Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2014
Modifica al decreto 16 novembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del testo unico delle accise, del regime della commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, emanato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, che ha disciplinato l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
Visto il proprio decreto 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, con il quale, in attuazione del predetto articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione alla istituzione e gestione dei depositi, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, le modalita' di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;
Ritenuto opportuno apportare semplificazioni nella procedura di autorizzazione e di verifica dei requisiti prescritti per la istituzione e gestione dei depositi di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e per l'esercizio dell'attivita' di rappresentante fiscale;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Autorizzazione alla istituzione e all'esercizio di deposito di
prodotti succedanei del tabacco

1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito, che evidenzia, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale, una domanda recante:
a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante;
b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto;
f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e' resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui al comma 1, il soggetto che l'ha sottoscritta e' autorizzato ad istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei del tabacco. L'autorizzazione abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilita' del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento altresi' degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalita' diverse dalla normativa vigente.
4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicita' dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g, nonche' verifica l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di:
a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato.
6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Costituisce altresi' causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata la insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'accertata insussistenza, all'esito del controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, lettere da a) a d), nonche' il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, del luogo adibito a deposito.».
2. Nell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) e' autorizzato a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 1»;
2) nella lettera c) la parola «h» e' sostituita dalla seguente: «g»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di cui al comma 2, lettera b), qualora non provvede alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 e qualora sia accertata la insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera c).».
3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione anche nei riguardi dei soggetti che hanno presentato l'istanza e la comunicazione di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La cauzione di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 510
 
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