Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 23 dicembre 2013
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione, per l'esercizio 2014. (Delibera n. 18753).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 18.426 e n. 18.427 del 21 dicembre 2012 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2013 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2014, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2014, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n.58/1998;
b) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n.58/1998;
c) le Banche italiane, la Societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n.58/1998;
d) le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n.58/1998;
e) le Societa' di gestione del risparmio italiane e le societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia, autorizzate alla data del 2 gennaio 2014 alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) ed f), del d.lgs. n. 58/1998;
f) gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. n.58/1998;
g) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;
h) le Societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Societa' di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2014, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998;
i) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;
j) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
k) la Borsa Italiana s.p.a.;
l) la MTS s.p.a.;
m) la Monte Titoli s.p.a.;
n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
o) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2014, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;
o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2014, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia;
p) gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2014;
q) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) e i), che:
q1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;
q2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2014 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
q3) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014;
q4) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali e' stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento gia' disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11.971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2014 all'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 114, commi 5 e 6 e 115 del d.lgs. n. 58/1998;
r) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico;
s) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Banche e le Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2014;
u) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
v) Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 23 dicembre 2013

Il Presidente: Vegas
 
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