Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2014
Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.


IL DIRETTORE GENERALE
delle Finanze
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato sono stabilite le modalita' procedurali per il recupero dei crediti;
Visto l'art. 9, commi 3 e 7, del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale dispone che con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo sono stabilite le modalita' della sospensione delle misure di recupero nei casi di notizia dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente nello Stato membro richiedente nonche' di procedure amichevoli in corso con l'autorita' competente dello Stato membro che ha presentato una richiesta di recupero;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011;
Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011;
Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziali non generali dei dipartimenti»;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: «Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure»;
Visto il decreto del 28 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, recante: «Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali»;

Decretano:

Art. 1
Gestione delle richieste di recupero

1. L'Ufficio cooperazione amministrativa della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze, l'Ufficio cooperazione operativa del Settore internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sono gli uffici di collegamento responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di recupero dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle rispettive competenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, nonche' l'Ufficio centrale di collegamento sono collegati con la rete «CCN» che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' richiedenti e le autorita' adite degli Stati membri. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate svolge le funzioni attribuite all'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012.
2. Ai fini della comunicazione con mezzi elettronici delle domande di assistenza, i suddetti uffici utilizzano le caselle di posta elettronica previste dall'art. 3, comma 1, della decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, secondo la seguente ripartizione:
Dipartimento delle finanze: dazi e imposte riscosse da enti locali o per loro conto;
Agenzia delle entrate: imposta sul valore aggiunto - imposte sul reddito o sul capitale - imposte sui premi assicurativi - imposte sulle successioni e sulle donazioni - imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopramenzionati - dazi e imposte nazionali sull'utilizzo o la proprieta' di mezzi di trasporto;
Agenzia delle dogane e dei monopoli: dazi doganali - accise - restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
Ufficio centrale di collegamento: altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto - dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente) o per loro conto, con l'esclusione di dazi e imposte riscossi dagli enti locali - altri crediti di natura tributaria.
3. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvalgono delle strutture interne cui e' demandata la gestione dei tributi.
 
Art. 2
Assistenza per le richieste di recupero
degli altri Stati membri

1. Gli uffici di collegamento, ai quali sia pervenuta una richiesta di recupero avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controllano la regolarita' e la correttezza della richiesta. Gli stessi uffici verificano, mediante la consultazione dell'elenco delle procedure amichevoli in trattazione istituito presso l'Ufficio centrale di collegamento, se per la richiesta di recupero pervenuta sia in corso una procedura amichevole con le autorita' competenti dello Stato membro richiedente. Qualora sia riscontrata la sussistenza di una procedura amichevole, i suddetti uffici sottopongono il caso all'Ufficio centrale di collegamento che procede al coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze ai fini, ove necessario, dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.
2. Gli uffici di collegamento possono chiedere all'Autorita' richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l'esecuzione nel territorio nazionale. Entro sei mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della richiesta, i suddetti uffici informano l'Autorita' richiedente dello stato del procedimento da essi avviato per il recupero o dell'esito del medesimo.
3. L'Ufficio di collegamento che riceve una richiesta di recupero ed un titolo uniforme che riguardano crediti diversi rientranti nella competenza di piu' uffici di collegamento, chiede all'Autorita' richiedente di riformulare la suddetta richiesta trasmettendo le richieste e i relativi titoli uniformi distinti in base ai tributi di competenza dei singoli uffici di collegamento.
4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento possono non dare corso alla richiesta di recupero se l'interessato non dispone di beni aggredibili nel territorio nazionale.
 
Art. 3
Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, potranno essere applicate le altre procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. In tal caso, si procede ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 settembre 1999, n. 321. Per i tributi rientranti nella competenza del Dipartimento delle finanze puo' essere prevista, in sede di convenzione, la possibilita' da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 4
Modalita' procedurali

1. Gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono alle rispettive strutture interne la richiesta di recupero unitamente al titolo uniforme trasmessi dallo Stato membro richiedente. I suddetti uffici nonche' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze procedono alla verifica della correttezza dei dati relativi al soggetto di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 e all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all'agente della riscossione. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze effettua tali adempimenti mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione del titolo uniforme e dei flussi informativi all'agente della riscossione avviene in via telematica.
2. Ai fini della riscossione delle somme richieste, i suddetti uffici affidano, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia S.p.A.
3. I flussi di carico, di seguito denominati «flussi», recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere le indicazioni dei seguenti dati:
a) l'ufficio che ha affidato il carico;
b) la data di ricevimento della domanda di recupero;
c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori, degli eventuali coobbligati o del soggetto terzo che detenga beni appartenenti al debitore principale, al codebitore o ad altra persona tenuta al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste persone;
d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;
e) il codice dell'ambito;
f) l'anno di riferimento del credito;
g) l'importo di ogni articolo di carico;
h) il codice univoco del titolo uniforme;
i) gli estremi identificativi del titolo uniforme
j) la data di notifica del titolo iniziale se fornita dallo Stato richiedente;
k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico;
l) la data di prescrizione se fornita dallo Stato richiedente;
m) la data di trasmissione del flusso di carico;
n) il codice identificativo per il collegamento dell'affidamento del carico con il titolo uniforme.
4. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.
 
Art. 5
Modalita' di comunicazione dei provvedimenti
di sospensione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ricevono notizia, da parte dell'autorita' richiedente o del soggetto interessato, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo uniforme, provvedono, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, a darne comunicazione alle rispettive strutture interne, le quali adottano il provvedimento di sospensione della procedura di recupero fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.
2. Qualora, nei casi di procedure amichevoli in corso, emerga a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio centrale di collegamento insieme agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze che l'esito della procedura amichevole influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale e' stata richiesta l'assistenza e che non si tratta di un caso di estrema urgenza di frode o insolvenza, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione alle proprie strutture interne che adottano il provvedimento di sospensione delle misure di recupero fino alla conclusione della procedura. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.
3. I provvedimenti di sospensione adottati nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al competente agente della riscossione in via telematica, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
4. Sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione e che risultano dovute dal debitore a seguito della decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente restano dovuti per il periodo di sospensione gli interessi di mora di cui all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 149 del 2012.
 
Art. 6
Richieste di recupero rivolte agli altri Stati membri

1. Le strutture interne cui e' demandata la gestione dei tributi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato III alla Decisione) e il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II al Regolamento), inviano in via telematica ai rispettivi uffici di collegamento la richiesta di recupero corredata del titolo uniforme. Gli uffici di collegamento esaminano la correttezza della richiesta formulata e la inoltrano unitamente al titolo uniforme all'autorita' adita dell'altro Stato membro.
2. I comuni, le province e le regioni, utilizzando i modelli di cui al comma 1, inviano in via telematica alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze - che e' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento medesimo responsabile delle richieste agli altri Stati membri - la richiesta di recupero, corredata del titolo uniforme. L'Ufficio di collegamento esamina la correttezza della richiesta formulata e la inoltra, unitamente al titolo uniforme, all'autorita' adita dell'altro Stato membro.
 
Art. 7
Adempimenti degli agenti della riscossione

1. A seguito delle richieste di recupero formulate da un altro Stato membro, gli agenti della riscossione trasmettono, in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico le informazioni relative allo svolgimento delle attivita' e all'andamento delle riscossioni, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014

Il direttore generale delle Finanze
Lapecorella
Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Befera
Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Peleggi
Il ragioniere generale dello Stato
Franco

 
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