Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2013
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla societa' «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in Livorno, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi delle direttive 2009/105/CE (recipienti semplici a pressione) e 2009/142/CE (apparecchi a gas).


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Viste le direttive, 2009/105/CE concernente i recipienti semplici a pressione e 2009/142/CE relativa agli apparecchi a gas;
Viste le istanze della societa' ANCCP Certification Agency Srl, acquisite il 4/11/2013 al n. 179409 per la direttiva apparecchi a gas ed al n. 179459 per la direttiva recipienti semplici a pressione volte al trasferimento delle autorizzazioni rilasciate alla societa' ANCCP - Agenzia Certificazione Componenti e Prodotti srl, con sede a Livorno via Nicolodi 43/1;
Considerato che con atto del notaio Gianluca Grosso del distretto notarile di Livorno la societa' ANCCP srl, cedente, ha trasferito alla societa' ANCCP Certification Agency Srl tutte le attivita' per cui quest'ultima si avvarra' della identica struttura amministrativa e tecnico operativa della societa' cedente tra cui il personale, la strumentazione e che i documenti utili all'esercizio delle attivita' tra cui polizza assicurativa, contratti di locazione e convenzioni con i laboratori sono stati volturati a nome della richiedente;
Ritenuto opportuno con unico decreto direttoriale ricognitivo delle autorizzazioni in corso procedere al trasferimento delle medesime autorizzazioni della societa' cedente alla societa' cessionaria;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1

1. All'Organismo ANCCP Certification Agency Srl, con sede legale in via Nicolodi, 43/1 - 57121 Livorno, vengono trasferite le autorizzazioni concesse per le direttive in premessa.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui alle direttive citate o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 5

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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