Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 ottobre 2013
Agevolazioni in favore delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, l'istituzione di un regime di aiuto volto a sostenere i programmi d'investimento delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese di nuova costituzione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2010, recante modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, con il quale e' stato istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21303 del 20 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 2013, con la quale sono definite specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni previste dal suddetto decreto 6 marzo 2013 in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari, ai settori e alle attivita' economiche ammissibili, alle modalita', forme e termini di presentazione delle domande, ai criteri e all'iter di valutazione delle domande, alle condizioni e ai limiti di ammissibilita' dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni, nonche' alle modalita', tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione e alle altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013;
Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2012, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 e alla delibera dello stesso Comitato n. 35 del 26 giugno 2009, ha disposto in favore delle amministrazioni centrali e locali competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio-economico della citta' di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile 2009;
Visto, in particolare, il punto 1.5 della citata delibera CIPE n. 135 del 2012, come modificato dalla deliberazione, in corso di registrazione, assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che ha destinato 100 milioni di euro al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca da articolare, nel territorio del cratere sismico, su due assi riguardanti, rispettivamente, lo sviluppo dei comparti industriali o settori economici di attivita', anche non gia' presenti nell'area, caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale di crescita o di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e la promozione di nuove attivita' imprenditoriali, collegate alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities o volte a valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare attenzione al polo di attrazione del Gran Sasso e allo sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con il quale le predette risorse destinate al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca sono ripartite tra i due assi di intervento, con l'allocazione di 55 milioni di euro sull'asse I, per il finanziamento di interventi di potenziamento e rafforzamento della competitivita' del sistema industriale nell'area e di 45 milioni di euro sull'asse II, per il finanziamento di interventi tesi a creare e sviluppare nuove attivita' imprenditoriali e di azioni di trasferimento tecnologico, nonche' di misure per valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e per promuovere le potenzialita' del sistema turistico locale;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), del richiamato decreto 8 aprile 2013, che prevede che, nell'ambito della dotazione finanziaria dell'asse II, 13 milioni di euro sono destinati al finanziamento di progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin off della ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities, nonche' il comma 2 del medesimo articolo che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visti la definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che disciplina finalita', definizione e pubblicita' dell'impresa «start-up innovativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera a), della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazione e integrazioni, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;
Ritenuto necessario procedere all'attuazione dell'intervento di cui al citato art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 8 aprile 2013 e, allo scopo, di prevedere l'applicazione al territorio del cratere sismico nella regione Abruzzo del regime di aiuto per la promozione della nascita di nuove piccole imprese istituito con il predetto decreto 6 marzo 2013;
Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (CE) n. 800/2008 e all'art. 1, comma 1, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonche', relativamente all'agevolazione di cui al Titolo III del presente decreto, quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1998/2006;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, con il quale e' stato istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove piccole imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c) «circolare»: la circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21303 del 20 giugno 2013, con la quale sono definite specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni previste dal decreto in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari, ai settori e alle attivita' economiche ammissibili, alle modalita', forme e termini di presentazione delle domande, ai criteri e all'iter di valutazione delle domande, alle condizioni e ai limiti di ammissibilita' dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni, nonche' alle modalita', tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
d) «regolamento de minimis»: il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni;
e) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
f) «territorio del cratere sismico aquilano»: il territorio dei comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto del 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de' Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo;
g) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.
 
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e la nascita di nuova imprenditorialita' nelle aree colpite dal sisma del 2009, le agevolazioni di cui al decreto sono concesse alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, fatte salve le condizioni e i limiti previsti dal presente decreto.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai soggetti beneficiari ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. Ciascun soggetto puo' beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dalla medesima impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
 
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro 13.000.000,00, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, una quota pari al 25% delle risorse disponibili e' riservata in favore dei soggetti beneficiari i cui piani di impresa sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le «citta' intelligenti» (smart cities), nei settori della mobilita', energia, telecomunicazione, sicurezza e centri per il comando e il controllo.
 
Art. 4
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero e Soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 2, del decreto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita' di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita', che sono posti a carico delle medesime risorse.
 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Fatti salvi il diverso ambito territoriale di riferimento, rappresentato dal territorio del cratere sismico aquilano, e gli specifici casi di inammissibilita' di cui ai commi 2 e 3, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 5 del decreto.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:
a) della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
c) carboniero.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
 
Art. 6
Aiuto per l'avvio di nuove imprese

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 con sede legale e operativa ubicata nel territorio del cratere sismico aquilano e' concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l'introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2, l'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria, come eventualmente rideterminato a seguito della valutazione di congruita' di cui all'art. 9, comma 2, del decreto e' pari a euro 50.000,00, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 nell'arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda.
3. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui al comma 2, l'intensita' dell'aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria e' pari:
a) per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda, al 35% dei costi ammissibili di cui all'art. 7 del decreto;
b) per il successivo, quarto anno dalla data di presentazione della domanda, al 25% dei costi ammissibili di cui all'art. 7 del decreto.
 
Art. 7
Soggetti beneficiari e programmi ammissibili

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, aventi sede legale e operativa ubicata nel territorio del cratere sismico aquilano, che operano nell'economia digitale e che realizzano programmi di investimento direttamente connessi all'avvio dell'attivita' di impresa e ai medesimi soggetti che realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, sono concesse le agevolazioni di cui al Titolo III del decreto, nelle forme, nei limiti e con le modalita' stabilite nel medesimo Titolo III del decreto.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis, i soggetti che abbiano richiesto le agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono altresi' accedere alle agevolazioni di cui al presente Titolo.
 
Art. 8
Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, e' fatto rinvio, ove applicabile, alla disciplina contenuta nel decreto e alle specificazioni e ai chiarimenti forniti dal Ministero con la circolare.
 
Art. 9
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui ai Titoli II e III del presente decreto sono cumulabili tra loro nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, nonche' con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario nei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria.
 
Art. 10
Termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero e' stabilito il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 365
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone