Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 28 novembre 2013
Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015. (Delibera n. 668/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 28 novembre 2013;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108/7 del 24 aprile 2002, cosi' come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;
Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»);
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il «Codice»);
Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione sui mercati rilevanti»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione sui mercati rilevanti»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;
Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 124/67 del 20 maggio 2009 (la «Raccomandazione»);
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e s.m.i.;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori, di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e s.m.i.;
Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208 - supplemento ordinario n. 191;
Vista la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante «Modifiche all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;
Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172 - supplemento ordinario n. 181 e s.m.i.;
Vista la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008 recante «Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario n. 194;
Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e s.m.i.;
Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010 recante «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC, ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 - supplemento ordinario n. 277;
Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011 recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;
Vista la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011 recante «Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 14 dicembre 2011;
Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012 recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilita' del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012;
Considerato in particolare che gli articoli 9, comma 4, e 24, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, l'art. 11, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, nonche' l'art. 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, che prescrivono che l'Autorita' definisca un modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) per determinare le tariffe dei servizi di interconnessione in modalita' IP a partire dall'anno 2012;
Ritenuto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, di procedere alla definizione del modello in questione avvalendosi della collaborazione di un soggetto indipendente di comprovata esperienza nel settore;
Considerato che, in tal senso, l'Autorita' con la delibera n. 592/11/CONS ha conferito alla societa' «NERA S.r.l.» l'incarico di consulenza per la definizione del suddetto modello;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 15 dicembre 2011;
Vista la comunicazione del 24 aprile 2012 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 24 aprile 2012;
Vista la comunicazione del 28 giugno 2012 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 6 luglio 2012;
Vista la delibera n. 349/12/CONS del 2 agosto 2012 recante «Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP su rete fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190;
Vista la comunicazione del 26 ottobre 2012 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 29 ottobre 2012;
Vista la specifica tecnica ST 769 Versione 1 - 2012 recante «Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici», pubblicata sul sito web del Ministero dello sviluppo economico l'8 gennaio 2013;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013;
Vista la delibera n. 187/13/CONS del 28 febbraio 2013 recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalita' TDM dagli operatori alternativi notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 2013, n. 71;
Vista la lettera della Commissione europea C(2013) 753 final del 7 febbraio 2013, relativa agli schemi di provvedimento concernenti la definizione delle tariffe dei servizi di terminazione offerti, per l'anno 2012, su rete fissa dagli operatori alternativi in modalita' TDM (caso IT/2013/1413) e la definizione di un modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti in modalita' IP (caso IT/2013/1415), adottati dall'Autorita' in data 20 dicembre 2012 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 gennaio 2013;
Considerato che la Commissione europea ha avanzato seri dubbi in merito alla metodologia di definizione dei prezzi del servizio di terminazione, cosi' come indicata nel paragrafo 6 dello schema di provvedimento notificato, in quanto le tariffe consentono il recupero dei costi comuni e congiunti attribuibili alla terminazione e, di conseguenza, non sono in linea con quanto indicato dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione, ed ha dato inizio alla cosiddetta «Fase II»;
Vista l'Opinion del BEREC BoR (13) 40 del 25 marzo 2013, recante «BEREC Opinion on Phase II investigation pursuant to Article 7a of Directive 2002/21/EC as amended by Directive 2009/140/EC: Case IT/2013/1415 Call termination on individual public telephone networks provided at a fixed location (market 3) in Italy»;
Considerato, in particolare, che il BEREC ha condiviso i seri dubbi della Commissione europea;
