Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 gennaio 2014
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.


Il MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario» inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Visto l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione;
Visto l'art. 22 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 concernente l'istituzione della «struttura di gestione»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione e, in particolare, l'art. 8 concernente le modalita' di pagamento, l'art. 5, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio, l'art. 5-bis in materia di adesione ai verbali di constatazione, l'art. 11, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio ai fini di altre imposte indirette, l'art. 15 in materia di acquiescenza;
Visti gli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di definizione agevolata delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, l'art. 48 in materia di conciliazione giudiziale e l'art. 17-bis in materia di mediazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 35 in materia di «Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica»;
Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, recante «Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», inserito dall'art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali».;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto;
b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;
e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;
f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, dello stesso decreto;
g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;
h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i) «c.s. n. 1778», la contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato:
j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2.1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2.2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante
compensazione con i crediti certificati

1. I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.
2. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, pubblicata anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna «importi a debito versati» del modello stesso. Eventuali aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato sito internet dell'Agenzia delle entrate.
3. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresi' riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
4. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza puo' essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, e' corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
 
Art. 3
Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da
accertamento tributario

1. I pagamenti di cui all'art. 2 sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati gia' pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalita' consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto e' individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarita' del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto;
e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.
2. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al comma 1 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni e' reso noto dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.
 
Art. 4
Modalita' di verifica del rispetto delle condizioni relative ai
crediti certificati utilizzati in compensazione

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l'Agenzia delle entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalita' telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:
a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;
b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
c) la data di presentazione del modello F24 telematico.
2. La piattaforma elettronica di certificazione comunica all'Agenzia delle entrate, in modalita' telematica, l'esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all' art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:
a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all'art. 3, comma 2.
3. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli F24 telematici.
4. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonche' gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalita' telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle registrazioni di cui al comma 3.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.
6. Le modalita' telematiche di scambio delle informazioni di cui al presente articolo, tra l'Agenzia delle entrate e la piattaforma elettronica di certificazione, sono definite nell'allegato 2 al presente decreto. Eventuali modifiche al predetto allegato sono concordate tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso apposite lettere d'intesa.
 
Art. 5
Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori
della piattaforma elettronica

1. Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalita' ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.
 
Art. 6
Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento
tributario

1. Con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilita' finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.
 
Art. 7
Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme
corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione

1. Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l'importo del credito utilizzato in compensazione.
2. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici per effettuare tali versamenti ed impartite le necessarie istruzioni.
3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.
 
Art. 8

Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni

1. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di gestione trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il recupero delle somme non versate.
2. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.
3. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinche' il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.
4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza piu' remota.
 
Art. 9
Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare
dei debiti da accertamento tributario

1. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all'importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza e' comunicata telematicamente dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento, per l'importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l'eccedenza sia imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l'eccedenza stessa e' imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento piu' remota.
 
Art. 10

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014

Il Ministro: Saccomanni
 
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