Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.";
2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.";
3) al comma 3, lettera c), le parole: "soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato" sono sostituite dalle seguenti: "hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.";
5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.";
6) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";
7) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
"13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.";
b) all'articolo 9-bis:
1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.";
2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita' di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento.";
3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
" 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/51/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 maggio 2011, n. L 132.
- Il testo degli articoli 1 e 6 della Legge 6 agosto
2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi'
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
"Art. 6. (Criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione
internazionale)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca
dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a
titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la
medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia
rifiutato, in conformita' con l'art. 14, paragrafo 3, e con
l'art. 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004;
b) prevedere che per i beneficiari di protezione
internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui
al paragrafo 1 dell'art. 4 della direttiva 2003/109/CE del
Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire
dalla data di presentazione della domanda di protezione
internazionale e che il periodo compreso tra la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia
considerato per intero;
c) prevedere che per i beneficiari di protezione
internazionale le condizioni per acquisire lo status di
soggiornante di lungo periodo, previste all'art. 5 della
citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la
dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga
calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze
di vulnerabilita' in cui possono trovarsi i beneficiari di
protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 novembre 1999, n. 258, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 9. (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita', che
dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera
b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo'
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'art. 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, reca, nella rubrica 'annotazioni', la dicitura
'protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il' e
riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata
riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di
protezione internazionale che si trovano nelle condizioni
di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati
riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per
cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'art. 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.".
- Il testo dell'art. 9-bis del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro)
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro
Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita',
puo' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per
un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli
5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'art.
26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel
medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
di cui ai commi 1 e 3 si applica l'art. 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui all'art. 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'
rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive,
per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Nell'adottare il
provvedimento si tiene conto dell'eta' dell'interessato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi
familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il
Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art.
13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento e' effettuato
verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato
il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti
per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e'
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro
Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione
relativa alla titolarita' di protezione internazionale,
come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari
l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha
riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma
da parte di tale Stato della attualita' della protezione.
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che
ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all'art. 19,
comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 9, e' rilasciato, entro
novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio
e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
di protezione internazionale come definita dall'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione
sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e'
aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che
hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della
protezione internazionale ovvero dal trasferimento
all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a
richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.".
 
Art. 2
Punto di contatto

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi agli art. 9 e 9- bis del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle
note all'art. 1.
 
Art. 3
Disposizione finale

1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi al citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nell'ambito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Alfano, Ministro dell'interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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