Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 luglio 2013
Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, e, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, che, in deroga all'art. 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE e al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2003/33/CE, consente, in condizioni di adeguato contenimento e nel rispetto di determinati requisiti, di stoccare temporaneamente per piu' di un anno o permanentemente il mercurio metallico considerato rifiuto.
Vista la direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
Visto il decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281.
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'art. 35, comma 3, che, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, consente, fra l'altro, di recepire direttive dell'Unione europea di contenuto non normativo con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 luglio 2013.

Decreta:

Art. 1

Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del
Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1. All'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il punto 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico.
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti:
1. Il mercurio metallico e' stoccato separatamente dagli altri rifiuti.
2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantita' di mercurio stoccato.
3. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantita' totale del mercurio stoccato.
4. Il suolo del sito di stoccaggio e' rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta.
5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema antincendio.
6. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.»
2. All'allegato II, dopo il punto 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico.
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti:
1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze.
Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilita' di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema e' sottoposto a manutenzione annuale.
Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 6.
Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.
2. Tenuta di registri.
Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all'allegato 4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, e al precedente punto 1, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»
 
Art. 2
Modifiche agli allegati al decreto 27 settembre 2010 recante
definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica,
in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281.
1. Dopo l'allegato 4 al decreto 27 settembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, e' aggiunto il seguente:

«Allegato 4-bis

Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno, si applicano i seguenti requisiti:
1. Composizione del mercurio.
Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:
contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso;
assenza di impurita' suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
2. Serbatoi.
I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L);
i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi;
le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio;
il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume.
3. Procedure di ammissione.
Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformita' dei requisiti definiti nel presente punto.
Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
e' ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilita' sopra definiti;
i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi;
i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione;
i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
4. Certificato
Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue:
nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;
nome e indirizzo del responsabile del riempimento;
data e luogo del riempimento;
quantita' del mercurio;
grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurita', incluso il bollettino d'analisi;
conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio;
numero di identificazione dei serbatoi;
eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.»
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Orlando
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro della salute
Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 377
 
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