Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 gennaio 2014
Elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale l'on. dott. Enrico Letta e' incaricato di reggere ad interim il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 20 aprile 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto il decreto 13 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 277, con il quale e' stato integrato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;
Visto il piano assicurativo 2014, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2013, n. 24.335;
Visto l'art. 127, della legge n. 388 del 2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102 del 2004, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, dove stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Visto il decreto 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013, reg. 3, foglio 112, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre e reti antigrandine per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
Visto il decreto 6 novembre 2013, n. 21.697 con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014;
Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal dicembre 2010 al novembre 2013;
Visto le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana Allevatori) del 2 dicembre 2013, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate, nonche' dei prezzi unitari massimi per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico;
Ritenuto, ad integrazione del decreto 6 novembre 2013 sopracitato, di adottare quali importi massimi entro i quali devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2014:
per le produzioni vegetali la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal dicembre 2010 al novembre 2013;
per lo smaltimento delle carcasse animali e per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico i costi ed i valori comunicati dall'AIA in data 2 dicembre 2013;
per i costi di ripristino delle strutture aziendali, di confermare quelli gia' stabiliti con decreto 1° febbraio 2013 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, con esclusione di quelli gia' stabiliti con decreto 6 novembre richiamato nelle premesse, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 6 dicembre 2013, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "produzione biologica".
5. Per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il prezzo unitario massimo da utilizzare per la stipula delle polizze assicurative agevolate e' pari al prezzo unitario delle reti antigrandine, stabilito con decreto ministeriale 1° febbraio 2013, richiamato nelle premesse, aumentato del 20%.
6. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 31 gennaio 2014

Il capo del dipartimento: Blasi Visto, il Ministro
 
Art. 2

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it
Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro ad interim: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 840
 
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