Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, reca
«Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura».
- L'allegato MI-001 reca disposizioni specifiche per i
contatori dell'acqua.
- L'allegato MI-004 reca disposizioni specifiche per i
contatori di calore.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;
e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore;
f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali;
g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura;
m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22;
q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;
r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
s) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 22 del
2007, si veda la nota all'art. 1.
- Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la
nota all'art. 1.
- Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la
nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della
direttiva 98/34/CE:
«Art. 6. - 1. Il comitato si riunisce almeno due volte
all'anno.
Il comitato si riunisce in una composizione specifica
per esaminare le questioni relative ai servizi della
societa' dell'informazione.
2. La Commissione presenta al comitato una relazione
sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure
previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare
gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.
3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e
sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo puo' in
particolare chiedere alla Commissione:
di far si' che, se necessario, allo scopo di evitare
ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati
decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure
appropriate;
di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
di individuare i settori per i quali risulta necessaria
una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli
opportuni lavori di armonizzazione in un settore
determinato.
4. La Commissione deve consultare il comitato:
c) al momento della scelta del sistema pratico da
applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla
presente direttiva e delle eventuali modifiche da
apportarvi;
d) al momento del riesame del funzionamento del sistema
istituito dalla presente direttiva.
5. Il comitato puo' essere consultato dalla Commissione
su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa
ricevuto.
6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato
membro, puo' essere sottoposto al comitato qualsiasi
problema relativo all'applicazione della presente
direttiva.
7. I lavori del comitato e le informazioni da
sottoporgli hanno carattere riservato.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il
comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare
persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore
privato.
8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi,
la Commissione e il comitato possono consultare persone
fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o
dal mondo accademico e, ove possibile, organismi
rappresentativi in grado di fornire una consulenza
qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello
sociale e di societa' di qualsiasi progetto di regola
relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione
ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.».
- Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. (Comma abrogato dal decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104).
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
 
Art. 3
Controlli successivi

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. In sede di controlli successivi ai contatori dell'acqua ed ai contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.
 
Art. 4
Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore e' riportata nell'allegato I.
2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.
3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati MI-001 e MI-004.
4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II.
5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore che e' stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o di controlli casuali.
7. Nel caso di strumenti gia' in uso, il libretto metrologico di cui al comma 4 e' fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la
nota all'art. 1.
- Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la
nota all'art. 1.
 
Art. 5
Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.
2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9.
3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.
 
Art. 6
Soggetti incaricati dell'esecuzione
della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore e' effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
 
Art. 7
Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
 
Art. 8
Generalita'

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita' previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
3. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.
5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore dell'acqua e il contatore di calore risultano installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.
 
Art. 9
Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica e' eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.
2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sullo strumento sottoposto a verificazione.
3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione e' ripetuta annualmente.
4. Nel caso in cui la verificazione del contatore dell'acqua in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e, in particolare, l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sul contatore in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e' destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.
5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4.
6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
7. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008, si
veda la nota all'art. 2.
- Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 si veda la nota
all'art. 2.
 
Art. 10
Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III.
2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;
h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
 
Art. 11
Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purche' muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.
2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.
3. La verificazione periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.
 
Art. 12
Obblighi del titolare del contatore
dell'acqua e del contatore di calore

1. I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;
c) mantengono l'integrita' dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
 
Art. 13
Elenco titolari di contatori
dell'acqua e dei contatori di calore

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;
b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio qualora diverso dal precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca e modello del contatore;
e) anno della marcatura CE del contatore;
f) portata permanente (Q3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp), per i contatori di calore;
g) numero di serie del contatore;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.
 
Art. 14
Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori dell'acqua e di calore.
2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.
3. Se l'organismo non e' gia' accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo e' accreditato come organismo che esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto.
4. Gli organismi di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
 
Art. 15
Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, puo' eseguire solo la verificazione periodica.
2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita'.
4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.
 
Art. 16
Modalita' di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:
a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;
c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;
d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;
g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.
2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.
4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.
5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 17
Divieto di prosecuzione dell'attivita'
e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salvo che, ove cio' sia possibile, l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere puo' intervenire solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta', false e mendaci.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata nonche', l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
4. Le verifiche gia' programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un altro organismo dal titolare del contatore dell'acqua e di calore entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di tale inibizione.
Note all'art. 17:
- Si trascrive di seguito il testo vigente degli
articoli 21-quinquies e 21- octies della citata legge n.
241 del 1990:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. (Comma abrogato dal decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4
aprile 2012, n. 35).».
«Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). -
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.».
- Per l'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, si
vedano le note all'art. 2.
 
Art. 18
Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore;
b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, se diverso dal precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca, modello e categoria, del contatore;
e) numero di serie del contatore;
f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i contatori di calore;
g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
h) specifica dell'eventuale uso temporaneo;
l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
 
Art. 19
Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
2. Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta' di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto gia' verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.
3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, e' svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.
6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148
 
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