile - utili per favorire l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo al concorso delle altre Regioni e delle Province Autonome, in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. Piani nazionali di emergenza
A livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono essere predisposti i Piani per l'attuazione delle misure di emergenza (di seguito Piani nazionali) in caso di eventi sismici calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..
I Piani nazionali per rischio sismico si compongono di una prima parte, che definisce la Struttura organizzativa nazionale, e di una seconda parte, che riporta l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, definiti su scala regionale.
La Struttura organizzativa nazionale, definita in allegato 1 e articolata per funzioni di supporto, e' indipendente dalla localizzazione dell'evento per la quale viene eventualmente attivata ed e' finalizzata al coordinamento ed alla direzione unitaria degli interventi del livello nazionale in emergenza. Essa individua gli obiettivi di massima e le conseguenti azioni che devono porre in essere i soggetti a vario titolo competenti ed interessati, nell'ambito degli organi di coordinamento nazionali.
L'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio di una determinata regione sono definiti sulla base delle informazioni all'uopo fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo lo schema riportato in allegato 2. Tali informazioni sono reperite, di norma, sulla base delle pianificazioni dell'emergenza predisposte nell'ambito dei sistemi regionali di protezione civile ovvero dei dati in possesso delle Amministrazioni regionali, e permettono di definire gli elementi per il perseguimento degli obiettivi riportati nella Struttura organizzativa nazionale. All'interno del documento sono previste sezioni riguardanti l'inquadramento del territorio regionale, la pericolosita' dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, gli elementi conoscitivi, sia in termini di funzionalita' che di vulnerabilita', delle infrastrutture e delle reti dei servizi essenziali, gli elementi di base del sistema di protezione civile del territorio regionale.
I Piani nazionali prendono a riferimento il quadro della pericolosita' dei territori regionali, prescindendo dai singoli scenari di riferimento, scarsamente significativi per tale livello di pianificazione.
Nei Piani nazionali, pertanto, per gli elementi infrastrutturali e strutturali di interesse rilevante ai fini dell'intervento del Sistema nazionale della protezione civile, devono essere contenuti tutti gli elementi conoscitivi disponibili, al fine di poter valutare le piu' opportune modalita' di intervento, sulla base degli effetti del sisma realmente avvenuto. In tal senso, preliminarmente, sulla base delle caratteristiche di pericolosita' e delle informazioni rese disponibili in termini di vulnerabilita' e di valore esposto, puo' essere utile disporre di una valutazione preventiva del rischio, riportata nei documenti contenenti l'organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, anche facendo riferimento ad un livello di scuotimento derivato dalle mappe di pericolosita' sismica nazionale, per i diversi periodi di ritorno. In relazione, ad esempio, agli elementi infrastrutturali e strutturali di interesse rilevante ai fini dell'intervento in emergenza, riportati nei documenti riguardanti l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, successivamente all'evento sismico e prima dell'eventuale decisione di impiego di tali soluzioni, sara' comunque opportuno prevedere una fase, ancorche' speditiva, di verifica e rilievo dell'agibilita' e della fruibilita' di tali elementi. Tale approccio risulta ancor piu' importante in relazione alle peculiarita' del territorio nazionale, spesso caratterizzato da un'orografia tale da non consentire un'agevole accessibilita', anche in considerazione di manifeste vulnerabilita' delle infrastrutture e dell'edificato, nonche' degli elementi connessi alla gestione degli interventi in emergenza.
I dati conoscitivi degli aspetti organizzativi, infrastrutturali e strutturali delle singole realta' territoriali riferiti all'allegato 2, vengono forniti dalle Regioni e dalle Province Autonome al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. Ai sensi del medesimo articolo, le componenti e le strutture operative, previa richiesta, forniscono al Dipartimento della protezione civile, ulteriori dati e informazioni utili al perseguimento degli obiettivi riportati nel presente Programma, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011.
Tali dati devono essere georiferiti e forniti mediante formati compatibili con le piu' comuni piattaforme GIS; gli stessi dovranno essere, inoltre, corredati dai relativi metadati, che ne descrivano le proprieta' e le caratteristiche, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal Repertorio Nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011, in modo da essere organizzati nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Dipartimento della protezione civile.
