Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 ottobre 2013
Nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del «Litorale Romano».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1 991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 - che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 1996 di istituzione della Riserva naturale statale del Litorale Romano;
Vista la deliberazione di consiglio del comune di Fiumicino n. 9 del 2 febbraio 2006, trasmessa con nota prot. 11780 del 23 febbraio 2006, con la quale stata richiesta la riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, proponendo l'esclusione del cosiddetto «quadrante ovest» dell'area metropolitana romana, adiacente all'aeroporto di Fiumicino, e la contestuale inclusione nella Riserva, quale misura di compensazione ambientale, di due aree di cui una situata a nord tra il confine attuale della Riserva e il confine amministrativo del comune, e l'altra situata oltre l'autostrada Roma-Civitavecchia, nella zona di Breccia, Cavalle e Tre Cannelle;
Visti gli «Studi finalizzati alla valutazione ambientale e naturalistica delle aree oggetto di riperimetrazione», richiesti con nota prot. DPN/IIID/2006/7971 del 17 marzo 2006 e trasmessi dal comune di Fiumicino con nota prot. 44934 del 27 giugno 2007;
Vista la nota prot. 3507/ass.to del 12 dicembre 2009 con la quale l'assessorato all'ambiente e alla cooperazione tra i popoli della regione Lazio, a riscontro della nota prot. 21/2009/CdR della Commissione di Riserva del Litorale Romano, ha espresso parere positivo in merito alla proposta di riperimetrazione presentata dal comune di Fiumicino con la delibera n. 9 del 2 febbraio 2006, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 dicembre 2009 dallo stesso assessorato e dal comune di Fiumicino che impegna il comune ad individuare entro il 2010 un adeguato incremento delle aree a compensazione;
Vista la nota prot. DPN-2010-1067 del 22 gennaio 2010 con la quale il comune di Fiumicino e il comune di Roma sono stati informati del parere tecnico favorevole espresso dalla regione Lazio, evidenziando al comune di Roma la possibilita' di esprimere il proprio parere tecnico in sede di Conferenza unificata e invitando il comune di Fiumicino a far conoscere gli esiti del ricorso giurisdizionale avverso la delibera comunale del 9 febbraio 2006 presentata dalla proprieta' delle aree proposte per l'inclusione nella Riserva;
Viste le note del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2010-8004 e prot. GAB-2010-8005 dell'8 marzo 2010 con le quali lo schema di decreto per la nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Lazio, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota pan. ass.re/427 del 17 marzo 2010 con la quale l'assessore all'ambiente e alla cooperazione tra i popoli della regione Lazio, evidenziando che una parte dell'area proposta dal comune di Fiumicino a compensazione in inclusione e' oggetto di un piano attuativo, ne ha richiesto l'esclusione e la sostituzione con altra contigua;
Vista la nota prot. DPN-2010-6985 del 9 aprile 2010 con la quale e stato comunicato all'assessorato all'ambiente della regione Lazio che, essendo la proposta di riperimetrazione della Riserva gia' stata trasmessa per l'intesa della stessa regione e per il parere della Conferenza, la richiesta di esclusione di cui sopra avrebbe potuto essere oggetto di confronto in sede tecnica della stessa Conferenza, invitando al contempo lo stesso assessorato a trasmettere in tempi brevi l'individuazione cartografica dell'area da escludere;
Visti gli esiti della sede tecnica della Conferenza unificata del 14 giugno 2010, nella quale il comune di Fiumicino ha richiesto di valutare ulteriori proposte di modifica e l'amministrazione, in accordo con la segreteria della Conferenza, ha espresso la propria disponibilita' in merito;
Vista la nota prot. 65421 dell'11 agosto 2010 con la quale il sindaco di Fiumicino ha sottoposto le cartografie contenenti le ulteriori richieste di deperimetrazione e di declassificazione, nonche' le ulteriori aree proposte a compensazione in inclusione, e la relazione illustrativa, trasmessa con nota prot. 76513 del 1° ottobre 2010, che individua le aree proposte per la declassificazione come: 1. Depuratore di Fregene (ha 9.57.07); 2. Parcheggio Villaggio dei Pescatori (ha 4.00,27); 3. Fregene - Complesso Ville in via Marina di Campo «Casa Albero» (ha 4.09,35); 4. Previsione Ponte di Maccarese (ha 8.80,57); 5. Complesso Tamaricetta - Societa' Portonuovo via Portuense (ha 50.98,38); 6. Parco Privato - Societa' Portonuovo (ha 25.50,42); e le aree proposte per la deperimetrazione come: 1. Quadrante Ovest (554.99,39); 2. Isola Sacra - area compresa tra via dell'aeroporto di Fiumicino), l'argine sinistro del Canale Navigabile (Fossa Traianea) e le aree agricole adiacenti il Fiume Tevere (ha 157.50,84); 3. Fiumicino Centro - area compresa tra il tracciato) della vecchia stazione e la zona c.d. Cancelli Rossi (ha 19.84,05); 4. Sede ADR - Deposito carburanti in via Carlo del Prete/viale del Lago di Traiano (ha 18.00,38); ed esplicita al contempo le motivazioni poste a base delle stesse;
