Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 11 ottobre 2013, n. 161
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per beni e le attivita' culturali e successive modificazioni;
Visto l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, ed inoltre la ripartizione del trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, «Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Considerata l'esigenza di rendere coerente la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale con la vigente normativa e, a tale scopo emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quest'ultimo decreto;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalita' e ai criteri di ripartizione del predetto fondo;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n. DAGL 4.3.13.3/2013/12, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Obiettivi e finalita'

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica per le attivita' professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita', nonche' al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese l'assicurazione del personale dell'Amministrazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n.233 recante (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n.
296), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
Il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e'
il seguente:
"Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7
nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le
attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica
l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma
3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.".
Il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n.364
(Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo
concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n.109) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 ottobre 2001, n. 232.
Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti. - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il
seguente:
"Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37
in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo
36. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti."
"Art. 91. Procedure di affidamento - 1. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei
settori di cui alla parte III del codice, possono affidare
le progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice."
"Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7
nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le
attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica
l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma
3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento."
"Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti
e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)
- 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327."
"Art. 202. Attivita' di progettazione, direzione dei
lavori e accessorie - 1. La stazione appaltante, per
interventi di particolare complessita' o specificita', per
i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede
di progettazione preliminare, la redazione di una o piu'
schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da
realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si
tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle
superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e
sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica
competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni
caso da restauratori di beni culturali se si tratta di
interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate
dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture
o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in
cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale,
le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico alle attivita' del
responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale, possono essere
espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere
espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti,
in possesso di adeguata professionalita' in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di
direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a
convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di
cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri
dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il
responsabile del procedimento valuta, alla luce delle
complessita' e difficolta' progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entita' dei rischi connessi alla
progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei
dati storici relativi ad interventi analoghi, puo'
determinare in quota parte l'ammontare della copertura
assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto
dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attivita' di esecuzione e progettazione di lavori,
forniture e servizi."
"Art. 203. Progettazione - 1. L'affidamento dei
lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto,
di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base
dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da
particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.".
 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la attivita' del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, a livello preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' dei loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione quali attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinario e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni connesse a campagne diagnostiche e le redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).
4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite da una percentuale della tariffa professionale, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per l'attivita' di pianificazione di qualsiasi livello previsto da specifiche normative, in particolare per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, intendendosi per tale atto quello risultante da una attivita' a valenza territoriale, di norma costituita da tre elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, in una parte grafica e in una relazione descrittiva.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare:
a) per progetti di importo a base di gara fino ad euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 2%;
b) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 ed euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,9%;
c) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 ed euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,8%;
d) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 ed euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,7%;
e) per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,6%.
2. La riduzione dell'incentivo di cui al comma 1 si applica alla parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre stabilite.
3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. Per ogni singolo atto di pianificazione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' determinato dal competente direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale e in relazione al grado di complessita' dell'atto, fermo restando le determinazioni a livello centrale in sede di approvazione della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell'incentivo

1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del codice sono conferiti con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalita' presenti all'interno dell'Amministrazione.
2. Lo stesso dirigente puo', con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare l'importo posto a base di gara dei lavori da realizzare, sulla base del quale e' determinato l'importo dell'incentivo e su indicazione del responsabile del procedimento; il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonche' del personale che partecipa o collabora a dette attivita', indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice:
a) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di responsabile del procedimento;
b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare e' stata affidata formalmente l'attivita' di progettazione con conseguente assunzione di responsabilita' professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonche' di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) il personale tecnico al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alle attivita' di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilita', nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attivita' di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. L'atto di conferimento dell'incarico per gli atti di pianificazione comunque denominati di cui al presente articolo, deve riportare i parametri di valutazione sulla base dei quali e' determinato l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare, l'elenco nominativo del personale dell'Amministrazione incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, di cui all'articolo 92, comma 6, del codice:
a) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di responsabile del procedimento;
b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare e' stata affidata formalmente l'attivita' di progettazione con conseguente assunzione di responsabilita' professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) il personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo statico e tecnico-amministrativo, nonche' di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) il personale tecnico al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alle attivita' di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilita', nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attivita' di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 253 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art.253. Norme transitorie - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni
dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le
disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure
per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato
successivamente al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis)
entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui
all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione
del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato
nel bando, nei limiti di compatibilita' con il presente
codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999.
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in
vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in
tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e
dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di
urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di
soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del
codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune
l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli
oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera
b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei
lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito
dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre
lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015,
sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti
disposizioni si applicano anche alle imprese di cui
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche' agli
operatori economici di cui all'articolo 47, con le
modalita' ivi previste.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche
che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle
infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di
bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di
stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino
all'entrata in vigore del regolamento continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»,
nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui all'articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la
dimostrazione dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque
anni del decennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le
modalita' ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate
al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25
giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti
relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le
disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture
in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi
abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all' articolo 28.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione
del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all' articolo 6, comma 11, e all' articolo 40, comma 4,
lettera g).
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice.
Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento,
i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza;
i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del citato decreto.
23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al
31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo'
essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento
dell'importo netto contrattuale.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di
cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai
lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio
2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del
medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero
per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di
offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai
prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle
rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione
successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale
minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente
per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata
prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano
comunicazione formale, con l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai
soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento
europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere
un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei
relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle
previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della
parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera
b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle
opere stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o
assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i
soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu'
opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera
proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196
fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria OS2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni
appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito
di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla
conclusione favorevolmente della procedura di cui
all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle
attivita' di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4,
comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano
in vigore i criteri di determinazione del valore della lite
e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10,
commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto
dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di
procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies
del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla
legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma
2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma
4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.".
Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n.101 e' il seguente:
"Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori - 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73,
LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi:
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando
l'obbligo di aggiornamento di cui all' allegato XIV, sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento
siano conformi all' allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.".
Il testo dell'articolo 247 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
2010, n.288, e' il seguente:
"Art. 247. Verifica dei progetti per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale - 1. Per i
progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si
applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo
II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 2.
2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il
responsabile del procedimento provvede direttamente
all'attivita' di verifica, avvalendosi:
a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o
superfici architettoniche decorate:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda
tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica
di restauratore in possesso di specifica esperienza e
capacita' professionale coerente con l'intervento, che non
abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del
soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia
assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica
di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di
specifica esperienza e capacita' professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del
progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del
soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia
assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica
di archeologo in possesso di specifica esperienza e
capacita' professionale coerente con l'intervento, che non
abbia partecipato alla redazione del progetto.
3) Alle procedure di affidamento dell'attivita' di
verifica possono partecipare anche i soggetti di cui
all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con
esperienza professionale di almeno cinque anni, possono,
altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di
lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.
4) Il responsabile del procedimento puo' disporre
motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello
di progettazione posto alla base dell'affidamento dei
lavori.".
 
