Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 38
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
Vista la direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita';
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relative a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Visto il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita';
Visto l'articolo 1, commi 82, 83, 86 e 87 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualita' e promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria.
2. Il presente decreto legislativo si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera di cui intendono fruire i pazienti di uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
b) all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;
c) ad eccezione del capo IV del presente decreto, ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.
4. Il presente decreto legislativo si applica senza pregiudizio all'applicazione delle disposizioni nazionali legislative e regolamentari in materia di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria transfrontaliera e non obbliga in alcun modo lo Stato a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive e i regolamenti dell'Unione europea
vengono forniti gli estremi della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 1 e l'allegato B della legge 6 agosto 2013, n.
96( Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), recitano:
«Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), recitano:
"Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
«Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
La direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 4
aprile 2011, n. L 88.
La direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20
dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro
Stato membro, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 22
dicembre 2012, n. L 356.
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca "Istituzione
del Servizio Sanitario Nazionale".
La direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno
1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi,
e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990, n. L
189.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e' stata
pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14
maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cu tali disposizioni non siano
gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita', e'
stato pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
Il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e
che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali, e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 136.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 166.
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, e' stata pubblicata nella
G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relative un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per
terapie avanzate recante modifica della direttiva
2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324.
Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 30 ottobre 2009, n. L
284.
Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il
regolamento (CE) 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009
ai cittadini di Parsi terzi cui tali regolamenti non siano
gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita', e'
stato pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2010, n. L 344.
I commi 82, 83, 86 e 87 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), recitano:
«82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la
competenza di autorita' statale del Ministero della salute
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono
farsi carico della regolazione finanziaria delle partite
debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si
provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle
aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei
costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza
sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini
di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di
ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di
compensazione della mobilita' sanitaria internazionale.».
«86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del
presente articolo e le relative procedure contabili sono
disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
2013, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti
risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per
l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro
35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Rapporto con altre disposizioni nazionali e dell'Unione europea

1. Il presente decreto si applica senza recare pregiudizio all'applicazione delle seguenti disposizioni normative:
a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia;
b) il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
d) il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
e) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
f) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
g) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
h) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
i) il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
l) il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
m) il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e successive modificazioni, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;
n) il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita';
o) il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
p) il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;
q) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
r) il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
s) il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
t) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
u) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
v) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e altre norme dell'Unione europea sul diritto privato internazionale, in particolare le norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alla legge applicabile;
z) l' articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), e la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;
aa) il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita'.
Note all'art. 2:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva
89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che
regolano la fissazione dei prezzi delle specialita'
medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi
nazionali di assicurazione malattia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.
Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1992, n. 305.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, reca «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi».
Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della societa' dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico».
I decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica».
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica
clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico».
Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE».
Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e
successive modificazioni, reca «Revisione del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione
della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di
qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti».
Per il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del
14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cu tali disposizioni non siano
gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita', si
veda in note alle premesse.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani».
Per il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e
che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, si veda
nelle note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui
medicinali per terapie avanzate recante modifica della
direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, si
veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, reca «Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania».
Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT), e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210.
Il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle
statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e' stato pubblicato
nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354.
Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e'
stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
Il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II),
e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2007, n. L
199.
L'art. 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive (Modificazioni alle disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013), recita:
«340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto
compatibili»;
b) all'art. 8, comma 6, dopo la lettera m), sono
aggiunte le seguenti:
«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione
e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati
organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti
trasmette le necessarie informazioni per garantire la
tracciabilita' degli organi;
m-quater) ai fini della protezione dei donatori
viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli
organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro
dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
c) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Qualita' e sicurezza degli organi). -
1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti
sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi
non e' effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni
mediazione riguardante la necessita' o la disponibilita' di
organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un
profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'
vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la
ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio
analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e'
tutelato in tutte le fasi delle attivita' di donazione e
trapianto di organi, in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E'
vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi
che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo su proposta del
Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE,
determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla
donazione al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare,
dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative
per:
a) la verifica dell'identita' del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al
consenso, conformente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e
del donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura
e il trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto
delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la
trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie,
concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi,
che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli
organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la
sicurezza degli organi»;
d) all'art. 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a
euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064
a euro 20.658»;
e) dopo l'art. 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Sanzioni in materia di traffico di
organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di
lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi
da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni e
con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e'
commesso da persona che esercita una professione sanitaria
alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di
conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne
utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».".
La direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di
qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai
trapianti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto
2010, n. L 207.
Per il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende
il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n.
987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti
non siano gia' applicabili unicamente a causa della
nazionalita', si veda in note alle premesse.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
b) «persona assicurata»:
1) le persone, ivi compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e che sono definite «persone assicurate» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento;
2) i cittadini di Paesi terzi, cui si applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni;
c) «Stato membro di affiliazione»:
1) per le persone di cui alla lettera b), numero 1), lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
2) per le persone di cui alla lettera b), numero 2), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o del regolamento (UE) n. 1231/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
d) «Stato membro di cura»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria. Nel caso della telemedicina, l'assistenza sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui e' stabilito il prestatore di assistenza sanitaria;
e) «assistenza sanitaria transfrontaliera»: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione;
f) «ASL»: Azienda Sanitaria Locale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
g) «professionista sanitario»: il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, o altro professionista che eserciti delle attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura;
h) «prestatore di assistenza sanitaria»: una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entita' che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
i) «paziente»: una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro;
l) «medicinale»: un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
m) «dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;
n) «prescrizione»: la prescrizione di un medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che e' legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' rilasciata la prescrizione;
o) «tecnologia sanitaria»: un medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;
p) «cartella clinica»: l'insieme dei documenti in formato cartaceo e/o elettronico contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura sanitaria;
q) «NSIS»: Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute;
r) «Portale del Ministero della salute»: il principale strumento attraverso il quale il Ministero pubblicizza la disciplina d'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria. Attraverso il proprio Portale il Ministero valorizza i principi comuni condivisi dai sistemi sanitari di tutti i Paesi dell'Unione europea, nonche' le attivita' svolte dai Servizi Sanitari Regionali.
Note all'art. 3:
L'art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recita:
«Art. 2. Ambito d'applicazione "ratione personae".
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di
uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in
uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o piu' Stati membri, nonche' ai loro
familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai
superstiti delle persone che sono state soggette alla
legislazione di uno o piu' Stati membri, indipendentemente
dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro
superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure
apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.».
L' art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, recita:
«Art. 1. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(Omissis).
c) «persona assicurata», in relazione ai settori di
sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3,
qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla
legislazione dello Stato membro competente ai sensi del
titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto
delle disposizioni del presente regolamento;».
Per il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del
14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano
gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita', si
veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende
il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n.
987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti
non siano gia' applicabili unicamente a causa della
nazionalita', si veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, si veda nelle note alle premesse.
L' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), recita:
«Art. 3. Organizzazione delle unita' sanitarie locali.
1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali,
assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art.
4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1-ter.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al
comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative
dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni
disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata
integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attivita'
ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi
partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono
diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei
singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilita' finanziarie.
4.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalita'
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie
locali prevedendo tra l'altro:
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
e) ;
f) ;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche e degli uffici dirigenziali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i
criteri per l'attuazione della mobilita' del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la
rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito
servizio di controllo interno di cui all'art. 20, d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del D.L. 27
agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la
prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I
contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di
assenza o di impedimento del direttore generale, le
relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
o dal direttore sanitario su delega del direttore generale
o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
mesi si procede alla sostituzione.
7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Nelle aziende
ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le
funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4,
comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico
soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le
figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
di direzione.
8.
9.
10.
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19
marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria
della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
del consiglio.
13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca
per la prima seduta. Il presidente del collegio viene
eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a
seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore
generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via
straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
per gli altri componenti.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.».
Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, si veda in
note alle premesse.
L'art. 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2005/36/CE, recita:
«Art. 3.
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: attivita', o insieme
di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui
esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, sono
subordinati direttamente o indirettamente, in forza di
norme legislative, regolamentari o amministrative, al
possesso di determinate qualifiche professionali; in
particolare costituisce una modalita' di esercizio
l'impiego di un titolo professionale riservato da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a
chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando
non si applica la prima frase, e' assimilata ad una
professione regolamentata una professione di cui al
paragrafo 2;».
Per la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, si veda
nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, reca
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE".
Per la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20
giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, concernente i dispositivi medici, e' stata pubblicata
nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.
La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro", e' stata pubblicata nella
G.U.C.E. 7 dicembre 1998, n. L 331.
 
Art. 4

Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformita' ai principi di universalita', di accesso alle cure di elevata qualita', di equita' e di solidarieta', nonche' ai sensi:
a) della legislazione nazionale in vigore;
b) degli standard e degli orientamenti di qualita' e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale;
c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.
 
Art. 5
Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti di un altro Stato membro
dell'Unione europea

1. I pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni riguardanti gli standard e gli orientamenti di cui all'articolo 4, lettera b), del presente decreto, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, nonche' le informazioni sull'accessibilita' agli ospedali per le persone con disabilita'.
2. I prestatori di assistenza sanitaria operanti sul territorio nazionale garantiscono ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea tutte le informazioni atte a consentire agli stessi di compiere una scelta informata e consapevole sulle opzioni terapeutiche e sulla disponibilita', qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio nazionale; forniscono fatture trasparenti e informazioni trasparenti su prezzi e onorari, sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria medesimi, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilita' professionale.
3. Il paziente che subisca un danno a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta in Italia presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano ha diritto ad esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale.
4. I dati personali dei pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono curarsi e/o che sono stati sottoposti a cure nel territorio italiano sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali in materia.
5. Al fine di garantire la continuita' della cura, i pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica in conformita' alla vigente normativa nazionale.
6. I pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea non sono discriminati in ragione della loro nazionalita'.
7. I prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali.
8. Qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure sull'accesso alle cure. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette misure sono limitate a quanto e' necessario e proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. Esse sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 7.
 
Art. 6

Garanzie e mezzi di tutela delle persone assicurate in Italia

1. Le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente al capo III del presente decreto.
2. Le persone assicurate in Italia hanno diritto a ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni sui loro diritti riguardo la possibilita' di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti derivanti dal presente decreto siano stati lesi. Il Punto di Contatto fornisce, altresi', informazioni sulla distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtu' del presente decreto legislativo e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3. In virtu' del principio della continuita' delle cure, qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale.
4. Le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica, in conformita' alla vigente normativa nazionale.
Note all'art. 6:
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria
transfrontaliera

1. E' istituito presso il Ministero della salute il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni previste dal presente decreto al Punto di contatto nazionale.
2. Il Ministero della salute mette a disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, le necessarie informazioni sul Punto di Contatto Nazionale, comprensive dei relativi contatti. Il Punto di Contatto Nazionale consulta le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie operanti sul territorio nazionale.
3. Il Punto di Contatto Nazionale facilita lo scambio di informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente con i Punti di Contatto Nazionale degli altri Stati Membri dell'Unione europea e con la Commissione europea.
4. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, su richiesta, le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Al fine di consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, il Punto di Contatto Nazionale fornisce loro le informazioni di cui all' articolo 5, comma 1, all' articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 8, del presente decreto, nonche' le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta del paziente medesimo, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio. Esso fornisce, altresi', le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione nazionale, come pure sulle possibilita' giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, inoltre, informazioni relative ai dati da includere, ai sensi dell'articolo 12, nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro Stato membro dell'Unione europea.
6. Per le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di Contatto Nazionale fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province autonome assicurano la tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS delle ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, le informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6, comma 2, nonche' tutte le altre informazioni e i dati necessari per le finalita' ivi previste, anche per via telematica.
8. Il Ministero della salute attiva le necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni di cui al presente articolo siano facilmente accessibili e siano rese disponibili per via elettronica sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili alle persone con disabilita'.
 
