Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2013
Modifiche al decreto 20 giugno 2013, concernente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerata l'esigenza di consentire agli organismi di ricerca, come definiti nel citato decreto 20 giugno 2013, la possibilita' di presentare, congiuntamente con altri soggetti proponenti, piu' progetti di ricerca e sviluppo compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione degli stessi organismi di ricerca;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire che i progetti di ricerca e sviluppo presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie non siano selezionati sulla base di una procedura condizionata dalla diversa velocita' dei mezzi di trasmissione informatica a disposizione delle imprese e di introdurre, pertanto, dei criteri di selezione qualitativi;
Considerato che le agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013 sono concesse nella forma del finanziamento agevolato a fronte del quale non e' richiesta alcuna garanzia reale o personale da parte delle imprese beneficiarie e che, pertanto, i criteri di selezione qualitativi devono essere collegati alle capacita' finanziarie delle imprese proponenti;
Ritenuto necessario per le motivazioni sopra indicate apportare le conseguenti modifiche al piu' volte citato decreto 20 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse e' modificato come segue:
a) all'art. 10, comma 2, dopo le parole «365 giorni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli Organismi di ricerca secondo quanto previsto al comma 2-bis»;
b) all'art. 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'Organismo di ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.»;
c) all'art. 11, comma 1, dopo le parole: «Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 1-bis,»;
d) all'art. 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 143
 
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