Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilita' della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 12 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati che, tra l'altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla Commissione;
Sentita la Commissione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 442

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998, n. 442, concernente il regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.»;
b) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se e' assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessita' provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
c) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.»;
d) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con il fondo economale interno si puo' provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.»;
e) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attivita' della Commissione. Il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.»;
f) all'articolo 20, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
h) all'articolo 25, il comma 3 e' abrogato;
i) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;
l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;
m) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, della
citata legge n. 146 del 1990:
" 5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito
a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione." .
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1998, n. 442 (Norme per l'amministrazione e la contabilita'
della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n.
298, S.O.
La legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed
integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia
di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 17, 19, 20,
25, 28, 36 e 37 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 442 del 1998, come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 6. Articolazione del bilancio.
1. Le entrate del bilancio di previsione sono
classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
Titolo II - Entrate in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
3. L'unita' elementare del bilancio e' l'unita'
previsionale di base, con un unico centro di
responsabilita' amministrativa.
4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite,
secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica
denominazione, individuati con deliberazione della
commissione su proposta del coordinatore generale.
5. Le spese non possono superare, nel loro complessivo
importo, le entrate.»
«Art. 8. Istituti di flessibilita'.
1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione e'
iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le
spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento
delle spese correnti.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono
proporsi solo se e' assicurata la copertura finanziaria. Le
variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul
fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione
previo parare del collegio dei revisori dei conti. In caso
di necessita' provvede il coordinatore generale, con atto
da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima
adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte,
dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del
coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal
funzionario preposto al servizio finanziario.
3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui
all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo,
viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in
corso, con deliberazione della commissione.
4. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono
allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale
si riferiscono.»
«Art. 17. Fondo economale interno.
1. La commissione con propria deliberazione puo'
istituire un fondo economale interno. L'incarico di
cassiere e' conferito a favore di un proprio dipendente.
2. Il fondo puo' essere dotato all'inizio di ciascun
anno finanziario, con determinazione del presidente, di un
importo pari a 6000 euro, reintegrabili durante
l'esercizio.
3. Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il
cassiere presenta al coordinatore generale di cui
all'articolo 19, comma 1, le note documentate delle spese
sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai
corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate
con mandati emessi a suo favore.
4. Con il fondo economale interno si puo' provvedere al
pagamento delle spese di funzionamento per un importo non
superiore a 500 euro.
5. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese
di viaggio e di indennita' di missione e per le spese di
rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi
tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di
tesoreria.»
«Art. 19. Attivita' di gestione e di tesoreria.
1. Su proposta del presidente, la commissione, con
deliberazione approvata dai due terzi dei componenti,
nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui
all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un
coordinatore generale , scelto tra i dirigenti della
pubblica amministrazione con pluriennale esperienza
gestionale di strutture pubbliche , ovvero tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le
funzioni di amministrazione e di gestione dell'attivita'
della Commissione. Il coordinatore generale,qualora sia
dipendente pubblico, viene collocato in comando, in
aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti. cui attribuire le funzioni di
amministrazione e di gestione dell'attivita' della
commissione.
2. In mancanza del coordinatore generale, le relative
funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente
regolamento, sono esercitate dal presidente o da un
commissario da questi delegato.
3. Con provvedimento del presidente, sentita la
commissione, e' nominato un funzionario delegato, scelto
tra gli impiegati in servizio presso la commissione con
qualifica funzionale non inferiore alla settima o tra gli
esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura
contabile attinenti alla gestione finanziaria e alle
relative attivita' amministrative della commissione.»
«Art. 20. Pagamento delle spese.
1. Verificata la legalita' della spesa, la regolarita'
della documentazione e della liquidazione, l'esatta
imputazione al bilancio e la disponibilita' dei fondi sul
relativo capitolo, il coordinatore generale o il
funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di
spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco
numerato progressivamente, all'istituto incaricato del
servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea
comunicazione al creditore.
2. Il pagamento delle spese e' ordinato mediante
l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine
progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale
ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,
dal funzionario preposto al servizio finanziario. o da un
commissario appositamente incaricato e dal coordinatore
generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal
funzionario delegato.
4. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni:
esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice
meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo
di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale
del creditore ove non trattasi di personale dipendente,
causale del pagamento, importo in cifre e in lettere,
modalita' di estinzione del titolo, data e luogo di
emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi.
5. I mandati debbono essere scritti con chiarezza,
senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di
errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia
piu' conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne
un altro.
6. I mandati di pagamento sono cronologicamente
registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari
di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti
quelli che si riferiscono alla competenza da quelli
relativi ai residui.
7. La documentazione della spesa e' allegata al
relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed e'
conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8. Possono essere emessi mandati di pagamento
collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo
distintamente a favore di diversi creditori.
9. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si
applicano le disposizioni previste per le amministrazioni
dello Stato.»
«Art. 25. Stipulazione dei contratti.
1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore
generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
funzionario preposto al servizio finanziario.
2. Il contratto e' sottoscritto anche mediante scambio
di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, entro
trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
3. (abrogato).»
«Art. 28. Consegnatario e cassiere.
1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono
affidate dal coordinatore generale a funzionari in
servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione
di consegnatario e di cassiere.
2. E' consentito affidare gli incarichi di
consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario,
nonche' al funzionario delegato.
3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche
designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore,
incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di
impedimento temporaneo.»
«Art. 36. Verifiche di cassa.
1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una
volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il
funzionario responsabile del servizio finanziario, una
verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere,
un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di
cambiamento della gestione.
2. Oltre alla constatazione del denaro, la verifica
deve estendersi a tutti i valori affidati al cassiere.»
«Art. 37.Norma di salvaguardia.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Si
applicano, altresi', le diposizioni attuative dell'articolo
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
 
Art. 2
Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), non si applicano fino alla scadenza dell'incarico di coordinatore generale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 299
 
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