Art. 5
Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice e' operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 2 e, tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita'.
2. L'incentivo e' attribuito secondo la seguente ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare e' stata affidata formalmente l'attivita' di progettazione con conseguente assunzione di responsabilita' professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonche' di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% personale tecnico al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alle attivita' di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilita', nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% al personale di supporto al responsabile del procedimento per le attivita' di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. E' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessita' di seguito indicate:
a) multidisciplinarita' del progetto: nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici ivi compresi impianti - strutture - studi - prove;
b) accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: nel caso di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
5. La ripartizione dell'incentivo per le attivita' di cui all'articolo 92, comma 6, del codice e' operata, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 6 e tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita'.
6. L'incentivo di cui al comma 5 e' attribuito secondo la seguente ripartizione:
a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di responsabile del procedimento;
b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare e' stata affidata formalmente l'attivita' di progettazione con conseguente assunzione di responsabilita' professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale e' stata affidata formalmente l'attivita' di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente e' stata affidata l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonche' di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) dal 5% al 20% al personale tecnico al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alle attivita' di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilita', nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente e' stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;
h) dallo 0,5% al 2% personale di supporto al responsabile del procedimento per le attivita' di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo del comma 16 dell'articolo 253 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note
all'articolo 4.
Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 9
aprile 2008, si veda nelle note all'articolo 4.
Per il testo dell'articolo 247 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, si veda
nelle note all'articolo 4.
 
Art. 6
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, parametrato ad un coefficiente pari a 100 per l'espletamento dei tre livelli di progettazione, e' determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonche' dell'effettivo coinvolgimento del personale dell'Amministrazione alla redazione del progetto qualora si tratti di incarichi affidati congiuntamente anche a tecnici esterni. Nel caso di progettazioni redatte interamente da personale dell'Amministrazione, il compenso e' cosi' determinato:
a) 20% per il progetto preliminare;
b) 50% per il progetto definitivo;
c) 30% per il progetto esecutivo.
2. Al personale che ha partecipato all'intera progettazione e' attribuito un incentivo pari al 100%. Per il progetto preliminare posto a base di gara e/o affidamento l'aliquota e' determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 60%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengono affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo e' determinato proporzionalmente all'impegno del personale dell'Amministrazione valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
 
Art. 7
Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 141 del citato decreto
legislativo n.163 del 2006 e' il seguente:
"Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici - 1. Il
regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di
particolare complessita' dell'opera da collaudare, in cui
il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
regolamento definisce altresi' i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita'
di effettuazione del collaudo e di redazione del
certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del
certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.".
 
Art. 8
Penalita' per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale dell'Amministrazione, insorga la necessita' di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo e ove gia' corrisposto, il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1 procede al recupero.
2. L'incentivo in questione comunque e' ridotto dal dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, in misura proporzionale nel caso:
a) di modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;
b) di lavori che non siano stati eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata redatta la progettazione.
3. Il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato.
Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 132 del citato decreto
legislativon.163 del 2006e' il seguente:
"Art. 132. Varianti in corso d'opera - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate
nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2,
del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.".
 
Art. 9
Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e per la redazione dell'atto di pianificazione, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il dirigente provvede ad effettuare apposita informativa preventiva e successiva alle Organizzazioni sindacali in sede decentrata integrativa territoriale in merito alla ripartizione e all'erogazione degli incentivi corrisposti al personale, ai sensi dell'articolo 92 del codice.
Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
a) l'indicazione dei progetti e delle attivita' di pianificazione affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara e/o affidamento e l'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione;
b) l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonche' i nominativi dei destinatari;
c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle attivita' di pianificazione svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilita' del personale dell'Amministrazione incaricato.
2. La relazione e gli elementi di conoscenza di cui al comma 1, sono resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative risorse.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 2013

Il Ministro: Bray
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351
Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 253 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note all'articolo 5.
Per i riferimenti al decreto ministeriale 31 luglio
2001, n.364, si veda nelle note alle premesse.
 
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