Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 febbraio 2014
Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», in Palermo quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Arancia di Ribera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 11 gennaio 2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 03 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 20 febbraio 2008;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 20 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata la designazione quale Autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011.
 
Art. 2

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Arancia di Ribera», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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