Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 febbraio 2014
Revoca dell'autorizzazione alla societa' «Biozoo S.r.l.», in Sassari, ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, del Reg. (CE) 834/2007.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91» e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2012 n. 13843 con il quale «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e' stato autorizzato ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del regolamento (CE) n. 834/2007;
Vista la comunicazione del 19 febbraio 2014 n. DC2014UTD057 con la quale Accredia ha disposto nei confronti di «Biozoo srl» l'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorita' competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;
Considerato che la societa' «Biozoo srl» non soddisfa le condizioni e i criteri previsti dall'art. 27, punto 5 del regolamento (CE) n. 834/2007 ed in particolare non e' piu' in possesso del certificato di accreditamento alla norma EN 45011;

Decreta:

Art. 1

A «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e' revocata l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del 15 maggio 2012, n. 13843, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 834/2007.
 
Art. 2

La societa' «Biozoo srl», ai sensi dell'allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio territoriale di Cagliari dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frode dei prodotti agroalimentari, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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