Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2014 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.


IL PRESIDENTE

Visti i principi di carattere generale sanciti dall'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 163/2006 (Codice), tra i quali quelli di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza dell'azione amministrativa, nonche' di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita';
Visto il principio di adeguata qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici sancito dall'art. 40, comma 1, del Codice che prescrive altresi' che gli stessi devono improntare la loro attivita' ai principi della qualita' della professionalita' e della correttezza;
Visti i requisiti per la qualificazione indicati dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) e, in particolare, i requisiti di ordine speciale, di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, indicati dall'art. 79 del Regolamento, certificati dagli Organismi di attestazione SOA con il rilascio delle attestazione di qualificazione per l'esecuzione di affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000;
Visto l'art. 49, comma 1, del Codice che dispone che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice in relazione alla specifica gara di lavori, servizi o forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, attraverso i requisiti di altro soggetto;
Visto l'art. 49, comma 6, del Codice che dispone che per i lavori il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e che il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria;
Vista la successiva Sentenza del 10 ottobre 2013 resa nella causa C-94/12, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha rilevato l'incompatibilita' con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE di una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del Codice che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese;
Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea per il quale non si puo' escludere l'esistenza di lavori che presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata capacita' che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu' operatori, risultando precisato che "In un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";
Considerato che in ordine al regime di responsabilita' delle imprese nei confronti della stazione appaltante in caso di avvalimento, dal combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art. 49 del Codice emerge che il contratto e' eseguito dall'impresa concorrente e che l'impresa ausiliaria rimane estranea alla fase di gara e al contratto, nonostante il regime di responsabilita' solidale tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
Consideratala necessita' di evitare che il ricorso all'avvalimento con frazionamento dei requisiti richiesti dal bando possa tradursi nel rischio per la stazione appaltante di non avere adeguata assicurazione sulla capacita' degli operatori economici di eseguire a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 del Codice l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza;
Considerato che la finalita' pro-concorrenziale dell'istituto dell'avvalimento, ribadita dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013, non puo' essere perseguita a danno dell'interesse pubblico a selezionare un operatore economico in grado di eseguire con buon esito i lavori oggetto dell'affidamento al fine di non produrre un eccessivo squilibrio nell'attuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 2;
Considerata, pertanto, la necessita' di un intervento chiarificatore dell'Autorita' volto ad armonizzare le indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia Europea con il complessivo quadro normativo che si ricava dalle norme sopra richiamate

Comunica:

Che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei contratti relativi all'esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:
1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 e' incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese;
2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea e' ammessa, in sede di gara, la possibilita' che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, piu' attestati di qualificazione per ciascuna categoria;
3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata capacita' che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu' operatori; in un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potra' legittimamente esigere che il livello minimo della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
4) La legittimazione riconosciuta all'amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacita', di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell'art. 2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al piu' tardi, negli atti di gara;
5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual e' il livello minimo di capacita' richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacita' per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;
6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall'art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.
Roma, 20 marzo 2014

Il Presidente: Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone