Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2014
Abrogazione del decreto 23 marzo 2011 di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2011 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 91 - del 20 aprile 2011, avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.»;
Visti i bandi di gara per concedere ad un unico vettore il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, trasmessi alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE con la nota ministeriale n. 11858 del 23 marzo 2011;
Viste le note informative della Commissione europea ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi nella Comunita' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 141/6, C 141/7 e C 141/8 del 12 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre 2011 con il quale e' stato concesso alla Compagnia Alitalia CAI S.p.A. il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa ed inoltre viene approvata la convenzione stipulata in data 12 ottobre 2011 tra l'ENAC e la Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. per il periodo dal 19 settembre 2011 al 18 settembre 2013;
Vista la nota n. 011/Sp del 31 gennaio 2014 con la quale il Presidente della regione Calabria ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e trasporti di abrogare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sulla rotta in questione;
Considerata l'esigenza di far cessare gli effetti del decreto ministeriale del 23 marzo 2011 di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale cessano gli effetti del decreto ministeriale del 23 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 91 - del 20 aprile 2011, avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.».

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro: Lupi
 
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