Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 novembre 2013
Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 2013.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;
Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T (GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con cui, oltre ad aggiornare i diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000, sono state fissate misure differenziate per i diritti di approdo e partenza per i collegamenti con origine o destinazione extra UE rispetto a quelli interni al territorio nazionale e dell'Unione europea;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha disposto che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato";
Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 36) ed in particolare l'art. 11 - proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti ;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 82), disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE;
Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011;
Vista la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012 deliberata dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2012, che ha fissato per il 2013 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;
Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012;
Visti l'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la connessa tabella 2, punto 8, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio 2013 (GURI n. 114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2011 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012) prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie per il periodo 06/06/2013 - 11/12/2013;
Considerato il duplice livello tariffario introdotto dal citato decreto ministeriale n. 44, anche il presente provvedimento prevede due distinte misure di tariffe aeroportuali per l'annualita' 2013, tariffe a regime e tariffe provvisorie. Queste ultime includono il medesimo gap tariffario gia' presente all'interno delle tariffe provvisorie 2012;
Considerato che tale accorgimento si rende necessario in previsione dell'entrata in vigore della nuova misura dei diritti aeroportuali per l'annualita' in corso, durante il periodo di applicazione delle tariffe provvisorie 2012, fissato dal richiamato decreto ministeriale 44/2013 dal 6 giugno all'11 dicembre 2013, e corrispondente a quello di vigenza dei diritti aeroportuali stabiliti dal decreto ministeriale 391/2011;
Ritenuto che l'entrata in vigore della misura delle tariffe provvisorie 2013, includendo il gap tariffario sopra descritto, consentirebbe ai gestori aeroportuali di non interrompere il recupero di quanto spettante e gia' stabilito dal decreto ministeriale 44/2013;
Ritenuto opportuno recuperare i dieci giorni di mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2012 in ragione dell'effettiva entrata in vigore del decreto ministeriale 44/2013 avvenuta il 16 giugno 2013 anziche' il 6 giugno 2013, il termine finale di applicazione delle tariffe provvisorie 2013 inizialmente stabilito all'11 dicembre 2013 dal suddetto provvedimento e' spostato al 21 dicembre 2013;
Vista la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (voli Intra-UE) e per quelli extracomunitari (voli Extra-UE), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE;
Vista la relazione istruttoria condotta dall'ENAC e trasmessa con nota n. 103480/DG del 9 settembre 2013 ed integrata con nota n. 108085/DG del 20 settembre 2013 al fine di adeguare, sulla base di quanto sopra, i diritti di approdo e partenza per ogni singolo scalo aeroportuale;
Vista la nota n. 0106625/DG del 18 settembre 2013, con la quale l'ENAC ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento, corredata da informazioni di dettaglio (Allegato 1) e dai calcoli effettuati (Allegati 2 e 3) e la successiva integrazione;
Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui sono stati unificati i diritti di approdo e partenza Intra-UE ed Extra-UE previsti dalla Tabella 1 del decreto interministeriale n. 140T del 2000;

Decreta:

Art. 1

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 44, e' aggiornata ai sensi dell'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

La nuova misura dei diritti aeroportuali ("tariffe a regime 2013"), unificata per i diritti di approdo e partenza e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2013.
 
Art. 3

Il livello delle "tariffe provvisorie 2013", scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle "tariffe a regime 2013" e della quota parte delle tariffe precedentemente non riconosciuta, e' applicato a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 21 dicembre 2013. Oltre tale data e per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le "tariffe a regime 2013".
 
Art. 4

Il livello delle "tariffe provvisorie 2013", determinato sulla base dell'art. 3, e' riportato, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

A parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 44/2012, facente riferimento alle annualita' 2012 e 2011, in caso di scostamenti di WLU 2013 rispetto al 2012 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle "tariffe provvisorie", si procedera' a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.
 
Art. 6

E' prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali per lo scalo di Cagliari, per il quale e' stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per il suddetto aeroporto, pertanto, le tariffe stabilite dal presente aggiornamento decadranno al momento dell'entrata in vigore delle tariffe previste nel relativo contratto.
 
Art. 7

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2013

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 307
 
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