Vista la nota prot. DPN-2010-23038 del 27 ottobre 2010 con la quale, facendo seguito agli incontri istruttori svolti in data 1° ottobre e 25 ottobre 2010, e' stato richiesto alla regione Lazio di esprimere le proprie valutazioni tecniche in merito alle ulteriori richieste di deperimetrazione e declassificazione presentate dal comune di Fiumicino, sulla base della documentazione fornita dallo stesso comune;
Vista la nota prot. 177905 del 27 aprile 2011 con la quale, a seguito della richiesta di riscontro sollecitato con nota prot. DPN-2010-25529 del 24 novembre 2010, la direzione regionale ambiente della regione Lazio ha trasmesso una relazione tecnica sulle caratteristiche territoriali delle aree oggetto di richiesta di deperimetrazione, nonche' la nota prot. 4594 del 7 marzo 2011 con la quale la direzione regionale territorio e urbanistica esprime valutazioni favorevoli sulle deperimetrazioni proposte;
Vista la nota prot. 222840 del 23 maggio 2011 con la quale la direzione regionale ambiente della regione Lazio, ad ulteriore esplicitazione della propria richiamata nota e in coerenza con quanto espresso dalla direzione regionale territorio e urbanistica, riscontra positivamente le proposte di deperimetrazione, ferme restando le prescrizioni dettate dalla pianificazione sovraordinata;
Viste le note prot. PNM-2011-10838 del 19 maggio 2011 e prot. PNM-2011-12884 del 14 giugno 2011, con le quali e' stato richiesto alla commissione di Riserva del Litorale Romano di esprimere le proprie valutazioni in merito alle proposte di declassificazione e di deperimetrazione presentate dal comune di Fiumicino;
Visto il parere della commissione di Riserva del Litorale Romano, espresso nella seduta del 27 ottobre 2011 e trasmesso con nota del 10 novembre 2011, nonche' la nota del 16 gennaio 2012 di integrazione e chiarimenti al detto parere, richiesti con nota prot. PNM-2011-25189 del 5 dicembre 2011, relativamente all'are 3. Parco Privato - Societa' Portonuovo e all'area 6. Fregene - Complesso Ville in via Marina di Campo «Casa Albero»;
Visto che con il citato parere la commissione di Riserva, in merito alle proposte di riperimetrazione presentate dal comune di Fiumicino, ha espresso:
parere favorevole alla deperimetrazione dell'area del Quadrante Ovest condizionato:
all'integrazione di aree di valore naturalistico di superficie superiore a quelle deperimetrate, come descritto dagli elaborati grafici sulla riperimetrazione datati 5 agosto 2010 del comune di Fiumicino che individuano per le aree a compensazione le aree a nord e ad est del quadrante, indicate in dettagli sulla cartografia;
al ripristino di connotazioni arbustive ed arboree tali da mantenere un corridoio ecologico in direzione nord sud nel tentativo di non interrompere la continuita' del verde dell'area della Riserva;
alla salvaguardia della distanza di rispetto dai fossi esistenti con interventi di riqualificazione delle sponde e delle aree di rispetto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Lazio n. 24/98;
parere negativo alla deperimetrazione dell'area di Isola Sacra - compresa tra via dell'Aeroporto di Fiumicino, l'argine sinistro del Canale Navigabile (Fossa Traianea) e le aree agricole adiacenti il Fiume Tevere;
parere negativo alla deperimetrazione dell'area di Fiumicino centro - compresa tra il tracciato della vecchia stazione e la zona c.d. Cancelli Rossi, occupata da un parcheggio, e contestuale proposta di declassificazione della stessa da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 al fine della sua riqualificazione prescrivendo:
la sostituzione della pavimentazione attuale con pavimentazione drenante senza impermeabilizzazioni del terreno;
il reinverdimento e la piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone secondo un progetto di riqualificazione dell'area da presentare alla commissione di riserva, in considerazione di quanto disposto dal decreto istitutivo per le zone 2;
parere favorevole alla deperimetrazione dell'area della Sede ADR - deposito carburanti, in via Carlo del Prete/viale del Lago di Traiano;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area del depuratore di Fregene»;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area del Parcheggio Villaggio dei Pescatori, a condizione che:
si proceda a interventi di reinverdimento e piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone secondo un progetto di riqualificazione dell'arca da presentare alla commissione di Riserva in considerazione di quanto disposto dal decreto istitutivo per le zone 2;
non venga modificata e/o ampliata l'attuale superficie utilizzata a tale scopo;
parere negativo, nell'ambito della stessa area, alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 di una fascia di 10 metri parallela e adiacente alla strada Lungomare di Ponente di Fregene;
parere favorevole a maggioranza alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area di Fregene - Complesso Ville in via Marina di Campo - «Casa Albero», unicamente per quanto riguarda il lotto occupato dalla «Casa Albero» dell'architetto Perugini, a condizione che:
il progetto di ristrutturazione e recupero dell'architettura esistente sia conforme al progetto originale del prof. Perugini (che allo stato attuale non risulta completato secondo quanto riferito dal comune di Fiumicino nell'incontro dell'11 novembre 2011), noti si discosti per volumetrie e modifica dell'impianto vegetazionale esistente relativamente al numero degli individui e delle specie arboree esistenti;
non vengano abbattute specie arbustive e/o arboree di pregio attualmente presenti all'interno della proprieta';
sia rispettato nella suddetta area quanto previsto dal decreto istitutivo della Riserva per le zone 2, fermo restando quanto disposto dalla legge n. 394/1991, in particolare agli articoli 12 e 17;
rimando del parere per la declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area del Ponte di Maccarese alla presentazione alla commissione di Riserva del progetto preliminare e del progetto definitivo, con la precisazione che l'eventuale declassificazione avverrebbe per l'area necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura;
parere negativo alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area del Complesso Tamaricetta - Societa' Purtonuovo via Portuense, con auspicio che la fascia a nord confinante con l'autostrada venga compresa nella zona a tutela di tipo 1;
parere favorevole alla declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 dell'area Parco Privato - Societa' Portonuovo, consentendo quanto previsto dal decreto istitutivo per le zone 2, fermo restando quanto disposto dalla legge n. 394/1991, in particolare agli articoli 12 e 17, e dalla normativa paesaggistica vigente;
Vista la nota prot. 15172 del 2 marzo 2012 con la quale il comune di Fiumicino, riguardo alla declassificazione di una fascia di terreno di ampiezza di 10 metri parallela e adiacente alla strada Lungomare di Ponente di Fregene, in merito alla quale la commissione di Riserva ha espresso parere negativo, rafforza le motivazioni a base della richiesta, necessaria per rendere la viabilita' esistente adeguata a recepire i consistenti flussi di traffico che interessano la zona nei mesi estivi, evidenziando i gravissimi problemi di ordine pubblico ed allegando nota in proposito del comandante del Corpo di Polizia locale prot. 7434/12 del 1° marzo 2012);
Considerato che, al fine di una valutazione congiunta della problematica, si e' prospettata la necessita' di un approfondimento istruttorio attraverso lo svolgimento di un sopralluogo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti della commissione di Riserva, del Corpo Forestale dello Stato, del comune di Fiumicino e del comando del Corpo della Polizia locale;
Viste le risultanze del detto sopralluogo, effettuato in data 13 aprile 2012, riportate nel verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si e' concordato di consentire la declassificazione da zona di tipo 1 a zona di tipo 2 di una fascia di circa 2 metri, la cui precisa ampiezza sara' stabilita sulla base del rilievo topografico dell'area interessata (strada, marciapiedi, edifici, parcheggi, recinzione, zona tagliafuoco) che il comune di Fiumicino dovra' presentare al Ministero dell'ambiente e alla commissione di Riserva, fermo rimanendo che il progetto definitivo di adeguamento della strada dovra' essere sottoposto al parere della commissione di Riserva;
