Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 novembre 2013
Rettifica del decreto 8 ottobre 2013, recante la modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Venezia Giulia», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il Decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Venezia Giulia";
VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Venezia Giulia", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
Visto il Decreto ministeriale 8 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2013, di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Venezia Giulia", concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;
Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale e' stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013 in corso di registrazione;
Considerato che, a seguito di segnalazione effettuata con e-mail datata 5 novembre 2013 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e' risultato che la modifica dell'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione del vino IGT "Venezia Giulia", approvata con il richiamato decreto ministeriale 8 ottobre 2013, e' stata effettuata in maniera erronea, rispetto a quanto richiesto dalla medesima Regione con nota n. 19280 del 30 settembre 2013; in particolare la delimitazione della zona di vinificazione di cui al citato art. 5, comma 2, del disciplinare in questione e' stata limitata al territorio dei comuni confinanti delle Province di Treviso e Venezia, anziche' all'intero territorio delle predette Province;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 8 ottobre 2013, apportando la relativa correzione all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia";

Decreta:

Articolo unico

1. A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia", e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso".
2. La rettifica di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2013

Il capo Dipartimento: Esposito
 
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