Considerato che in un successivo incontro con i rappresentati dell'Autorita' e del BEREC la Commissione europea ha altresi' invitato l'Autorita' a rispettare, con riferimento al servizio di terminazione, il principio della neutralita' tecnologica, ossia la definizione di un'unica tariffa che prescinda dalla tecnologia sottostante la fornitura del servizio;
Ritenuto che il principio di neutralita' tecnologica richiamato dalla Commissione europea con riferimento ai servizi di terminazione debba essere rispettato per tutti i servizi d'interconnessione;
Ritenuto opportuno definire le tariffe dei servizi d'interconnessione nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica in un unico provvedimento;
Vista la delibera n. 12/13/CONS del 10 gennaio 2013 recante «Avvio del procedimento "Modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione ai servizi di interconnessione in modalita' TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27;
Vista la delibera n. 333/13/CONS dell'8 maggio 2013 recante «Riunione dei procedimenti di cui alle delibere nn. 349/12CONS e 12/13/CONS e avvio del procedimento "Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015"», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 maggio 2013;
Vista la delibera n. 356/13/CONS del 23 maggio 2013 recante "Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015", pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 4 giugno 2013;
Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Clouditalia Communications S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
Sentita, in data 28 giugno 2013 la societa' Clouditalia Communications S.p.A.;
Sentita, in data 2 luglio 2013, la societa' Fastweb S.p.A.;
Sentite, in data 3 luglio 2013, singolarmente, le societa' BT Italia S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.;
Sentite, in data 4 luglio 2013, singolarmente, le societa' Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
Visti i contributi prodotti, congiuntamente, dalle societa' BT Italia S.p.A. (BT) e Verizon Italia S.p.A. (Verizon) e, singolarmente, dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle societa' Clouditalia Communications S.p.A. (Clouditalia), Fastweb S.p.A. (Fastweb), PosteMobile S.p.A. (PosteMobile), Telecom Italia S.p.A. (TI), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind);
Considerato quanto segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Tutto cio' premesso e considerato;
Vista la lettera della Commissione europea C(2013) 7676 final del 6 novembre 2013, relativa allo schema di provvedimento concernente la realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015, adottato dall'Autorita' in data 30 settembre 2013 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 ottobre 2013;
Considerato che la Commissione europea ha esaminato le informazioni fornite in data 23 ottobre 2013 ed ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale;
Considerato che la Commissione europea ha osservato che «l'ultima analisi completa dei mercati della raccolta, della terminazione e del transito di chiamate in Italia risale al 2009 e che gli attuali controlli delle tariffe proposti si applicano fino al 2015»;
Considerato, in particolare, che la Commissione europea, prendendo atto della circostanza che le condizioni di concorrenza sul mercato del transito distrettuale sono invariate rispetto all'analisi di mercato, ha tuttavia osservato che l'Autorita', con il glide path proposto, ha messo in moto meccanismi tali da incentivare alla migrazione verso una rete completamente IP "che possono avere, prima del luglio 2015, effetti diretti o indiretti sulle condizioni competitive nel/nei mercato/i in questione" ed ha invitato l'Autorita' a «effettuare il prima possibile una nuova analisi dei tre mercati rilevanti in questione»;
Ritenuto opportuno accogliere l'invito della Commissione ed assunto l'impegno a valutare l'opportunita' di effettuare una nuova analisi di mercato prima della scadenza dei glide path stabiliti con il presente provvedimento, tenuto conto in ogni caso delle effettive dinamiche dei processi di migrazione verso l'architettura IP, che l'Autorita' provvedera' a monitorare;
Considerato, inoltre, che la Commissione europea, al fine di garantire la certezza del diritto degli operatori del settore, ha invitato l'Autorita' a «precisare nel provvedimento definitivo, in particolare relativamente alle tariffe applicabili nel mercato del transito, che le misure correttive potrebbero subire modifiche o essere revocate anche prima del luglio 2015 nel caso in cui l'esito della nuova analisi di mercato lo giustifichi»;
Ritenuto di accogliere l'invito della Commissione europea a prevedere tale precisazione nell'ambito del presente provvedimento;
Considerato, infine, che la Commissione europea, al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto agli operatori, ha esortato l'Autorita' a «condurre una revisione tempestiva e coerente del WACC nei provvedimenti definitivi adottati, in linea con l'esito dei casi IT/2013/1489-1490», riguardanti, tra l'altro, l'aggiornamento del WACC relativo ai mercati dell'accesso fisico all'ingrosso in postazione fissa ed alla banda larga all'ingrosso;
Ritenuto opportuno accogliere l'invito della Commissione europea ad aggiornare il valore del WACC relativo ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa al fine di definire un unico valore del WACC per tutti i mercati dell'accesso e dell'interconnessione su rete fissa, e tenuto conto che l'aggiornamento del WACC per i servizi di accesso di rete fissa e' attualmente sottoposto a consultazione pubblica nell'ambito dell'analisi dei relativi mercati (delibera n. 238/13/CONS);
Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Prezzi dei servizi di terminazione
offerti dagli operatori notificati