Valutato di poter condividere il parere reso dalla commissione di Riserva e le relative condizioni e prescrizioni per quanto riguarda le aree da deperimetrare: Quadrante Ovest, gia' previsto nella proposta presentata in Conferenza unificata il 14 giugno 2010; Isola Sacra, Fiumicino Centro e Sede ADR - Deposito carburanti; e per quanto riguarda le aree da declassificare: Depuratore di Fregene, Parcheggio Villaggio dei Pescatori, Fregene - Casa Albero, Ponte di Maccarese, Complesso Tamaricetta, e Parco Privato;
Valutato condivisibile l'auspicio della commissione per quanto riguarda l'area del Complesso Tamaricetta di estendere a nord la perimetrazione della Riserva, recuperando in tal modo aree di uguali caratteristiche ecosistemiche e di paesaggio, e conseguendo altresi' l'attestazione del confine dell'area protetta su elementi territoriali certi, in coerenza con quanto evidenziato dal comune di Fiumicino nella citata relazione illustrativa trasmessa con nota prot. 76513 del 1° ottobre 2010;
Considerato che le ulteriori aree escluse e declassificate risultano ampiamente compensate territorialmente e naturalisticamente dalle aree in inclusione gia' individuate nella proposta presentata in Conferenza unificata il 14 giugno 2010, nonche' dalle aree ulteriormente individuate;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore con la quale sono stati comunicati alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti dell'istruttoria svolta in merito alle ulteriori richieste di modifica avanzate dal comune di Fiumicino e sono stati quindi trasmessi lo schema di decreto per la nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore con la quale sono stati trasmessi alla regione Lazio lo schema di decreto per la nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
Visti gli esiti della Conferenza unificata in sede tecnica tenutasi in data 2 ottobre 2012 nella quale, in merito agli atti all'esame, il comune di Fiumicino ha presentato osservazioni e contributi e la regione Lazio ha richiesto l'introduzione nel provvedimento di una specifica previsione al fine di consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e delle relative opere infrastrutturali;
Vista la nota del comune di Fiumicino prot. 70095 del 9 ottobre 2012, con la quale sono state puntualmente esposte le osservazioni presentate in sede di Conferenza, in particolare:
la contrarieta' all'applicazione di prescrizioni e condizioni per l'esclusione del «quadrante ovest» in quanto tale esclusione e' gia' stata valutata e non e' oggetto del supplemento istruttorio avviato ad esito della Conferenza unificata del 14 giugno 2010;
la richiesta di revisione delle aree portate a compensazione, proporzionale alle aree per le quali la richiesta di esclusione e' stata accolta;
la considerazione di inappropriatezza dell'inclusione in zona 1 dell'area posta a nord del Complesso Tamaricetta, in quanto, tra l'altro, non tiene conto delle destinazioni di PRG gia' consolidate e non appare possedere le prerogative delle zone di tipo 1 della Riserva;
la richiesta di riconsiderare la scelta di declassificare unicamente la «Casa Albero» dell'arch. Perugini rispetto alla proposta di declassificazione del complesso delle ville di via Marina di Campo a Fregene per omogeneita' e logica di sistema;
la richiesta di alcune correzioni di meri errori grafici;
Vista la nota prot. 29959 del 24 ottobre 2012 con la quale, nel dare riscontro alle osservazioni presentate dal comune di Fiumicino, e' stato precisato di condividere quanto osservato in merito al «quadrante ovest», ed e' stato richiesto per quanto riguarda l'area inclusa a nord del Complesso Tamaricetta di ricevere la documentazione attestante la destinazione al fine di valutare un aggiornamento della decretazione;
Vista la nota prot. 79402 del 14 novembre 2012 con la quale il comune di Fiumicino ha trasmesso lo stralcio di PRG relativo all'area in questione in cui e' rappresentata una sua zona con destinazione pubblica;
Vista la nota prot. 442198 del 15 ottobre 2012 del dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio con la quale e' stata formalizzata la richiesta per la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, allegando la planimetria dell'area interessata e richiamando «... il sistema infrastrutturale e trasportico aereo a carattere internazionale, discendente dai piani nazionali (CIPE) e dalla programmazione regionale, da ultimo reiterata con DGR Lazio n. 116 dell'8 aprile 2011», nonche', piu' precisamente, nel testo proposto per l'inserimento, «... gli interventi ... previsti dalla DCR n. 116 dell'8 aprile 2011 (gia' definiti nella Nuova intesa generale quadro del 20 marzo 2002 tra regione Lazio/Ministero delle infrastrutture e nella delibera CIPE n. 130/2006), connessi all'ampliamento dell'Aeroporto di Fiumicino e relative opere infrastrutturali»;
