Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;»;
b) al comma 6, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) che non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilita' a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter puo' richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine piu' breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.»;
d) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali e' accertata la decadenza dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.
9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilita' in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilita' sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine piu' breve, se richiesto ed ove possibile.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno e' designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2013, n. L 26.
- L'art. 1 della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
- Si riporta il testo dell'allegato B della citata
legge n. 96 del 2013:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge n. 234 del 24 dicembre 2012 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n.
3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di due mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge n. 18 del 24 gennaio 1979 (Elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29.
- Il decreto-legge n. 408 del 24 giugno 1994, n. 408
(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento
europeo) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 1994, n. 483), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.

Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2013/1/UE si rimanda alle note alle
premesse.
- L'art. 2 del citato decreto- legge n. 408 del 24
giugno 1994, n. 408, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo
e passivo). - 1. I cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti
in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto
alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al
sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il
novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la
consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista
aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di
prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da
novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente
dichiarati:
a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia
il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato
di origine;
d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato
di origine;
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale
o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la
perdita dell'elettorato attivo (3).
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a
verificare l'assenza di cause ostative secondo
l'ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita
lista aggiunta di cui al comma 1, che e' sottoposta al
controllo ed all'approvazione della competente commissione
elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda
di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo
utile il certificato elettorale; copia della domanda e'
trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la
ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle
autorita' competenti degli Stati membri per la prevista
cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato
accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli
stessi che possono avvalersi delle facolta' di ricorso
previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi
nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non
siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano
presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa
suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni
elettorali; in caso di superamento del limite massimo di
ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono
proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che
intenda presentare la propria candidatura ai sensi
dell'art. 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come
modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9,
deve produrre alla cancelleria della corte d'appello
competente, all'atto del deposito della lista dei
candidati, oltre alla documentazione richiesta per i
candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente
l'indicazione:
a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita,
dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e
dell'attuale indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine
nelle cui liste e' eventualmente iscritto;
c) che non e' candidato e che non presentera' la
propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento
europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
c-bis) che non e' decaduto dal diritto di
eleggibilita' nello Stato membro d'origine per effetto di
una decisione giudiziaria individuale o di una decisione
amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto
di ricorso giurisdizionale.
7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la
Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la
candidatura del cittadino di altro Stato membro
dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta
elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6
al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad
inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica
accreditato presso la Commissione europea, al referente
dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della
verifica del diritto di eleggibilita' a parlamentare
europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il
referente di cui al comma 9-ter puo' richiedere che tali
informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine
piu' breve rispetto a quello di cinque giorni previsto
dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, in data 20
dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le
trasmette, tramite posta elettronica certificata,
all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte
d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della
candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la
votazione.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato
della decisione relativa all'ammissibilita' della
candidatura. In caso di rifiuto della candidatura,
l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela
giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati
italiani.
9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale
circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il
ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle
quali e' accertata la decadenza dal diritto di
eleggibilita' nello Stato membro d'origine comportano, da
parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia
riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la
dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la
condizione di cui al precedente periodo venga accertata
successivamente alla data di proclamazione
dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene
deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.
9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro
Stato membro, sul possesso dell'eleggibilita' in Italia a
parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono
candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con
posta elettronica certificata dal referente di cui al comma
9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di
cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica,
che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le ventiquattro
ore successive alla ricezione. Tali informazioni sono poi
trasmesse dal referente, con posta elettronica, al
referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla
richiesta stessa, o in un termine piu' breve, se richiesto
ed ove possibile.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno e'
designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del
referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati
alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco
dei referenti degli Stati membri.».
 
Art. 2
Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;
b) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
Note all'art. 2:
- L'art. 4 della citata legge n. 18 del 24 gennaio
1979, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. Sono eleggibili alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che
abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno
fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio
nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i
cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che
risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al
Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che
non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato
membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa, purche'
quest'ultima possa essere oggetto di ricorso
giurisdizionale.».
- L'art. 13 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, gia'
citata nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro
il trentaseiesimo giorno antecedente quello della
votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui
al precedente art. 12 ed all'art. 22 del testo unico 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in
ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle
dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero
progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da
effettuare alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma
dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente
successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono
collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le
liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal
sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso
giorno, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati
di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.
Per le modalita' relative alla presentazione dei
ricorsi nonche' per le modalita' ed i termini per le
decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni
ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali,
si osservano le norme di cui all'art. 23 del testo unico 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e
i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno
antecedente la data delle elezioni.».
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Alfano, Ministro dell'interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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