Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2013
Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo. Articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e' istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, che e' composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle societa' del Gruppo Equitalia;
Visto l'art. 1, comma 532, della legge n. 228 del 2012 il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 531 della medesima legge sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziali non generali dei Dipartimenti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di
riscossione

1. Il Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione e' istituito presso il Dipartimento delle Finanze e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti interessati, sono designati i singoli componenti.
 
Art. 2
Funzioni

1. Il Comitato elabora annualmente i criteri per:
a) l'individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e delle linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e dell'economicita' della stessa azione;
b) il controllo dell'attivita' svolta sulla base delle indicazioni impartite.
2. Il Comitato, per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 1 acquisisce i dati necessari nonche' le loro elaborazioni dagli enti che li detengono istituzionalmente.
 
Art. 3
Composizione e requisiti dei componenti

1. Il Comitato e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente;
b) due componenti designati tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Agenzia delle entrate;
d) un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
e) due componenti, designati a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle societa' del Gruppo Equitalia, scelti tra i soggetti di comprovata esperienza nel settore della riscossione.
2. Per ciascun rappresentante e' designato anche un supplente che, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori a rotazione che si avvalgono delle societa' del Gruppo Equitalia, deve avere qualifica o incarico di dirigente non generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Gli enti creditori rappresentati a rotazione nel Comitato sono individuati tenendo conto dell'importo dei carichi affidati alle societa' del Gruppo Equitalia nel triennio che precede la nomina.
4. I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori soggetti a rotazione, possono essere confermati.
5. Il Comitato designa il componente che svolge le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Comitato e' assistito, per le funzioni di segreteria, da personale della Direzione Agenzie ed enti della fiscalita' del Dipartimento delle finanze.
6. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, ai componenti ed ai supplenti dello stesso non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza.
7. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Modalita' di funzionamento

1. Il Comitato e' convocato dal Presidente, che sentiti gli altri membri, stabilisce l'ordine del giorno e lo invia agli stessi almeno 7 giorni prima della riunione.
2. Le riunioni del Comitato sono valide quando intervengono il Presidente e almeno altri quattro membri del Comitato medesimo.
3. Il Comitato adotta nella sua prima seduta, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 1, comma 533 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro: Saccomanni
 
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