Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2014
Indicazione dei terreni della regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in appresso «decreto-legge n. 136 del 2013»), e in particolare gli articoli 1 e 2;
Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute (in appresso «Ministri»), d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (in appresso «Enti»), di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura» (in appresso «direttiva»), e in particolare gli articoli 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli «Enti» presentano ai «Ministri», entro il termine di sessanta giorni dall'adozione della «direttiva», «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva».
Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013 (in appresso «Relazione»);
Considerato che, entro il termine di quindici giorni dall'adozione della «Relazione», con uno o piu' decreti dei «Ministri» sono indicati i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare o i terreni che possono essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative o i terreni che possono essere destinati a determinate produzioni agroalimentari, e, ove non sia possibile procedere a detta individuazione, sono indicati i terreni da sottoporre a indagini dirette entro novanta giorni dall'adozione dei decreti medesimi;
Considerato che la «Relazione» e' stata elaborata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili al mese di novembre 2013, e, pertanto, e' necessario acquisire dati aggiornati con indagini dirette al fine di indicare i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma possono essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari;
Considerato che, in sede di conversione, l'oggetto dell'indagine di cui all'art. 1, comma 5, del «decreto-legge n. 136 del 2013» e' stato esteso anche alle acque di falda;
Ritenuto che le indagini dirette sui territori dei comuni indicati come prioritari dalla «direttiva» devono essere svolte secondo l'ordine di graduazione del rischio dei terreni medesimi definito dalla «Relazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Rilevato che nella «Relazione» si individuano 5 livelli di graduazione del rischio e che, in particolare, per le classi di rischio 5, 4 e 3, pur proponendosi misure di salvaguardia atte a garantire la sicurezza della produzione agroalimentare sul sito si evidenzia comunque la necessita' della effettuazione di ulteriori indagini analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi prioritariamente al fine della corretta individuazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative;
Rilevato che per la classe di rischio 2 la «Relazione» non ritiene necessario proporre misure di salvaguardia atte a garantire la sicurezza della produzione agroalimentare sul sito, ma evidenzia comunque la necessita' della effettuazione di ulteriori indagini analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi prioritariamente al fine della corretta individuazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative;
Considerato che per la classe di rischio 1 la «Relazione» propone l'effettuazione non prioritaria di ulteriori accertamenti diretti in quanto il contenuto totale riscontrato in almeno un inquinante supera fino a 2 volte la relativa CSC (o i VF se presenti) e quindi rientra in una gamma che potrebbe derivare dalla variabilita' intrinseca della matrice suolo;
Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge 136 del 2013» con riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2.
Considerata altresi' la necessita' di precisare la procedura per l'utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle indagini ai sensi dell'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»;
Considerata la necessita' di dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»;
Tenuto conto del termine per l'adozione del decreto dei «Ministri» ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»;

Emanano:
il presente decreto:

Art. 1
Terreni agricoli della Regione Campania, indicati come prioritari
dall'art. 2, comma 1, da sottoporre ad indagini dirette ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, per il tramite del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della «Direttiva» e avvalendosi degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del «decreto-legge n. 136 del 2013», stabiliscono le indagini dirette, anche relative alle acque di falda, ove necessario, da effettuare nei terreni di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013», al fine di:
a) indicare i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare;
b) indicare i terreni che possono essere destinati solo a colture diverse dalla produzione agroalimentare in considerazione delle capacita' fitodepurative;
c) indicare i terreni che possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari.
2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono definite nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per i singoli enti di cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013». Detti enti richiedono alla Regione Campania il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013».
3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del «decreto-legge n. 136 del 2013», sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro di cui al comma 1, entro il termine di cui all'art. 1, comma 6, terzo periodo, del medesimo «decreto-legge n. 136 del 2013». Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 136 del 2013.
4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il seguente ordine di priorita':
a) terreni classificati nel livello di rischio 5, di cui all'allegato A;
b) terreni classificati nel livello di rischio 4, di cui all'allegato B;
c) terreni classificati nel livello di rischio 3, di cui all'allegato C;
d) terreni classificati nel livello di rischio 2 (2a e 2b), di cui all'allegato D.
5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono trasmesse ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013», anche separatamente per ogni livello di priorita', e inseriti nella piattaforma informatica «Geoportale - Terra dei Fuochi» gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
6. Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette di cui al comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui al comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013», all'operatore del settore alimentare che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui al comma 4, lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole colture e' consentita ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale;
b) siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore, dalla Autorita' competente, con esito analitico favorevole per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore.
7. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma l'11 marzo 2014

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin

 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

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Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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