Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2013
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, che fissa i criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde»;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Commissione europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. In applicazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito indicate Regioni e Province autonome, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - Ex PIUE VIII - settore vitivinicolo, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate I e II a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.
3. Le Regioni e le Province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, danno applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. Possono, altresi', beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi.
Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalita' consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione europea gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013.
Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d'intesa con le Regioni e le Province autonome le modalita' applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.
2. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
 
Art. 3
Presentazione delle domande

Le Regioni e le Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- le cooperative agricole;
- le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola;
- i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
 
Art. 4
Azioni ammissibili

1. Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono:
a) la riconversione varietale che consiste:
a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste:
b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.
Le Regioni e Province autonome possono escludere nei propri bandi la realizzazione di una o piu' delle sovra elencate operazioni; Le esclusioni sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:
- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso;
- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.
In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varieta' secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.
4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre, devono essere rispettati i criteri previsti all'art. 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07.
5. Le Regioni e le Province autonome, possono escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, l'aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varieta'. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, non puo' superare i cinque anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.
 
Art. 5
Area dell'intervento

1. Le Regioni e le Province autonome, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, possono:
- definire l'area o le aree dell'intervento;
- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica.
 
Art. 6
Modalita' tecniche

1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
3. Il numero minimo di ceppi per ettaro e' determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni e dalle Province autonome.
 
Art. 7
Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari.
2. Le Regioni e le Province autonome possono derogare ai predetti limiti.
 
Art. 8
Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) del comma 1) puo' ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui e' stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.
La compensazione delle perdite di reddito non puo' comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.
3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) del comma 1 e' erogato in una delle seguenti forme:
b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;
b2) in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, tenendo presente quanto disposto dell'art. 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008.
4. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se l'aiuto e' erogato con la modalita' indicata al punto b1) o con quella indicata al punto b2) e lo comunicano al Ministero.
5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, sia che il pagamento avvenga in modo forfettario che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:
- pendenza del terreno superiore a 30%;
- altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.
6. I soggetti che beneficeranno dell'aiuto di cui al comma precedente, dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.
7. In tutti i casi previsti l'aiuto per le spese di ristrutturazione e riconversione non puo' superare il 50% dei costi effettivi, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda.
9. Le operazioni ammesse sono riportate all'allegato II parte integrante del presente decreto e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale.
10. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.
 
Art. 9
Procedure

1. Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalita' e termini che saranno definiti da Agea Coordinamento.
2. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorita' scelte dalla stessa Regione o Provincia autonoma.
Le Regioni e le Province autonome, nell'assegnazione dei punteggi, privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime dell'estirpazione dei vigneti in conformita' all'art. 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le Regioni e le Province autonome individuano i criteri di priorita' avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l'allegato 1, previsto dall'art. 1 del presente decreto.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
A parita' di punteggio si potra' scegliere di privilegiare i richiedenti piu' giovani.
3. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se il contributo e' concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata.
4. Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente e' tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%.
Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:
- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'Amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009;
l'azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, e' tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi - secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.
Tale ultima modalita' di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale e' stato gia' pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validita' tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali.
5. Con successivo decreto ministeriale sono, altresi', definiti i termini e le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 37 ter del regolamento (CE) 555/08 cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013.
 
Art. 10
Pagamento dell'aiuto

1. Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro la data definita da apposita circolare emanata annualmente dalla stessa, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
2. L'Organismo pagatore liquida le domande accolte secondo tempistica definita con circolare AGEA coordinamento.
 
Art. 11
Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.
2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento.
3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l'allegato VIII-bis del regolamento (CE) n. 555/2008. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle Regioni e Province autonome.
4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008.
Il presente provvedimento, che abroga il decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, e' trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 449
 
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