Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130
Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l'altro, stabilire le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158, S.O.
- Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno
2009, n. 85) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2010, n. 231.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del
Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in
materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
liberta' personale):
«Art. 18 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione
di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da
impiegare nelle attivita' del laboratorio centrale di cui
all'art. 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal
presente comma sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo del presente
comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di sessanta giorni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo,
attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da
determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai
contenuti di professionalita' richiesti; determinazione
delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di
carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta
l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in
relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di
professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche
e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali
di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera
avvengano mediante le medesime procedure previste per i
corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di
Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e
in particolare del comando presso altre amministrazioni,
dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle
incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi,
secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta
disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori
rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello
Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle
funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale
che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica
mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo
di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 162 del 2010::
«Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita'
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'art. 5 della
legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
in relazione all'art. 18 della medesima legge, i seguenti
ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia
penitenziaria:
a) ruolo degli operatori tecnici;
b) ruolo dei revisori tecnici;
c) ruoli dei periti tecnici;
d) ruoli dei direttori tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
tabella A di cui all'allegato I.
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del
regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi,
comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di
accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale
al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
citata legge n. 85 del 2009:
«Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA). - 1. (Omissis).
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.».
 
Tabella 1

(di cui agli articoli 10, 18, 21 e 24)

Materie di esame
A) Ruolo dei Direttori tecnici
A1) Profilo professionale Biologo
1^ prova scritta: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana.
2^ prova scritta: tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni forensi.
Prova orale:
materie delle prove scritte
ordinamento penitenziario
diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
elementi di informatica
lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo (a scelta del candidato).
A2) Profilo professionale Informatico
1^ prova scritta: sistemi operativi; infrastrutture di comunicazioni integrate; infrastrutture elaborative; infrastrutture applicative; linguaggi e metodi di sviluppo software; Web e internet; security;
2^ prova scritta: tecniche di produzione ed elaborazione di documenti progettuali; tecniche di gestione e pianificazione di progetto
Prova orale:
materie delle prove scritte
ordinamento penitenziario
diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato. B) Ruolo dei Periti tecnici
B1) Profilo professionale Biologo:
Prova scritta: biologia, microbiologia, chimica biologica
Prova orale:
materie della prove scritta
ordinamento penitenziario
elementi di diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
elementi di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.
B2) Profilo professionale Informatico:
Prova scritta: elementi di informatica; architettura dei sistemi di elaborazione; sistemi operativi; reti di elaboratori e protocolli di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.
Prova orale:
materie della prove scritta
ordinamento penitenziario
elementi di diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato. C) Ruolo dei Revisori tecnici
Prova d'esame:
cultura generale
nozioni di biologia forense
nozioni di ordinamento penitenziario
nozioni di diritto pubblico
nozioni di diritto e procedura penale
elementi di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato. D) Ruolo degli Operatori tecnici
Prova d'esame:
cultura generale
nozioni di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato e se prevista nel bando di concorso.
 
Tabella 2

(ai sensi dell'articolo 3)
Cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:
a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme.
3. Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo:
a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali;
b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;
c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacita' visiva;
d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;
e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:
a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;
c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:
a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;
c) le ernie viscerali;
d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico:
a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;
b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identita' di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalita'; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entita'.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.
13. Neoplasie:
a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.
14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'.
15. Altre cause di non idoneita': il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia penitenziaria.
 
Tabella 3

(ai sensi dell'articolo 4)
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli degli operatori tecnici e dei revisori tecnici:
a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita';
b) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
d) un comportamento sociale che evidenzi una capacita' di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della motivazione.
2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:
a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
b) una stabilita' emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;
c) delle facolta' intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita' di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.
3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici:
a) una evoluzione globale intesa come personalita' armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' direttiva e decisionale;
b) una stabilita' emotiva contraddistinta da una fiducia in se', equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficolta' ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;
d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.
 
Art. 2
Requisiti generali

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire;
e) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
f) eventuale abilitazione all'esercizio professionale, ove previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al ruolo.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - 1. - 2. - 3. - 3-bis. -
3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. - 5-ter. (Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. (Omissis).».
 
Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' per
l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria.

1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nell'allegata tabella 2.
 
Art. 4
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici, l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.
 
Art. 5
Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i vari profili professionali;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili nonche' il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
e) le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione;
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;
i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 reca:
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta' .».
 
Art. 6
Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando di concorso;
l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.
5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia necessaria secondo le vigenti disposizioni.
7. L'Amministrazione non e' responsabile nei casi di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Note all'art. 6:
- Per i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda
nelle note all'art. 5.
 
Art. 7
Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza e precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base al disposto del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, si veda nelle note
all'art. 5.
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del citato
decreto legislativo n. 162 del 2010:
«Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice
perito). - 1. (Omissis).
2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, il personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno
tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il
concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave
della deplorazione. I posti riservati non coperti sono
conferiti secondo la graduatoria del concorso.
3.- 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del
citato decreto legislativo n. 162 del 2010:
«Art. 26 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1.
- 2. (Omissis).
3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, il personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno
tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il
concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave
della deplorazione. I posti riservati non coperti sono
conferiti secondo la graduatoria del concorso.
4. - 5. - 6. (Omissis).».
 
