Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013
Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. (Ordinanza n. 128).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 23 settembre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento del 23 luglio 2013, n. 107;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2013 con la quale e' stata estesa di ulteriori novanta giorni la durata dello stato di emergenza predetto;
Ravvisata la necessita' di promuovere l'attivita' di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Patrimonio pubblico

1. Il commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 23 luglio 2013, n. 107, e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico che sara' effettuata dalle amministrazioni competenti sui singoli beni. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture della regione Piemonte, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2 nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4.
2. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati/edifici di culto;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
4. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
5. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) interventi di prima emergenza disposti dai sindaci e dai presidenti delle province a tutela immediata della pubblica utilita' ed igiene;
b) interventi di somma urgenza;
c) interventi urgenti di carattere piu' strutturale finalizzati a limitare ulteriori danni o rischi e a consentire il ritorno alla normalita'.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Patrimonio privato

1. Il commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione degli interventi e dei danni al patrimonio privato che sara' effettuata dalle amministrazioni comunali interessate. Il commissario delegato provvede, avvalendosi prioritariamente delle strutture della regione Piemonte, all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4.
2. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino degli edifici privati ivi compresi gli edifici vincolati, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 3
Attivita' economiche e produttive

1. Il commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione relativa degli interventi e dei danni alle attivita' economiche e produttive effettuata dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture della regione Piemonte, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4.
2. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 4
Procedure per la ricognizione
dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le risultanze scaturenti dall'attivita' di ricognizione del fabbisogno effettuata per la redazione del piano degli interventi di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento n. 107 del 23 luglio 2013, qualora i dati e le informazioni raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate ai sensi della presente ordinanza e del citato allegato tecnico, apportando, ove necessario, le opportune integrazioni a detta attivita' ricognitiva.
3. Entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3, corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui alla richiamata ordinanza del capo del Dipartimento n. 107 del 23 luglio 2013, e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
4. Le attivita' di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
Gabrielli
 
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