Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 febbraio 2014
Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo nell'anno 2013;
Visto il comma 332, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che facoltizza la societa' Eur S.p.a. a presentare, entro il 15 febbraio 2014, un'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro per l'accesso ad un'anticipazione di liquidita', nell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sull'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013;
Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalita' e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' in favore degli enti locali;
Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»);
Considerato il comma 10-bis, dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, e sulla dotazione per il 2014 della sezione di cui all'art. 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, dispone che sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;
Considerato che le disposizioni di cui al citato comma 10-bis si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies, dell'art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del comma 10-bis in esame;
Considerato l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' il relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», disciplinanti le modalita' e i criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' per il pagamento da parte delle regioni dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
Visti, con riferimento al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale:
l'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidita' in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari;
in particolare il comma 3 del richiamato art. 3 che ha stabilito che al riparto definitivo delle risorse si provvede con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2013, in proporzione ai valori derivanti dalla ricognizione, effettuata dal tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, degli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai propri servizi sanitari regionali, di cui rispettivamente al comma 1, lettere a) e b) del medesimo art. 3;
il decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, l'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013;
l'art. 13, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;
Ritenuto, nelle more del completamento dell'attuazione dei procedimenti di accesso alle anticipazioni di liquidita' a valere sull'intera disponibilita' finanziaria gia' prevista per il settore sanitario dal richiamato decreto-legge n. 35/2013, di integrare in via prudenziale la disponibilita' di risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
Vista l'intesa tra Governo ed enti territoriali sancita in Conferenza unificata nella seduta del 6 febbraio 2014;
Considerato, in particolare, che la predetta intesa prevede che, per l'anno 2014, l'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di 7.218.602.175,20 euro di cui al comma 8, dell'art. 13 del richiamato decreto-legge n. 102/2013, e' attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per 2 miliardi di euro, alla «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» per 3,6 miliardi di euro e, infine, alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» per 1.618.602.175,2 euro.

Decreta:

Art. 1
Dotazione delle tre sezioni fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e' pari a 2.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» ammonta a 3.600 milioni di euro e, infine, quello della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» e' fissato in 1.618.602.175,2 euro.
2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna sezione, come stabilito al comma precedente, puo' essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate dagli enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2
Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1, al netto delle risorse attribuite alla societa' Eur S.p.a. ai sensi del comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a valere sulla dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidita' in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti di cui all'art. 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013.
 
Art. 3
Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalita' per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonche' per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullita', entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.
3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e saranno restituite con le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.
 
Art. 4
Concessione risorse a regioni per debiti diversi
da quelli finanziari e sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.
2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di euro 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' le modalita' di certificazione dei pagamenti effettuati previste dal medesimo comma 6.
 
Art. 5
Concessione risorse a regioni per debiti sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.
2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di cui al medesimo comma 1, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

Il direttore generale del Tesoro: La Via
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 511
 
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