1. A partire dal 1° luglio 2013, tutti gli operatori notificati ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS quali detentori di significativo potere di mercato ciascuno nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche sulla propria rete fissa - ossia Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (gia' Eutelia S.p.A.), Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (gia' Consiagnet S.p.A.), Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A.(gia' Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., People & Communication S.r.l. (gia' TEX97 S.p.A.), Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (gia' Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.), Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.r.l., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., - praticano per i servizi di terminazione i prezzi riportati nella seguente tabella, indipendentemente dal livello di consegna del traffico.

Tariffe del servizio di terminazione (€ cent/min)


|===============|===============|===============|
| dal 1° luglio | dal 1° luglio | dal 1° luglio |
| 2013 | 2014 | 2015 | |===================|===============|===============|===============| | Servizio di | 0,104 | 0,075 | 0,043 | | terminazione | | | | |===================|===============|===============|===============|


2. Per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2013, Telecom Italia pratica i prezzi riportati all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR.
3. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2013 a quanto previsto nei commi precedenti, evidenziando in un'apposita sezione le tariffe previste per i servizi di terminazione su rete fissa.
4. Per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2013, gli operatori alternativi notificati di cui al comma 1 praticano il prezzo riportato all'art. 1 della delibera n. 187/13/CONS.
 
Art. 2
Prezzi del servizio di raccolta offerto da Telecom Italia

1. A partire dal 1° luglio 2013, Telecom Italia pratica per il servizio di raccolta i prezzi indicati nella seguente tabella, indipendentemente dal livello di raccolta del traffico.

Tariffe del servizio di raccolta (€ cent/min)


|===============|===============|===============|
| dal 1° luglio | dal 1° luglio | dal 1° luglio |
| 2013 | 2014 | 2015 | |===================|===============|===============|===============| | Servizio di | 0,258 | 0,205 | 0,140 | | raccolta | | | | |===================|===============|===============|===============|


2. Per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2013, Telecom Italia pratica i prezzi riportati all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR.
3. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2013 a quanto previsto nei commi precedenti, evidenziando in un'apposita sezione le tariffe previste per i servizi di raccolta offerti su rete fissa.
 
Art. 3
Prezzi del servizio di transito distrettuale
offerto da Telecom Italia

1. A partire dal 1° luglio 2013, Telecom Italia pratica per il servizio di transito distrettuale i prezzi riportati nella seguente tabella, indipendentemente dal livello di consegna del traffico.

Tariffe del servizio di transito (€ cent/min)


|===============|===============|===============|
| dal 1° luglio | dal 1° luglio | dal 1° luglio |
| 2013 | 2014 | 2015 | |===================|===============|===============|===============| | Servizio | 0,126 | 0,111 | 0,093 | | di transito | | | | | distrettuale | | | | |===================|===============|===============|===============|


2. Per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2013, Telecom Italia pratica per i servizi di transito distrettuale offerti a tutti i livelli i prezzi riportati all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR.
3. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2013 a quanto previsto nei commi precedenti, evidenziando in un'apposita sezione le tariffe previste per il servizio di transito distrettuale offerto su rete fissa.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. L'Autorita' si riserva di modificare prima del luglio 2015 le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in particolare quelle previste dall'art. 3 per il servizio di transito, qualora gli esiti di una eventuale nuova analisi di mercato lo giustifichino.
2. L'Autorita', con specifico provvedimento, adeguera' il valore del costo medio ponderato del capitale (WACC) relativo ai servizi d'interconnessione su rete fissa a quello che verra' definito per i servizi di accesso, al fine di definire un valore unico per tutti i servizi di rete fissa.
Il presente provvedimento e' notificato agli operatori Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (gia' Eutelia S.p.A.), Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (gia' Consiagnet S.p.A.), Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A.(gia' Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., People & Communication S.r.l. (gia' TEX97 S.p.A.), Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (gia' Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.), Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.r.l., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero puo' essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 28 novembre 2013

Il Presidente: Cardani
Il commissario relatore: Martusciello
 
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