Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano,anche con i mezzi radiotelevisivi" e successive modificazioni;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni;
Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali";
Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;
Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata convenzione secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;
Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione e' scaduto alla data del 31 dicembre 2012;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);
Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze";
Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010";
Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;
Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;
Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;
Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione,
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano stipulata in data 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [....]. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2013

p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Legnini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
p. Il Ministro dello sviluppo economico
Catricala'
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 105
 
Allegato

CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua
tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano

TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 00390090215), di
seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona
del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (codice n. fiscale 00390090215), di
seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dott.
Luis Durnwalder, nella sua qualita' di Presidente della Provincia

E
LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, (codice fiscale n.
06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale
in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella
sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione

*************

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;
Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, in particolare l'art. 49 del sopracitato Testo Unico in base al quale e' affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con D.M. del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma 2 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali";
Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);
Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze";
Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010";
Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano in data 30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre 2012, con le quali sono stati formalizzati gli adempimenti di natura contabile preordinati all'assunzione, da parte della Provincia stessa, degli oneri di servizio relativi alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 56.200.000,00;
Visto che la RAI ha rappresentato che i costi relativi alle prestazioni effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 sono rispettivamente pari ad euro17.925.000,00, 18.000.000,00 e 18.160.000,00 per complessivi 54.085.000,00;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima - in virtu' delle disposizioni sopra richiamate - ha richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano il versamento delle somme corrisposte dalla Presidenza alla RAI a titolo di anticipazione del pagamento dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro 30.782.352,02 nonche' delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 10.313.000,00;
Visto il Decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 - recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni;
Tenuto conto che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovra' corrispondere a RAI un contributo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;
Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;
Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;
Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo economico);

Tutto cio' premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
- n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
- n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
- n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La RAI si impegna altresi' a costituire, presso la Sede RAI di Bolzano, un'apposita redazione in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione.

Art. 2.
Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 10, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonche' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Impianti

1. I programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti, la cui manutenzione e' a carico della RAI.
2. La RAI e la Provincia si impegnano sin d'ora ad istituire un tavolo di lavoro, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di valutare congiuntamente il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

Art. 4.
Modalita' di esecuzione

1. Fatta eccezione per l'anno 2013 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 2012), la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla RAI le eventuali osservazioni, che la RAI valutera' acquisito anche il parere del Comitato di cui al successivo art. 10.
3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.
Attivita' formative

1. Nell'ambito delle attivita' di formazione svolte dalla RAI, quest'ultima si impegna a realizzare una specifica attivita' per la formazione del personale programmista regista di lingua tedesca e ladina, sia mediante l'istituzione di corsi presso la Sede RAI di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.
2. Il personale sopra indicato beneficera' - limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo - di un sistema premiante, per obiettivi e secondo livelli di risultati che saranno di volta in volta assegnati ed ai quali sara' associato un riconoscimento di una somma una tantum.

Art. 6.
Commissione paritetica

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sara' istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avra' il compito di:
a) monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati;
b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa e redigere un'apposita relazione;
c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi' eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonche' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita' di utilizzo della cassa di cui al precedente articolo istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano;
e) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente Convenzione; a tale scopo la RAI si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo.
2. La Commissione sara' composta da cinque rappresentanti della Provincia (segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale, il Direttore del servizio comunicazioni, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino, il Direttore Generale) e da cinque rappresentanti RAI (segnatamente, il Direttore della Sede RAI di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento Sedi, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, il Caporedattore della programmazione in lingua ladina ed il Direttore della Direzione Commerciale).
3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico dei sottoscrittori della presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuale verbale o altra documentazione.

Art. 7.
Corrispettivo

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia autonoma di Bolzano versa all'entrata del bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del punto 5 dell'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 in premessa richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 per gli anni 2010 e 2011, e per l'anno 2012 la somma pari ad euro 10.313.000,00, giusta la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria prot. DIE 0019212 P-4.4.13 del 4 dicembre 2012.
2. Per le prestazioni effettuate da RAI nell'anno 2012 e non coperte dall'importo di cui al precedente comma per un importo pari a euro 8.572.360,00 inclusa IVA, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI provvederanno con un accordo successivo.
3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia versa alla RAI, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un corrispettivo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00 inclusa IVA di legge.
4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 - entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse dalla RAI alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Copia della predetta documentazione e' inviata dalla RAI anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo, la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.
Cassa

1. Una quota parte del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 7, in via sperimentale per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sara' impiegato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

Art. 9.
Detrazioni e penalita'

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dall'art. 7, comma 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
- euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
- euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
- euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
- euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;
c) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi.
5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.
6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1), la Provincia e la Presidenza possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3. La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

Art. 11.
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovra' essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata via fax. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
- se a RAI:
Direzione Commerciale
Via Novaro, 18 - 00195 - Roma
all'attenzione di Luigi De Siervo:
fax 06/37516081, tel. 06/37498228;
- se alla Provincia:
Piazza Silvius Magnago, 1 - Bolzano
all'attenzione di Klaus Luther
fax 0471/412239, tel. 0471/412226
- se alla Presidenza del Consiglio:
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via della Mercede, 9 - Roma
all'attenzione del Capo del Dipartimento
fax 06 6779 5680 tel. 06 6779 6699
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potra' comunicare all'altra, con le suddette modalita', successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Restando inteso che le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe, ad ogni fine del presente accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 12.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Art. 13.
Foro competente

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sara' competente il Foro di Roma.

Art. 14.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonche' allo Statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15.
Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente Convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico della RAI.
2. La presente Convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'eventuale registrazione sara' soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 131/86.

Art. 16.
Durata

1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.
2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla RAI, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso della vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI.

Art. 17.
Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Art. 18.
Esecutivita'

1. La presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente art. 18, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.

Art. 19.
Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente Convenzione e' regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
3. La presente Convenzione e' redatta in tre esemplari, uno per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed uno per la RAI.
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Sepe
Per la Provincia Autonoma di Bolzano
Durnwalder
Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa
Tarantola

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone