Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Vista la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'allegato B;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivo

1. Il presente decreto, al fine di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, disciplina lo scambio, tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata commessa l'infrazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114.
- La direttiva 2011/82/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 novembre 2011, n. L 288.
- L'allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013) e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi'
recita:
«Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3):
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo-quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEE 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014)».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a) eccesso di velocita';
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
b) Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione e' stata commessa;
c) Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui e' immatricolato il veicolo con cui l'infrazione e' stata commessa;
d) eccesso di velocita', il superamento dei limiti di velocita' in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione;
e) mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
f) mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'infrazione;
g) guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
h) guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
i) mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
l) circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
m) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
n) punto di contatto nazionale, l'autorita' competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione;
o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line» per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
p) intestatario del veicolo, la persona al cui nome e' immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione;
q) interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
r) destinatario, l'autorita' di un altro Stato membro dell'Unione europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
s) indicatore di validita', contrassegno dei dati personali registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici;
u) organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada;
v) ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del Codice della strada.
Note all'art. 3:
- La direttiva 91/671/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1991, n. L 373.
- L'art. 12 del Codice della strada gia' citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 12. (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza; (107)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(108)
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti , nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti , nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento».
- L'art. 226, comma 5, del Codice della strada gia'
citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 226. (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - (Omissis).
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
(Omissis)».
 
Art. 4

Procedura per lo scambio delle informazioni
con gli altri Stati membri

1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il punto di contatto nazionale garantisce ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
a) dati relativi ai veicoli;
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli, contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione. Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all'organo di polizia richiedente.
3. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in conformita' all'allegato I del presente decreto.
4. Il punto di contatto nazionale consente la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l'utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del veicolo.
5. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel Capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del Capo medesimo, per il quale si applica l'allegato I del presente decreto.
6. La Direzione generale per la motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n):
a) adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati;
b) effettua lo scambio di informazioni in modo efficiente in termini di costi ed in modo sicuro usando l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa);
c) garantisce la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla piattaforma EUCARIS appositamente prevista per le finalita' dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni modificate, ed in conformita' dell'allegato I del presente decreto e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate dell'applicazione informatica prevedono tanto la modalita' di scambio on-line in tempo reale quanto la modalita' di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 12 del Codice della strada si veda nelle
note all'art. 3.
- La decisione 2008/616/GAI e 2008/615/GAI sono
pubblicate nella G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210.
 
Art. 5

Accesso alle informazioni

1. Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Allegato 1, Parte II, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Note all'art. 5:
- Per la direttiva 2011/82/UE si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6

Lettera d'informazione sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale

1. La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 e' degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli organi di polizia informano, in conformita' alle vigenti disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per iscritto e contengono altresi' l'indicazione degli effetti giuridici scaturenti dalle infrazioni di cui all'articolo 2, a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato in allegato II, e' indirizzata al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
5. La lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale e' stata commessa l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Note all'art. 6:
- Per l'art. 12 del Codice della strada si veda nelle
note all'art. 3.
 
Art. 7

Protezione dei dati personali

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto e ferme restando piu' elevate garanzie per l'interessato previste da norme di legge, al trattamento dei dati personali, effettuato ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dati personali trattati ai sensi del presente decreto.
3. La Motorizzazione e' titolare di tutti i trattamenti di dati effettuati per le finalita' del presente decreto. Titolare del trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilita' per le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea e' l'organo accertatore.
Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti

1. Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne e' informato quanto prima.
2. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
 
Art. 9

Termini

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, la Motorizzazione individua adeguati termini per la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche' per un esame periodico della necessita' di conservazione dei dati stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che garantiscano che tali termini siano rispettati.
2. All'atto della comunicazione dei dati, la Motorizzazione puo' indicare al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i termini della loro conservazione.
3. Nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro indichi termini per la conservazione dei dati comunicati, la Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i quali, alla scadenza, devono cancellare i dati. Tale obbligo non sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.
 
