Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO 7 febbraio 2014
Fissazione del termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a:
aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009;
semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo;
previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
Visto l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 5-bis del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 e che con il predetto decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' di attuazione della predetta disposizione, con la previsione, in particolare, di un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle medesime risorse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, con il quale sono fissate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 5-bis, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013 e, in particolare, l'articolo 8, ove e' previsto che le disposizioni del medesimo decreto interministeriale «sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del Fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero.»;
Considerato che le previste, necessarie modifiche al sistema informativo del Fondo di garanzia sono gia' state effettuate e pronte per l'implementazione;
Considerata altresi' l'esigenza di assicurare la piu' rapida attuazione delle disposizioni dettate dal suddetto decreto-legge n. 69 del 2013,

Decreta:
Articolo unico

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: Sappino
 
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