Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 novembre 2013
Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (B.D.N.);
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento» e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che i servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo un numero distintivo a ciascuno di essi;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede che «il titolare dell'azienda zootecnica se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio»;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 settembre 2005, n. 204, cosi' come da ultimo prorogata con modificazioni dall'ordinanza 13 dicembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 gennaio 2013, n. 1 e, in particolare, l'art. 1, che prevede che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 nonche' il divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura provenienti da aziende di volatili da cortile che non siano state registrate;
Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova e, in particolare, l'art. 2, nella parte in cui detta le definizioni, valide ai fini della stessa direttiva, relative al pollame, al pollame riproduttore, al branco, allo stabilimento e all'incubatoio;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» e, in particolare:
l'art. 4, comma 1, che prevede che «i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole» e comma 3, che prevede che «con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano stabilite le modalita' operative per la registrazione»;
l'art. 57, comma 2, che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze agli obblighi di registrazione;
Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e, in particolare, l'art. 26, paragrafo 8, che prevede che la Commissione europea adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b) del medesimo art. 26 relativo alle indicazioni obbligatorie del paese di origine o del luogo di provenienza per le carni elencate nell'allegato XI, tra cui le carni fresche refrigerate e congelate di volatili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Ritenuto necessario, anche al fine di garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime di cui al citato art. 18 del Regolamento n. 178/2002 (CE), stabilire le modalita' operative per la registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche delle informazioni relative alle aziende avicole attraverso un sistema informatizzato che consenta una piu' efficiente gestione dei dati ad esse relativi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;
Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Decreta:

Art. 1
Anagrafe informatizzata delle aziende avicole

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le modalita' operative per la registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale (B.D.N.) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute, come definite nell'allegato manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2013

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 112
 
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