Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2014
Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1º giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 15).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, gli articoli 135 e 316, il primo dei quali istituisce presso l'ISVAP (ora IVASS) la banca dati dei sinistri r.c.auto e attribuisce all'Istituto medesimo la facolta' di stabilire con regolamento le modalita' con le quali le imprese comunicano i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati ed il secondo prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di omissione ovvero erroneita' o incompletezza delle comunicazioni periodiche alla banca dati sinistri;
Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Ritenuta la necessita' di integrare, ai soli fini sanzionatori, l'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, per stabilire un criterio unitario di individuazione delle comunicazione periodiche che prescinda dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri r.c.auto trasmessi dalle imprese;

adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Integrazione all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2009

1. All'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Ai soli fini sanzionatori si considera quale comunicazione periodica di cui all'articolo 316 del decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni.
7. Ai medesimi fini di cui al comma 6, per i procedimenti sanzionatori avviati fino al 31 dicembre 2012 si considera quale comunicazione periodica quella relativa all'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in un arco temporale di 20 giorni o frazione di esso.".
 
Art. 2
Ambito di applicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Roma, 4 febbraio 2014

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
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