Art. 8

Principi generali per il rimborso dei costi

1. Fatta salva l'applicabilita' del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e conformemente a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del presente decreto, i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel rispetto del presente decreto, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. E' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori.
2. In deroga al comma 1:
a) se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto in conformita' al regolamento (CE) n. 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria prevista dal presente decreto e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno sul territorio nazionale conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale;
b) se l'assistenza sanitaria prestata a norma del presente decreto non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 e', in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, i costi sono a carico di detto Stato membro. Detto Stato membro puo' prendersi carico dei costi relativi all'assistenza sanitaria applicando i termini, le condizioni, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa da esso stabiliti, purche' questi siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
3. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. In ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le regioni comunicano le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale.
4. E' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia, quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato dell'Unione europea conformemente al presente decreto e a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati.
5. I pazienti che si avvalgono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga nel territorio nazionale.
6. In attuazione del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano meccanismi trasparenti per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia. Tali meccanismi sono fondati su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti e sono applicati al pertinente livello amministrativo.
7. Le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore.
8. Per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel proprio territorio, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure volte a limitare l'applicazione delle norme di cui al comma 3. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette misure sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale, ai sensi dell' articolo 7.
9. Fatte salve le disposizioni previste dal comma 8, le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione.
10. La decisione di limitare l'applicazione del presente articolo a norma del comma 8 e' ridotta a quanto necessario e proporzionato e non puo' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi.
Note all'art. 8:
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si veda
nelle note alle premesse.
L' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), recita:
«Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza.
1. La tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo ed interesse della collettivita' e'
garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta'
della persona umana, attraverso il Servizio sanitario
nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre
funzioni e attivita' svolte dagli enti e istituzioni di
rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo
di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'art.
8-quinquies.».
Per il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9
Assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione
preventiva

1. Il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e' sottoposto ad autorizzazione preventiva esclusivamente per i casi previsti dal presente articolo e conformemente a quanto previsto dall'articolo 10.
2. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che:
a) e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:
1) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o
2) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o
b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o
c) e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza.
3. Se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente.
4. Quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare individuato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279. Se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), l'autorizzazione preventiva non puo' essere rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non puo' essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell'intensita' del dolore e della natura della sua disabilita' al momento in cui la richiesta di autorizzazione e' stata fatta o rinnovata.
6. L'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
c) l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
d) l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.
7. Il Punto di Contatto Nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini del presente decreto, nonche' tutte le informazioni relative al sistema di autorizzazione preventiva.
8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi decreti ministeriali attuativi. Resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a). Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale.
9. Eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere di cui si siano avvalse persone assicurate in Italia, non sono in alcun modo imputabili al Servizio sanitario nazionale, ancorche' le prestazioni stesse siano state preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi del presente articolo e dell'articolo 10.
Note all'art. 9:
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si veda
nelle note alle premesse.
Il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001,
n. 279, reca «Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
Gli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595
(Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario triennale 1986-88), recitano:
«Art. 3. Prestazioni erogabili in forma indiretta e
prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria.
1. Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in
forma diretta attraverso le strutture pubbliche o
convenzionate.
2. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali
fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma
indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o
convenzionate siano nella impossibilita' di erogarle
tempestivamente in forma diretta.
3. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalita' per
accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella
spesa sostenuta.
4. Il concorso nella spesa non puo', comunque, superare
il limite massimo della tariffa prevista per la medesima
prestazione dalle convenzioni vigenti.
5. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio
superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione,
in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all'estero in favore
di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni
che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o
in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con
lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalita'
per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci
delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far carico
al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi
nelle spese di carattere non strettamente sanitario.
6. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero
della sanita', ai fini della pubblicazione nella relazione
annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare delle
erogazioni disposte in materia di assistenza indiretta
suddivisa per tipologie di interventi.
7. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria
possono essere deliberate dalle regioni o dalle province
autonome nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.».
«Art. 5. Presidi e servizi di alta specialita'.
1. Si definiscono di alta specialita' le attivita' di
diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare
impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale
specificatamente formato.
2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini
dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene
stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe
dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici,
con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio
superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita'
fissa:
a) i requisiti minimi di personale, attrezzature e
posti letto che le singole strutture, predisposte per
l'esercizio delle attivita' di alta specialita', debbono
obbligatoriamente possedere;
b) i necessari collegamenti con le attivita'
specialistiche affini o complementari che debbono esistere
nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova
inserita l'alta specialita';
c) le caratteristiche di professionalita' richieste
per il personale.
4. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero,
definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni
delle strutture preposte all'esercizio delle singole
attivita' di alta specialita', nonche' delle
apparecchiature ad avanzata tecnologia.
5. Il piano sanitario della regione o della provincia
autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle
strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di cui
ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o
di province autonome la cui popolazione non raggiunga la
dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra
regione o provincia sara' fatto riferimento per la detta
attivita' e per le prestazioni strumentali ottenibili con
le apparecchiature di cui sopra.
6. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture
preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte
per l'installazione di apparecchiature ad avanzata
tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i
policlinici universitari.
7. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei
presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti,
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni
del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di
parte in conto capitale, tiene conto delle loro
dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della
compensazione per la mobilita' interregionale.
8. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente
articolo possono essere aggiornati o variati con la
medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni
o province autonome o del Consiglio universitario
nazionale.».
 
