Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005483/XVJ(53) del 22 gennaio 2014, i manufatti esplodenti denominati:
"Bomba D'Agostino CS 50"(massa attiva g 77,00);
"Bomba D'Agostino CS 75"(massa attiva g 207,00);
"Bomba D'Agostino CS 90"(massa attiva g 372,00);
"Bomba D'Agostino 75 R"(massa attiva g 342,00);
"Bomba D'Agostino 75 V"(massa attiva g 362,00);
"Bomba D'Agostino 75 12R"(massa attiva g 262,00);
"Bomba D'Agostino 75 RC"(massa attiva g 292,00);
"Bomba D'Agostino 90 SB BI"(massa attiva g 617,00);
"Bomba D'Agostino 90 SB TG"(massa attiva g 567,00);
"Bomba D'Agostino 90 5"(massa attiva g 492,00);
"Bomba D'Agostino 90 2R"(massa attiva g 648,00);
"Bomba D'Agostino 100 12 R"(massa attiva g 606,00);
"Bomba D'Agostino F 125"(massa attiva g 1150,00);
"Bomba D'Agostino 125 TG"(massa attiva g 645,00);
"Bomba D'Agostino F 160"(massa attiva g 1937,00);
sono riconosciuti, su istanza del sig. D'Agostino Michele, titolare della licenza di fabbricazione di manufatti esplodenti in nome e per conto della "Pirotecnica D'Agostino" sita in via Macchie - comune di S. Michele di Serino (AV) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 
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