Considerato che delle richiamate attivita' la Direzione generale per la protezione della natura e del mare dell'Amministrazione dell'ambiente non e' mai stata informata e che la richiesta non e' mai rientrata nell'ambito dell'istruttoria condotta, pur essendo stato acquisito dalla stessa regione il parere tecnico favorevole propedeutico alla predisposizione degli atti portati all'esame della Conferenza unificata, come sopra riportato, e che presenta altresi' evidenti profili di insostenibilita' ambientale rispetto alle finalita' istitutive della Riserva, interessando un ambito territoriale di circa 1237 ettari, di cui circa 161 ettari ricadenti in zona 1, di massima valenza;
Ritenuto pertanto necessario richiedere la preventiva valutazione in merito della commissione di Riserva, del Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. 39932 del 22 novembre 2012, e dei comuni di Fiumicino e di Roma, enti gestori della Riserva, con nota prot. 39804 del 22 novembre 2012, informandone la Conferenza unificata;
Viste le note prot. 4232 del 16 gennaio 2013 del comune di Fiumicino e prot. 20554 del 25 marzo 2013 della commissione di Riserva, con le quali la richiesta della regione e' stata ritenuta non condivisibile sotto l'aspetto procedurale e non compatibile con le finalita' istitutive dell'area protetta, rilevando che ai fini dell'ampliamento dell'aeroporto dovrebbe unicamente procedersi con una esclusione dalla Riserva delle aree interessate e l'individuazione di adeguate aree da includere quale misura compensativa;
Vista la nota prot. 31731 del 22 aprile 2013 con la quale questa Amministrazione ha informato la regione Lazio dei succitati pareri e di condividerne il merito, richiedendone l'avviso al fine della prosecuzione dell'iter di riperimetrazione;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 40217/GAB del 5 luglio 2013 con la quale sono stati comunicati alla Conferenza unificata gli esiti dell'istruttoria svolta in merito alle osservazioni presentate dal comune di Fiumicino e alla richiesta avanzata dalla regione Lazio nella sede tecnica del 2 ottobre 2012, e sono stati quindi trasmessi lo schema di decreto aggiornato per la nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e l'allegata cartografia, anch'essa aggiornata per quanto riguarda la correzione dei meri errori grafici e l'esclusione dalla Riserva dell'area a destinazione pubblica precedentemente inclusa in zona 1 a nord del complesso Tamaricetta, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 40219/G AB del 5 luglio 2013 con la quale, informando dell'istruttoria svolta e dei relativi esiti, sono stati trasmessi alla regione Lazio lo schema di decreto aggiornato per la nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e l'allegata cartografia, anch'essa aggiornata per quanto riguarda la correzione dei meri errori grafici e l'esclusione dalla Riserva dell'area a destinazione pubblica precedentemente inclusa in zona 1 a nord del complesso Tamaricetta, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Ritenuto di valutare positivamente l'ulteriore richiesta presentata dal comune di Fiumicino nella sede tecnica della Conferenza unificata del 17 luglio 2013, formalizzata con nota prot. 54351 del 18 luglio 2013, per l'esclusione di un'area di 1.72,77 ettari in zona 1 e la declassificazione di una contigua area di 2.01,79 ettari da zona 1 a zona 2, finalizzata alla realizzazione di un sottopasso stradale per l'attraversamento della Fossa Traianea volto a garantire un'adeguata connessione delle zone di Fiumicino e Isola Sacra, con la contestuale proposta del potenziamento della tutela nell'area di Maccarese sud, estendendo la zona 1 per 223.03,62 ettari;
Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole in data 24 luglio 2013, repertorio n. 77/CU, richiedendo una verifica della cartografia di riperimetrazione;
Provveduto alla correzione in cartografia dei meri errori materiali evidenziati;
Acquisita la prescritta intesa sulla proposta di nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, espressa dalla regione Lazio con deliberazione di giunta n. 305 del 3 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1

1. La nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano e' quella riportata nell'allegata cartografia composta di n. 8 tavole in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Lazio e i comuni di Roma e di Fiumicino.
2. La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente la precedente perimetrazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 1996 e ad esso allegata.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Il lotto occupato dalla «Casa Albero» dell'arch. Perugini, e' declassificato in zona di tipo 2, al solo fine di consentire la ristrutturazione, il recupero e il completamento dell'architettura esistente; il relativo progetto dovra' essere conforme al progetto originale per volumetrie e impianto vegetazionale, il quale non dovra' essere modificato nel numero degli individui e nelle specie presenti; in ogni caso dovranno essere conservate le specie arbustive e arboree di pregio.
 
Art. 3

1. L'area Fiumicino Centro, compresa tra il tracciato della vecchia stazione e la zona cosiddetta Cancelli Rossi, e' declassificata a zona di tipo 2, come da tavola n. 5 della cartografia allegata al presente decreto, al solo fine di consentirne la riqualificazione ambientale.
2. Il progetto di riqualificazione prevedera' la sostituzione della pavimentazione esistente con pavimentazione drenante senza impermeabilizzazioni del terreno e mediante reinverdimento e piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone e dovra' essere sottoposto al parere della commissione di Riserva.
 
Art. 4

1. L'area strettamente necessaria alla prevista realizzazione del Ponte di Maccarese declassificata a zona di tipo 2, successivamente alla sua precisa individuazione.
2. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvedera' alla sua delimitazione individuata cartograficamente sulla base del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'infrastruttura sottoposti al parere della commissione di Riserva.
 
Art. 5

1. Al fine di consentire per motivi di ordine pubblico l'adeguamento della strada Lungomare di Ponente di Fregene, una fascia di terreno ad essa parallela e adiacente per un'ampiezza di circa 2 metri e' declassificata a zona di tipo 2, successivamente alla sua precisa individuazione.
2. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvedera' alla sua delimitazione, individuata cartograficamente sulla base del rilievo topografico di tutta l'area interessata dall'intervento di adeguamento della strada (strada, marciapiedi, edifici, parcheggi, recinzione, zona tagliafuoco) e del relativo progetto definitivo che dovranno essere sottoposti dal comune di Fiumicino alla commissione di Riserva.
 
Art. 6

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 1996.
Roma, 24 ottobre 2013

Il Ministro: Orlando
 
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