Art. 8
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facolta' di scelta se effettuare i predetti accertamenti subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, nominata con decreto del Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e 5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 120 del
citato decreto legislativo n. 443 del 1992:
«Art. 106 (Commissioni per gli accertamenti psicofisici
ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo
agente e allievo ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai
rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a
prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo
sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico, che la
presiede, e da quattro medici incaricati del servizio
sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2
dell'art. 121.
4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono
sottoposti alle prove attitudinali da una commissione
composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione
penitenziaria che la presiede, da due funzionari di
qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di
selettore e da due psicologi o medici specializzati in
psicologia, individuati ai sensi del secondo comma
dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero
delle mille unita', le commissioni di cui al presente
articolo possono essere integrate di un numero di
componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni
sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.».
«Art. 120 (Norma transitoria). - 1. Fino alla
istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri
di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed
attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del
Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati
dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero
dei candidati, anche dopo il superamento della prova
d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per
gli aspiranti ispettori.
2. Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria
puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate
di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche'
di personale qualificato, secondo la disciplina di cui
all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
 
Art. 9
Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle mille unita' per ciascun profilo professionale messo a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte.
2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d'esame. I quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un archivio informatico dell'Amministrazione.
3. La prova di cui al comma 1, puo' essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e puo' essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati.
4. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
5. Nei concorsi indicati al comma 1, e' ammesso a sostenere le successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonche', in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
 
Art. 10
Modalita' di predisposizione dei quesiti

1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 9, comma 2, viene inserito, per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dalla direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria, che puo' avvalersi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del Direttore generale.
 
Art. 11
Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche' le sedi in cui essa avra' luogo, sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie materie.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 
Art. 12
Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso.
 
Art. 13
Esclusione dai concorsi

1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Direttore generale.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da
una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o
non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il consiglio di amministrazione.».
 
Art. 14
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori tecnici, e' nominata con decreto del Direttore generale.
2. La Commissione si compone di un presidente scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro funzionari dell'Amministrazione, di cui uno con competenze informatiche.
3. La commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere, se il bando di concorso prevede l'accertamento di una lingua straniera.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 15
Prove d'esame

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e della lingua straniera scelta dal candidato, se prevista dal bando.
2. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
5. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
7. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 
Art. 16
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 17
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti e da quattro funzionari dell'Amministrazione.
2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un funzionario informatico dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 18
Prova d'esame

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2. Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica.
4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.
6. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
7. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
8. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
9. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
 
Art. 19
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria di merito, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 20
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei periti tecnici del Corpo e' nominata con decreto del Direttore generale.
2. La commissione e' composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente, e da quattro membri, dei quali due scelti tra i funzionari dell'Amministrazione e due tra esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso, anche esterni all'Amministrazione.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 21
Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della preparazione culturale e professionale necessarie ad assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.
4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale di biologo, e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sette decimi.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
9. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
 
Art. 22
Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito finale secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva tante graduatorie finali, quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 23
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, e' presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, con funzioni di presidente, ed e' composta da:
a) un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;
b) tre esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.
2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 24
Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati che concorrono per l'accesso al ruolo di biologo, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei.
5. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa.
6. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno ventuno trentesimi.
 
Art. 25
Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
a1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre;
a2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre.
B) titoli professionali, fino a punti 9:
b1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
 
Art. 26
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La commissione forma le graduatorie di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione finale riportata dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 27
Bando di concorso

1. I concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
f) le materie oggetto della prova d'esame;
g) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame;
h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
i) il diario della prova di esame, con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario della suddetta prova. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Note all'art. 27:
- Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
vedi note all'art. 5 del presente regolamento.
 
Art. 28
Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 28, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione, sono dirette alla Direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento.
3. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono sottoposti esclusivamente all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.
4. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione stabilisce le modalita' e i tempi della convocazione dei dipendenti agli accertamenti di cui al comma 3.
 
Art. 29
Requisiti

1. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici in possesso dei titoli previsti per l'accesso al ruolo al quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli operatori tecnici e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico.
 
Art. 30
Esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso.
2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' altresi' escluso dal concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore generale.
4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso dei medesimi.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957:
«Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso
dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.».
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
 
Art. 31
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 17.
 
Art. 32
Prove d'esame

1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica e professionale del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
2. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.
 
Art. 33
Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21;
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 12;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 8;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, fino a punti 6.
Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonche' gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacita' tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purche' inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;
e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6.
Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 14.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
 
Art. 34
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo.
3. Al termine del concorso il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base del punteggio derivante dalla somma di cui al comma 1.
4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 35
Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 Giustizia, registro n. 8 foglio n. 355
Note all'art. 35:
- Per il decreto legislativo n. 443 del 1992, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487, si veda nelle note all'art. 5.
 
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