Al fine di configurare un sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione dei dati tra i diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile, e' inoltre opportuno che gli stessi dati, assieme a quelli cartografici di base di pertinenza regionale, siano organizzati nell'ambito dei SIT regionali che, qualora compatibili, rendono disponibili al Dipartimento i dati anche tramite i servizi web standard previsti dalla Direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32.
I dati conoscitivi di cui sopra vengono organizzati in documenti riguardanti l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, redatti dalle Regioni e dalle Province Autonome, di concerto con le Prefetture-UTG e gli Enti locali e sottoposti all'intesa del Dipartimento della protezione civile. Successivamente, il Dipartimento della protezione da' diffusione dei documenti nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile, anche per la redazione di specifici piani di settore dei componenti il Comitato stesso.
Le Regioni e le Province Autonome assicurano con cadenza annuale l'aggiornamento dei documenti di propria competenza ovvero danno comunicazione di variazioni significative al Dipartimento della protezione civile ogniqualvolta verranno apportate modifiche.
I Piani nazionali - parte integrante del presente Programma nazionale - rappresentano la base di dati e informazioni per l'organizzazione della risposta operativa di livello nazionale, a fronte di eventi sismici emergenziali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in funzione dei danneggiamenti, delle criticita' e della risposta operativa in atto sul territorio interessato dall'evento, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, parte integrante del presente Programma. 3. Piani di settore delle componenti e delle strutture operative
Le componenti e le strutture operative di cui agli artt. 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in particolare quelle chiamate a concorrere alle attivita' del Comitato operativo della protezione civile, anche nella sua forma «allargata», predispongono pianificazioni di settore che consentano l'integrazione del proprio modello organizzativo per l'intervento in caso di emergenza di protezione civile, con le attivazioni dei livelli nazionale e territoriali, nel rispetto dell'organizzazione interna e della propria catena di comando e controllo. Dette pianificazioni, in particolare, sono definite nel rispetto delle indicazioni riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e, ove disponibili, in relazione alle disposizioni riportate nei Piani nazionali nonche' sulla base delle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile comunali, intercomunali e provinciali e dei modelli d'intervento regionali ovvero, ove predisposti, dei Piani regionali di protezione civile. 4. Esercitazioni, formazione e comunicazione
Ogni pianificazione deve prevedere le modalita' di aggiornamento e di periodica verifica, anche per il tramite di esercitazioni e prove di soccorso, di cui alla «Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attivita' addestrative di protezione civile» del 28/05/2010 n. DPC/EME/41948 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate, promuove periodiche esercitazioni di livello nazionale, prioritariamente per posti di comando, per la verifica delle indicazioni contenute nei Piani nazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle Prefetture - UTG nonche' delle componenti e delle strutture operative nazionali e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Le Regioni e le Province Autonome programmano ed organizzano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ordinariamente disponibili, di concerto con gli enti locali e le Prefetture - UTG e in collaborazione con le componenti e le strutture operative del sistema locale di protezione civile, esercitazioni di protezione civile, anche per posti di comando, per la verifica del modello d'intervento regionale, ovvero, ove predisposto, del Piano regionale di protezione civile, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile di livello comunale, intercomunale e provinciale.
Le componenti e le strutture operative verificano i propri piani di settore nelle esercitazioni nazionali promosse dal Dipartimento della protezione civile ovvero attraverso attivita' addestrative o prove di soccorso promosse nell'ambito delle attivita' d'Istituto o di verifica interna, di competenza di ognuno dei soggetti sopra richiamati.
Le Regioni e le Province Autonome - anche, ove necessario, richiedendo il supporto in termini di conoscenza del Dipartimento della protezione civile - promuovono, altresi', opportuni percorsi formativi rivolti al personale chiamato a concorrere alla predisposizione e all'attuazione della pianificazione di emergenza di protezione civile appartenente alla Regione, agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato nonche', anche previa intesa con le competenti Prefetture - UTG, alle strutture operative statuali presenti sui territori di competenza.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome promuovono la realizzazione di specifiche iniziative e percorsi educativi sulla cultura di protezione civile, rivolte ai cittadini, anche prevedendo dirette forme di supporto ai Sindaci nella realizzazione di attivita' finalizzate alla comunicazione ai cittadini circa i contenuti dei piani di emergenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 199 n. 265.
Roma, 14 gennaio 2014

Il Presidente: Letta
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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