Art. 10
Procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione
preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera.

1. Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi legati all' assistenza sanitaria transfrontaliera devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, nonche' necessari e proporzionati all'obiettivo da conseguire.
2. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all'autorizzazione preventiva e al rimborso dei costi. Le informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche.
3. La domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva e' presentata, con le modalita' disciplinate dal presente articolo, per le prestazioni di cui all' articolo 9, comma 8. In ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso ai sensi del presente decreto, presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano le condizioni ivi previste. L'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di cui al secondo periodo si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi del comma 4, e i termini di cui al comma 7 decorrono dalla sua ricezione.
4. La domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla ASL medesima e deve essere corredata da certificazione medica. Nella domanda devono essere indicati almeno:
a) l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire;
b) il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi.
5. La domanda puo' contenere eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell'esame della richiesta dell'autorizzazione preventiva.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, la domanda deve essere assoggettata ad una valutazione clinica effettuata da unita' operative specialistiche individuate dalle ASL.
7. Ricevuta la domanda, la ASL, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva. Il termine di 30 giorni viene ridotto della meta' nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione di cui al comma 4.
8. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso. Il diniego dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato indicando uno o piu' casi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto. Se il diniego e' fondato sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), l'ASL individua e comunica alla persona che ha presentato la domanda di autorizzazione il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta.
9. Oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Il direttore generale della ASL si esprime nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.
10. Al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona assicurata, entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria.
11. La ASL dovra' corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
 
Art. 11

Mutua assistenza e cooperazione

1. L'Italia si impegna a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualita' e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di Contatto Nazionale ai sensi dell' articolo 7 del presente decreto, nonche' in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.
2. L'Italia si impegna a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale nonche' mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre forme di cooperazione transfrontaliera.
3. L'Italia si impegna affinche' le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformita' ai capi II e III e alle misure nazionali che attuano le disposizioni dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI).
4. Al fine di dare piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del presente decreto, il Ministero della salute, in osservanza dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e attraverso la revisione del flusso informativo relativo alle schede di dimissione ospedaliera (SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle attivita' e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli standard di qualita' e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria, persone giuridiche e/o persone fisiche, affinche' questi siano conformi agli standard e agli orientamenti di qualita' e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla normativa dell'Unione europea.
Note all'art. 11:
La direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati,
e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L
281.
La direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e' stata
pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201.
La decisione della Commissione europea n. 2008/49/CE,
del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati
personali nell'ambito del sistema di informazione del
mercato interno (IMI), e' stata pubblicata nella G.U.U.E.
16 gennaio 2008, n. L 13.
Il comma 25-bis dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), recita:
«25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.».
 
Art. 12
Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro

1. I medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia, prescritti in un altro Stato membro dell'Unione europea, sono dispensati sul territorio italiano conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione.
2. Il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo.
3. Il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto in un altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto, qualora la prescrizione sia stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.
4. Il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' disciplinato dal capo III del presente decreto.
5. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di dispensazione dei farmaci, con decreto del Ministero della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuita' della cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia e l'erogazione sia richiesta nel territorio nazionale.
6. Il presente articolo si applica inoltre ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nazionale.
7. Il presente articolo non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219.
8. Le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro devono contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato di cui al presente decreto legislativo.
9. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 8, le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.
Note all'art. 12:
L'art. 90 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n.
219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE -e successive
direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE), recita:
«Art. 90. Medicinali soggetti a prescrizione medica
speciale.
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, prevede specifiche modalita' di
distribuzione e prescrizione.
2. Ferma restando la disciplina del testo unico
richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre
limitazioni previste dal presente decreto e dalle
disposizioni che ne assicurano l'attuazione.».
 