Art. 10

Diritti dell'interessato

1. Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere:
a) che sia aggiunto un indicatore di validita' ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza e per i quali non e' possibile stabilire se siano corretti o inesatti;
b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalita' di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice. L'indicatore di validita' aggiunto puo' essere tolto a richiesta o con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
Note all'art. 10:
- Gli articoli 7, 8, 13, 15, 53, 145, 150 e 152 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 gia' citato
nelle note alle premesse, cosi' recitano:
«Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale».
«Art. 8. (Esercizio dei diritti). - 1. I diritti di cui
all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'art. 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'art. 145, se i trattamenti di
dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'art. 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche'
alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi dell'art. 53, fermo restando quanto
previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato,
nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f),
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e,
nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all'art. 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo
salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di
dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento».
«Art. 13. (Informativa). - 1. L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f)».
«Art. 15. (Danni cagionati per effetto del
trattamento). - 1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al
risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in
caso di violazione dell'art. 11».
«Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti). - 1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari».
«Art. 145. (Ricorsi). - 1. I diritti di cui all'art. 7
possono essere fatti valere dinanzi all'autorita'
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata
gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto».
«Art. 150. (Provvedimenti a seguito del ricorso). - 1.
Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o
piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo'
essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso
ai sensi dell'art. 149, comma 1, e cessa di avere ogni
effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui
al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle
parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e
dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per
giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio,
adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti.
Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche
mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il
Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile».
«Art. 152. (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1.
Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro
mancata adozione, nonche' le controversie previste
dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita'
giudiziaria ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.».
 
Art. 11

Informazione dell'interessato

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorita' che l'ha effettuata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non informare l'interessato in conformita' alla legislazione di tale Stato.
3. La Motorizzazione puo' chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformita' alla legge.
 
Art. 12

Finalita' del trattamento

1. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1.
2. La Motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale, puo' utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale e' stata fatta la consultazione, comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione i dati sono cancellati.
 
Art. 13

Comunicazione a soggetti privati

1. I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalita' esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.
 
Art. 14

Misure di sicurezza

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, nell'ambito delle piu' ampie misure di sicurezza adottate in conformita' agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35 e 36 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gia' citato
nelle note alle premesse, cosi' recitano:
«Art. 31. (Obblighi di sicurezza). - In vigore dal 1°
gennaio 2004. - 1. I dati personali oggetto di trattamento
sono custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta».
«Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - In
vigore dal 1° giugno 2012. - 1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta, ai sensi dell'art. 31, anche attraverso altri
soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto
servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-bis.
1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle
reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
la protezione dei dati relativi al traffico ed
all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica
di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni».
«Art. 32-bis. (Adempimenti conseguenti ad una
violazione di dati personali). - In vigore dal 1° giugno
2012. - 1. In caso di violazione di dati personali, il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi
detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di
arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza
di contraente o di altra persona, il fornitore comunica
anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se
il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato
misure tecnologiche di protezione che rendono i dati
inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto
della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il
Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni
negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare
al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona
contiene almeno una descrizione della natura della
violazione di dati personali e i punti di contatto presso
cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le
misure raccomandate per attenuare i possibili effetti
pregiudizievoli della violazione di dati personali. La
comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze
della violazione di dati personali e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento,
orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in
cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni
di dati personali, al formato applicabile a tale
comunicazione, nonche' alle relative modalita' di
effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche
di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come
modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle
violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in
cui si sono verificate, le loro conseguenze e i
provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da
consentire al Garante di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente articolo. Nell'inventario
figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi
l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli
stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a
consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di
cui al presente articolo».
«Art. 33. (Misure minime). - In vigore dal 1° gennaio
2004. - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di
sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel
presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali».
«Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici). - In
vigore dal 10 febbraio 2012. - 1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali
di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g);
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro».
«Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici). - In vigore dal 1° gennaio 2004. - 1. Il
trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di
atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati».
«Art. 36. (Adeguamento). - In vigore dal 22 agosto
2008. - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo alle misure minime di cui al presente capo, e'
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e
le tecnologie e il Ministro per la semplificazione
normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore».
 
Art. 15

Autorita' nazionale di controllo

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal Codice.
Note all'art. 15:
- Per la direttiva 2011/82/UE si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 16

Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione europea

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione sul proprio sito INTERNET le necessarie informazioni sulle norme nazionali vigenti e sulle misure di attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in collaborazione con gli enti competenti e le organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.
Note all'art. 16:
- L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
S.O, cosi' recita:
«Art. 5. (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748».
 
Art. 17

Disposizioni di carattere finanziario

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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