Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERA 25 settembre 2013
Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente «Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori». (Delibera n. 35).


IL CONSIGLIO

Visto l'art. 40, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi "CEL") da parte delle stazioni appaltanti;
Visto l'art. 8, comma 7, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi "Regolamento") per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita', i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore;
Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell'attivita' di attestazione rilevano l'esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice;
Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico;
Vista la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale, nel fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori utilizzabili ai fini della qualificazione, prevede che "Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione";
Viste le previsioni normative di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica. n. 34/2000, abrogato in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ove era previsto che "I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio";
Considerata l'esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere piu' trasparente il processo di gara;
Ritenuto pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare attuazione all'art. 83, comma 7, del Regolamento, a parziale rettifica della delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque integralmente ribaditi e confermati, ad eccezione delle modifiche di cui alla presente delibera;

Delibera
di sostituire il punto 5. della deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione della seguente formulazione:
5. E' ammessa la possibilita' dell'utilizzo in sede di attestazione di certificati gia' rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicita' degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati.
Roma, 25 settembre 2013

Il Presidente
Santoro
Il Consigliere relatore
Berarducci

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 ottobre 2013

Il Segretario
Esposito

 
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