Art. 13
Partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento
europee «ERN»

1. L'Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN» tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri dell'Unione europea e si impegna a tal fine a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della partecipazione a tali reti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli gia' esistenti in ambito comunitario per rendere pienamente confrontabili i risultati raggiunti, trasparente e che stabilisce le regole e suggerisce modelli orientati alla valorizzazione delle eccellenze nelle strutture sanitarie italiane, anche in vista della loro partecipazione alle ERN, con il compito di:
a) individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali, per il monitoraggio degli standard di eccellenza delle performance ospedaliere, sulla base di quanto gia' in uso per la valutazione delle migliori pratiche, per il raggiungimento di elevati standard di qualita' nell'assistenza;
b) elaborare il percorso orientato alla valorizzazione delle eccellenze nel rispetto della legislazione nazionale in vigore ed in aderenza ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE, tramite un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria, per il riconoscimento dei livelli di qualita' e sicurezza, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale;
c) supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti;
d) proporre modelli per il collegamento tra prestatori di assistenza sanitaria e le reti;
e) coordinare la complessiva cooperazione in materia anche promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali;
f) diffondere le informazioni relative alle opportunita' derivanti dalle ERN ai prestatori di assistenza sanitaria ed ai centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale.
3. La partecipazione all'organismo di cui al comma 2 e' a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Note all'art. 13:
L'art. 12 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita:
«Art. 12. Reti di riferimento europee
1. La Commissione sostiene gli Stati membri nello
sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori
di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati
membri, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le
reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro
membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attivita'
delle reti conformemente alla legislazione dello Stato
membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni momento
a nuovi prestatori di assistenza sanitaria che desiderino
aderirvi, a condizione che tali prestatori di assistenza
sanitaria soddisfino tutte le condizioni richieste e i
criteri di cui al paragrafo 4.
2. Le reti di riferimento europee perseguono almeno tre
dei seguenti obiettivi:
a) concorrere a realizzare, a beneficio dei pazienti
e dei sistemi di assistenza sanitaria, le potenzialita'
della cooperazione europea in materia di assistenza
sanitaria altamente specializzata mediante l'utilizzo delle
innovazioni della scienza medica e delle tecnologie
sanitarie;
b) contribuire alla condivisione di conoscenze in
materia di prevenzione delle malattie;
c) migliorare la diagnosi e l'erogazione di
un'assistenza sanitaria di qualita', accessibile ed
economicamente efficiente per tutti i pazienti affetti da
patologie che richiedono una particolare concentrazione di
competenze nei settori medici in cui la competenza e' rara;
d) massimizzare l'uso economicamente efficiente delle
risorse, concentrandole laddove opportuno;
e) rafforzare la ricerca, la sorveglianza
epidemiologica, come la tenuta di registri, e provvedere
alla formazione dei professionisti sanitari;
f) agevolare la mobilita' delle competenze,
virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e
diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e
promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di
patologie rare, all'interno e all'esterno delle reti;
g) incoraggiare lo sviluppo di parametri di
riferimento in materia di qualita' e sicurezza e
contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori
prassi all'interno e all'esterno della rete;
h) aiutare gli Stati membri che hanno un numero
insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o
che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a
fornire una gamma completa di servizi altamente
specializzati di alta qualita'.
3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo
sviluppo delle reti di riferimento europee:
a) collegando i prestatori di assistenza sanitaria e
centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale e
garantendo la diffusione delle informazioni ai prestatori
di assistenza sanitaria e ai centri di eccellenza
appropriati in tutto il loro territorio nazionale;
b) promuovendo la partecipazione dei prestatori di
assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza alle reti
di riferimento europee.
4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione:
a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni
che le reti devono soddisfare nonche' le condizioni e i
criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza
sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento
europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra
l'altro, che le reti di riferimento europee:
i) dispongano di conoscenza e competenze in materia
di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate
dai risultati positivi raggiunti, se del caso;
ii) seguano un'impostazione pluridisciplinare;
iii) offrano un elevato livello di competenza e
abbiano la capacita' di produrre orientamenti in materia di
buone prassi e di realizzare misure di risultato e un
controllo di qualita';
iv) apportino un contributo alla ricerca;
v) organizzino attivita' didattiche e di
formazione; e
vi) collaborino strettamente con altri centri di
eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale;
b) elabora e pubblica i criteri per l'istituzione e
la valutazione delle reti di riferimento europee;
c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in
relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee
e alla loro valutazione.
5. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo
4, lettera a), mediante atti delegati in conformita'
dell'art. 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e
19. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'art. 16, paragrafo 2.
6. Le misure adottate conformemente al presente
articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa o
regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le
competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e
prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.».
 
Art. 14

Malattie rare

1. L'Italia coopera con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacita' di diagnosi e di cura, in particolare al fine di:
a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione europea per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee;
b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria consapevoli delle possibilita' offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri dell'Unione europea, anche per diagnosi e cure, incluse nei livelli essenziali di assistenza, che non sono disponibili in Italia.
Note all'art. 14:
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Assistenza sanitaria online

1. L'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorita' nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online.
 
Art. 16

Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie

1. L'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche con gli altri Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorita' o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie.
 
Art. 17

Relazioni e comunicazioni

1. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE.
2. Il Ministero della salute, ai sensi del presente decreto, comunica alla Commissione europea:
a) il nome e le coordinate del Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7;
b) le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati all'articolo 8, comma 8;
c) le categorie di assistenza sanitaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) i nominativi e le coordinate delle autorita' o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16.
3. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
Note all'art. 17:
L'art. 20 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita:
«Art. 20. Relazioni
1. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre
anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento
della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio.
2. La relazione contiene in particolare le informazioni
sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della
mobilita' dei pazienti, sull'attuazione dell'art. 7,
paragrafo 9, e dell'art. 8, e sul funzionamento delle reti
di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A
tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei
sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri,
alla luce degli obblighi previsti dalla presente direttiva
e dalla restante legislazione dell'Unione sulla mobilita'
dei pazienti.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione
l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per
svolgere la valutazione e preparare le relazioni.
3. Gli Stati membri e la Commissione ricorrono alla
commissione amministrativa di cui all'art. 71 del
regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le
conseguenze finanziarie dell'applicazione della presente
direttiva per gli Stati membri che hanno optato per il
rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati
dall'art. 20, paragrafo 4, e dall'art. 27, paragrafo 5, di
tale regolamento.
La Commissione controlla e riferisce regolarmente
sull'effetto dell'art. 3, lettera c), punto i), e dell'art.
8 della presente direttiva. Una prima relazione e'
presentata entro il 25 ottobre 2013. In base alle
relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta proposte
per contenere eventuali eccessi.».
 
Art. 18

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, i termini procedimentali di cui all'articolo 10 non possono essere elevati da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 18:
Il quinto comma dell'art. 117 della Costituzione
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
L'art. 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recita:
«Art. 40. Recepimento delle direttive europee da parte
delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di
propria competenza, provvedono al recepimento delle
direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per recepire le direttive europee nelle
materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
numero identificativo della direttiva recepita e sono
immediatamente trasmessi per posta certificata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, fermo restando quanto previsto all'art.
29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 41 della
presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo
indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono
attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti
previsti dall'art. 35 della presente legge, e' esercitata
mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri
competenti secondo le modalita' di cui all'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le
Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee
da parte delle regioni e delle province autonome nelle
materie di loro competenza, secondo modalita' di
individuazione di tali direttive da definire con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente
le regioni e le province autonome nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella sessione europea dedicata alla predisposizione del
disegno di legge di delegazione europea e del disegno di
legge europea di cui all'art. 29.».
 
Art. 19

Disposizioni finali

1. Le regioni garantiscono un adeguato e costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni di cui al presente decreto, al fine di comunicare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e le finanze, con la massima tempestivita', eventuali criticita' idonee a pregiudicare la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita', ovvero a pregiudicare la possibilita' di un controllo dei costi, ovvero idonee a comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine dell'adozione tempestiva delle misure di cui agli articoli 5, comma 8, e 8, comma 8. L'attivita' di monitoraggio in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo e agli effetti da esso derivanti e' altresi' svolta mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero della salute, di associazioni di cittadini e di pazienti, anche al fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi o migliorativi.
2. Il Ministero della salute trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento, concernente lo stato di attuazione del presente decreto legislativo.
3. Al fine di assicurare la piu' ampia omogeneita' delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta apposite linee guida volte ad implementare in particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'articolo 7, commi 6 e 7; dall'articolo 8, commi 6 e 7; dall'articolo 9 commi 2, 5 e 6, dall'articolo 10, dall'articolo 11, comma 3 e dall'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida esplicitano altresi' in quali casi si applica il presente decreto, attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi regimi, con particolare riferimento alla situazione degli italiani all'estero.
4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 19:
Per la direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, si veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si veda
nelle note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, si veda nelle note alle premesse.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone