Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di
servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto (( dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, )) adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore (( al 50 per cento )) del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
(( 4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. ))
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, (( non puo' essere superiore,per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 )) cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
(( 5-bis.Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis. ))

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale.
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8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (( dispongono almeno una volta all'anno )) visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
(( 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. ))
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche' principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2012, n. 302, s.o., come modificato dalla presente
legge:
"143. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate";
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.:
"2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia,
con il trasferimento delle relative risorse finanziarie
sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare
espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a
1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni";
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria", convertito con
modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 164 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) pubblicata nella Gazz. Uff. 16
luglio 2011, n. 164:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e
limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di
ridurne numero e costo";
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013,
n. 80:
"Art. 46 (Violazione degli obblighi di trasparenza -
Sanzioni)
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile";
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
"Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O;
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992,
n. 64, S.O:
"Art. 6. (Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile)
1. All'attuazione delle attivita' di protezione civile
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di
ricerca scientifica con finalita' di protezione civile,
nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di
protezione civile possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresi', all'attivita' di protezione
civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato
civile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni di cui al comma 1 nonche' le imprese
pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con
informazioni utili per le finalita' della presente legge,
sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione
civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di
segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla
sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione
di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile e'
istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la
gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema
informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo
9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18
maggio 1989, n. 183 , al fine dell'interscambio delle
notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400";
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2009, n. 303, S.O:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre"
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.:
" 7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91,
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145, reca:
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili";
- Il d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196, reca: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza";
- Il d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O, reca: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione";
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti) pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno
2013, n. 150, come convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti) pubblicata nella
Gazz. Uff. 22 agosto 2013, n. 196:
"Art. 10-bis (Disposizioni concernenti gli enti di
diritto privato)
In vigore dal 23 agosto 2013
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia' previste dalla legislazione vigente, gli enti di
previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine
di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani
professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e
di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di
crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi
di gestione attraverso forme associative destinando le
ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare
in favore dei propri iscritti e per le finalita' di
assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i risparmi
aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione
della spesa sostenuta per consumi intermedi nel rispetto
dell'equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere
destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito
dei professionisti e agli interventi di assistenza in
favore degli iscritti.
3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso
l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al
fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti
nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori
risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attivita'
professionale anche nelle forme societarie previste
dall'ordinamento vigente."
- Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
"I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";
- Si riporta il testo dell'art.. 117, terzo comma,
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato";
 
Art. 2
Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della
spesa anche in materia di personale

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, (( l'alinea )) e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, (( previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, )) avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita':»;
2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2016 )) »;
3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2013 )) »;
4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;
5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over».
(( 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonche' delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. ))


3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
(( 5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011. ))

6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1o gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore.
(( 8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6».
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))

9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, (( senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato. ))

10. A decorrere dal 1o gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo (( 30 marzo )) 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, (( e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo )) sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.».
(( 11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «alla Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

b) le parole: «ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse. ))

12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3 unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
(( 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Dipartimento della funzione pubblica,».
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalita' interne comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa e' finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di docenza e di ricerca scientifica».
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «acquisita presso» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita esclusivamente attraverso».
13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' abrogato. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1, 11 e 12
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini),
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni)
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi";
"11 Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita'";
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148; (
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale";
"12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico";
- Si riporta il testo dell'articolo 14, il comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O, come modificato
dalla presente legge:
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilita', nonche' quelle disposte a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo
necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita'
finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn
over";
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 505,
penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) pubblicata
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O:
"1. 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di
cui all' articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma
5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di
personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie
politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione
di cui alla presente legge. Il presente comma non si
applica agli organi costituzionali.";
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254,
S.O:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
"Art. 4. (ciclo di gestione della performance)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui
all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola
nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle
risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di
eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.";
- Si riportano i commi 1, 2, e 3 dell'art. 14, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
"1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio (37), anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (39) (40) . A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti
a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.";
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
"2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, il
presente decreto determina le procedure e le metodologie di
esecuzione delle inchieste di sicurezza, prevedendone la
tempistica e le relazioni tra tutte le parti coinvolte
ovvero interessate nonche' le modalita' a cui attenersi per
lo studio e lo sviluppo delle tecniche investigative e di
valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine di
delineare proposte di modifica della normativa tecnica
rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali
di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita
umana in mare nonche' di protezione dell'ambiente marino e
costiero";
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 3, 4 e 14,
lett. a) e e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici) pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito in legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici) pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18."
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'."
"14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 201:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
Omissis
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio"
- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
147, S.O) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.:
"1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014
il personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare
raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo
richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, lett.
a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
2012, n. 189, S.O.:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita'";
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 e comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.:
"Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni)
"1 Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi";
"10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente";
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2012, n. 302, S.O:
"406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e'
prorogato al 28 febbraio 2013";
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. (
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi".
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O:
"2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.";
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1-octies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dalla presente legge :
"1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di
servizio di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e'
prorogato, fino al 31 dicembre 2015, nella composizione in
atto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
"Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2";
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.(Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2009, n. 303, S.O:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre"
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O, come modificato dalla presente
legge:
"Articolo 60 (Controllo del costo del la come
modificato dalla presente legge voro)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica elabora, altresi', un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di
programmazione. La mancata presentazione del conto e della
relativa relazione determina, per l'anno successivo a
quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI),
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende che
producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui
all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente
ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo
27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di
verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie
verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di
Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo
di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,
o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni
ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei
dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte
di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti
e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione
interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle
eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio
delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed
hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, lett.
a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
2012, n. 189, S.O.:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita'";
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 8,
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.:
"8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale statale secondo i principi di efficienza,
razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste
di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed
in grado di generare ricadute positive sul turismo e
sull'economia del Paese, nonche' in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i
beni e le attivita' culturali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra
evidenziate, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' autorizzato per gli anni 2012 e 2013
all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante
l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel
limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite
dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle
facolta' assunzionali del predetto Ministero, per i
medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali procede alle suddette
assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle
strutture centrali e periferiche e ove necessario anche
attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri."
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quinquies, comma
2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231:
"2. Per lo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato
un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 36 deldecreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
2, del medesimo decreto legislativo";
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti per la
crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,
S.O. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese.) pubblicata nella Gazz. Uff. 11
agosto 2012, n. 187, S.O, come modificato dalla presente
legge:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di
indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai membri del
Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale
italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non
spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita'
comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro
partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo
statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina,
le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato
di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei
revisori dei conti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 97, comma 1, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) Pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2011, n. 22, come modificato dalla
presente legge 6, :
"Art. 97 (Consultazione della banca dati)
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia,
la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita'
di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2,
del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163",
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
100, S.O:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici)
1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7
del presente codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'
stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in
relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della
documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il
possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il
possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni
appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni
previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei
requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che
detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti
di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione
dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita'
previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i
dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso
dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente
decreto."
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazz.
Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326
pubblicata in Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O:
"7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca";
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.)
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio";
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.:
"10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.";
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 8,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre
2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.),
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione) convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.:
"8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
Omissis
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo".
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
"6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione, nonche' di docenza e di
ricerca scientifica";
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
((Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
100, S.O), come modificato dalla presente legge :
"1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l'Autorita' dall'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i
dati previsti dall'articolo 7 del presente codice";
 
Art. 3

Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle
societa' partecipate

(( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, )) per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, (( sino al 31 dicembre 2015 )), il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. - 7. (( (Soppressi) )).
(( 7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:
"1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 30 settembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita')
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano
le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428.".
 
(( Art. 3-bis
Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le societa', ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le societa' e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attivita' contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di
contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
(( a-bis) al medesimo comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato; ))
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
(( 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3- quinquies . A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3- sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3- quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. ))

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di (( entrata in vigore )) del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al (( 31 dicembre 2016 )).
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. (( I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica )). Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro il 30 marzo 2014, )) nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e (( fino al 31 dicembre 2016, )) al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. (( Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando )). Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali (( relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 )), anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili (( per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 )) a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
(( 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituire dalle seguenti: «per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,».
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «siano in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «siano in effettivo servizio».
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ))

7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 (( sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione )), tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri (( che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi familiari )). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e (( fino al 31 dicembre 2016 )), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (( riferita agli anni dal 2013 al 2016 )), prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia (( e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )), i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di (( pubblicazione della legge di conversione del presente decreto )), almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili (( e ai posti in dotazione organica vacanti )), indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque (( non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ))

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e (( tenuto conto )) dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle (( professionalita' del Servizio sanitario nazionale )), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (( Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. )) Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
(( 10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) . - 1 . I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater . Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10- sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012, 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
10- septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". ))

11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli (( enti locali )), le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al (( comma 13 )), il comune dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al (( primo periodo del presente comma )), relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
(( 16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l'assenza e' giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso e' giustificato»;

b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «, anche in ordine all'orario,»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unita' di personale da assumere e' stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Articolo 36 (Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile)
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo
n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto
legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per
prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni
pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti
per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e
degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche
amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2003, n. 299, S.O.:
"61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.".
- Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, pubblicato nella Gazz. Uff. 9
ottobre 2001, n. 235:
"Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES".
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge :
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146:
"Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70. Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento
del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive."
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della
pubblica amministrazione e' comunque subordinato
all'espletamento di procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le
procedure di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono
ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'
articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2012, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi
livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la
salvaguardia della trasparenza e della correttezza del
sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia
del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative
della presente legge e delle connesse disposizioni in
materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal
fine anche avvalendosi, per il personale in effettivo
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, delle facolta' di cui
all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalita' di
selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli
fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si
applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma
4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e' soppresso.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 agosto 2013, n. 204:
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici. Le procedure
selettive di cui al presente comma possono essere avviate
solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a
quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite
in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per
assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette
risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali), pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e
stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto siano in effettivo servizio, possono
essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a
quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da
due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della CONSOB.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di
cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste
dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla
data del 29 settembre 2006.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n.
125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999,
n. 144), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della
delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazz. Uff. 27
agosto 1997, n. 199:
"1. I lavori di pubblica utilita' sono attivati nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo
rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.
Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31
agosto 1997.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n.
51, S.O.:
"16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici)
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu'
regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione
secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9. ...".
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196),
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5:
"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita'
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:
"9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2005, n. 302, S.O.:
"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S),
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
le universita' e le scuole superiori ad ordinamento
speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli
enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita', fatta eccezione per quelli finanziati con le
risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in
tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo), pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema
di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo), pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 luglio 2013, n. 168:
"4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli
asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti
comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale educativo e scolastico, sottoscritti per
comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza
con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o
rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga
all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i
periodi strettamente necessari a garantire la continuita'
del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto
dei vincoli stabiliti dal patto di stabilita' interno e
della vigente normativa volta al contenimento della spesa
complessiva per il personale negli enti locali.
L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo
periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, si applica anche per i contratti a tempo
determinato di cui al presente comma.
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato
al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura), pubblicata nella Gazz. Uff. 3
marzo 1999, n. 51:
"1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato,
nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun
anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per
ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo
2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre
2001, n. 235:
"4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del medesimo Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1983, n.
310:
"12. Per l'effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.".
"Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183),e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19
ottobre 2012, n. 245:".
- Si riporta l'epigrafe della legge 7 dicembre 2000, n.
383, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300:
"Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Disciplina delle
associazioni di promozione sociale.".
- Si riporta l'articolo 3, comma 3, del citato decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
"3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente
nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le
risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonche'
escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa
per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e destinate ai
Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata
dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato
centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti
anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello
che sara' approvato per il ,2012, il 2013 e il 2014 e per
le esigenze del bilancio di previsione 2013 e 2014, nonche'
ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o
anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidita' per
spese obbligatorie e inderogabili.".
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati il
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto
salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Fino alla predetta data si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005.
Restano ferme per gli anni 2012, 2013 e 2014 le
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del
bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per
gli anni 2012, 2013 e 2014, nonche' per quanto riguarda
l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del
predetto comma, di competenza dell'anno 2011.".
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff.
21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), pubblicata nella Gazz. Uff. 20
agosto 2013, n. 194, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini
e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi
accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di
certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale
previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma,
secondo linee guida approvate con decreto del Ministro
della salute, su proposta della Federazione nazionale degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il
Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita), pubblicato nella Gazz. Uff. 20
luglio 2013, n. 169:
"Art. 3 (Definizione di attivita' sportiva non
agonistica. Certificazione)
1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche
quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle
attivita' parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI,
da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano
considerati atleti agonisti ai sensi del decreto
ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi
studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attivita' sportive non agonistiche
si sottopongono a controllo medico annuale che determina
l'idoneita' a tale pratica sportiva. La certificazione
conseguente al controllo medico attestante l'idoneita'
fisica alla pratica di attivita' sportiva di tipo non
agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri
assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport
su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della
pressione arteriosa e l'effettuazione di un
elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli
standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di
patologie croniche e conclamate e' raccomandato al medico
certificatore di avvalersi della consulenza del medico
specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio
clinico, dello specialista di branca.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-bis,
del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
come modificato dalla presente legge:
"4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4,
comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'
articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente
ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il
diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di
stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli
enti locali la spesa per il personale e il regime delle
assunzioni, anche al relativo personale educativo e
scolastico".
- Si riporta il testo dell'articolo 114, comma 5-bis,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali
e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A
tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o
nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette
aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si
applicano le disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti
indicati ai periodi precedenti. Sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per
l'infanzia, culturali e farmacie.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), pubblicato nella Gazz. Uff. 26
aprile 2013, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE), pubblicata nella Gazz. Uff. 25
giugno 2013, n. 147:
"6-ter. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, il comune dell'Aquila e' autorizzato alla proroga
o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo
determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla
base della normativa emergenziale ed in servizio presso
l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche in deroga alle vigenti normative limitative delle
assunzioni a tempo determinato in materia di impiego
pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del
personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La
proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo
determinato sono autorizzati con termine finale definito
entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative
esigenze emergenziali di personale. Per tale finalita' e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per
l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio
speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio speciale
dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo
di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in
condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei
comuni del cratere, sentito il parere del titolare
dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o
rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati in forza delle ordinanze
emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo
periodo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2010, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata nella
Gazz. Uff. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O.:
"3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'
articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all' articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo' stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di
euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia
dell'Aquila e di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre
2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai
due terzi della pianta organica, possono stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,
2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione
di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino
al limite di quattro quinti della pianta organica e nel
rispetto delle condizioni prescritte dal patto di
stabilita' interno, fatto comunque salvo il limite del 40
per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa
corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto
del patto di stabilita' interno. Alla compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1
milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in
termini di sola cassa, del fondo di cui all' articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011 n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazz. Uff. 14
novembre 2011, n. 265, S.O.:
"45. Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura.
L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra i 10
ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale
ed agli enti locali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali e gli enti pubblici non
economici, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio
delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede
di approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, secondo i
rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 55-septies, comma
5-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dalla presente legge:
"5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le
assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e
2012». L'individuazione dei limiti avviene complessivamente
su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole
camere di commercio delle unita' di personale da assumere
e' stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo
economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita
commissione, costituita senza oneri presso il medesimo
Ministero, composta da cinque componenti: due in
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei
quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza
del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed uno in
rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del
periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.".
 
(( Art. 4-bis
Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011,
riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di
emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita'

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-quater,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative. Differimento di
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative),
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le disposizioni
dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non
trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che
maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva
entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianita'
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento
degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria, nonche' per la
donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, per i congedi parentali di maternita' e paternita'
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005,
n. 251:
"1. I donatori di sangue e di emocomponenti con
rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle
tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal
lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la
donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155.".
- Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile
2001, n. 96, S.O.:
"Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il
Fondo di cui all' articolo 1, comma 417, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della somma di 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".
 
Art. 5

Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione
della performance

(( 1.- 2. (Soppressi).
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).
4. (Soppresso).
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica ». ))

6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione),
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265:
"Articolo 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione).
(omissis)
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 13 (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche).
(omissis)
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 34-bis (Autorita' nazionale anticorruzione).
1. (abrogato)
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla
base di intese con il Ministro dell'economia e delle
finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri
di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti
relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui
redditi. La Commissione, agli stessi fini, puo' richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. (abrogato)".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 13 (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche).
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui
all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo
della Commissione di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4."
 
Art. 6

Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle
concessionarie autostradali

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi' affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
(( 3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato dal predetto decreto». ))

4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, (( l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato )) anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e (( dal suo funzionamento )), nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite (( all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato )) a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'(( Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse )), assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto (( operativo-logistico, )) economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;».
(( 4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «di cui al medesimo comma 5» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferito». ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle forze di polizia), pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 gennaio 1992, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 5 (Servizi in aree aeroportuali non
richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia).
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita'
doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento
attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali
dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo
esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con
proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti
funzionali, gli ambiti funzionali e le modalita' per
l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i
requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche
funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione
ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento
delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica
sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere
che siano attuate da parte del concessionario particolari
misure di controllo.
4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n.
425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite
dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" .
4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono
essere altresi' affidati al gestore aeroportuale, da parte
dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale
e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il
possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle
aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di
qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati
ed il possesso delle previste autorizzazioni, che,
attraverso varchi diversi da quelli interni alle
aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il
controllo dei veicoli che, muniti delle previste
autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del
sedime aeroportuale per il cui accesso e' richiesta
l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti
secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per
la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione
della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di
sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo
di cui al comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le
esigenze locali e con le modalita' stabilite dai Comitati
di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre
forze di polizia previste dal locale dispositivo di
sicurezza."
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 2010, n. 125, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico).
(omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di formazione
lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno
2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai
precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa
sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 25 (Misure urgenti di settore in materia di
infrastrutture e trasporti).
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'
di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
procede alla individuazione delle unita' di personale
trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche'
alla individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano,
per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa
gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive
dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al
presente comma, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
numero di unita' di personale individuato nella predetta
area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come
individuato dal predetto decreto.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come modificato dalla
presente legge:
Articolo 37. (Liberalizzazione del settore dei
trasporti).
(omissis)
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante per la concorrenza ed il
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante per la
concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con
atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l'atto si intende approvato.
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative),
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 11 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti).
(omissis)
5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso
di mancata adozione, entro il predetto termine, dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5 nonche' alle altre
strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di
concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a
dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area
dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area
dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di
posti corrispondente alle unita' di personale trasferito.
(omissis)."
 
Art. 7
Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro
carcerario, nonche' di interpretazione autentica.

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere, (( anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, )) a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. (( Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del programma di protezione )) ».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalita' e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocita', uno o piu' convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attivita' delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»;
b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, (( strumentali )) e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. (( Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo. ))
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.».
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito.
(( 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza».
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonche' gli atti compiuti nella sua vigenza.
9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta».
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane Spa e a tutte le societa' nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attivita' di corriere espresso. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, n. 14
(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella
Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 16-ter (Contenuto delle speciali misure di
protezione).
1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo
speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva
cessazione del pericolo per se' e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione
della protezione, volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in
alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione
dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della
definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione
dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla
cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita' di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a
titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in
deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle
professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento
proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla
effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
relazione al quale i soggetti destinatari delle misure
hanno reso dichiarazioni.
2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera
e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti
nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A
tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto
al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n.
407, in materia di vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro
dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10,
comma 2, sono stabilite le relative modalita' di
attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle
persone interessate. Con il medesimo decreto sono
espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del
diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale
programma di protezione, anche in relazione alla qualita'
ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle
cause e modalita' della revoca del programma di protezione
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'
curato da un amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata
esperienza."
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89
(Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 1-ter (Commissioni sanitarie).
1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a
stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad
ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche
attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche
incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo
personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in
cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. Per la composizione e le per le modalita' di
funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima
e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui
al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento
militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ferme restando le funzioni di presidente della
Commissione assunte da un appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i
riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle
commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche'
nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni
sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La
competenza territoriale delle commissioni, nonche'
l'organizzazione delle stesse e le modalita' per l'avvio
delle attivita', sono definite con decreto del capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al
comma 1.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
ultimo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n.
68, S.O.:
"Articolo 1 (Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5
marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971,
n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di
cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge
20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e'
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'."
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999,
n. 68, S.O.:
"Articolo 7 (Modalita' delle assunzioni obbligatorie).
(omissis)
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 4-quater e
4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre
2001, n. 235:
"Articolo 5 (Scadenza del termine e sanzioni
Successione dei contratti).
(omissis)
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
(omissis)
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro."
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti), pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 3.
1.Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito di imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), pubblicato nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2012, n. 302, S.O.:
"Articolo 1.
(omissis)
34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di
rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla
normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello
Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a
decorrere dall'anno 2013.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 1, della
legge 1º aprile 1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicato
nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 83 (Sindacati della Polizia di Stato).
I sindacati del personale della Polizia di Stato sono
formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla
Polizia di Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza,
e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella
direzione dei servizi o nei compiti operativi.
(omissis)."
- Si riporta l'epigrafe della legge 21 agosto 1950, n.
698, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207:
"Legge 21 agosto 1950, n. 698. Norme per la protezione
e l'assistenza dei sordomuti".
- Si riporta l'epigrafe della legge 13 aprile 1953, n.
337, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1953, n. 109:
"Legge 13 aprile 1953, n. 337. Disposizioni a favore
dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
- Si riporta l'epigrafe della legge 23 aprile 1965, n.
458, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1965, n. 128:
"Legge 23 aprile 1965, n. 458. Attribuzione di
personalita' giuridica pubblica all'Unione generale
invalidi civili".
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, della
legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore
delle associazioni nazionali di promozione sociale),
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1998, n. 297:
"Articolo 5 (Disposizioni per il coordinamento con le
finalita' del Fondo nazionale per le politiche sociali).
(omissis)
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' ripartito
secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) previsione di requisiti soggettivi delle
associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul
territorio nazionale e da assicurare la piu' ampia
partecipazione degli associati;
b) assegnazione del finanziamento in base al programma
di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione
alla funzione sociale effettivamente svolta;
c) garanzia di un sistema di controlli tale da
consentire la verifica delle attivita' svolte a favore
degli associati;
d) previsione della trasmissione di una relazione
annuale al Parlamento da parte del Ministro per la
solidarieta' sociale relativa al perseguimento dei fini
istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del
finanziamento. La relazione da' conto:
1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna
associazione;
2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione
nella gestione finanziaria precedente;
3) dei progetti e delle attivita' svolte da ciascuna
associazione a favore degli associati.
(omissis)."
- Si riporta l'epigrafe della legge 19 novembre 1987,
n. 476, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1987, n.
275:
"Legge 19 novembre 1987, n. 476. Nuova disciplina del
sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi
alle associazioni combattentistiche".
- Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n.
254, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro).
(omissis)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di
lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge
regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al
comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo'
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di
cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui
al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le
spese per la loro effettuazione sono poste a carico del
datore di lavoro.
(omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71
(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero), pubblicato nella Gazz.
Uff. 2 dicembre 1993, n. 283:
"Articolo 6 (Rapporti giuridici).
(omissis)
8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il
personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici
i contributi a proprio carico nella misura stabilita
dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del
trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato del
2,50 per cento.
(omissis)."
 
Art. 8

Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, (( approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. ))
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di (( euro 1.003.130 )) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 (( e di euro 40.826.681 )) a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata (( non oltre il 31 dicembre 2016 )) l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1o gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge (( 20 giugno 2012 )), n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 (( e a euro 73.127.182 )) a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».
7. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, )) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
(( 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art 4-ter del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142:
"1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il
termine della validita' della graduatoria relativa alla
procedura selettiva, per titoli ed accertamento della
idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747
del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il
termine della validita' della graduatoria relativa al
concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto
con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
90 del 18 novembre 2008."
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80:
"1. Il personale volontario puo' essere richiamato in
servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o
catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo (4);
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei
quali il personale volontario sia numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14, della
legge 12 novembre 2011, n. 183:
"14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di idoneita' psicofisica ed attitudinale richiesta per il
reclutamento del personale volontario di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico
degli interessati."
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 6-bis e
6-ter, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80:
"«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del
codice della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228:
"8. Rapporto di sicurezza.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il
gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (17).
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'articolo 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi
previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui
all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del
piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti
(18).
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche (19).
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente
articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare
il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una
versione del rapporto di sicurezza, priva delle
informazioni riservate, da trasmettere alla regione
territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al
pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni."
- decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 aprile 2001, n.
80, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 di cui si riporta il
testo:
"1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche
con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui
all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene
esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono
acquisite dal Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure semplificate di
prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1;
fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998 (49).
3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione
del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di
cui all'articolo 21, comma 1, agli organi competenti
perche' ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle
procedure relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia
di valutazione di impatto ambientale;
b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
420;
c) dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n . 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) dall'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.".
 
(( Art. 8-bis
Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7»;
3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperienza internazionale, »;
2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166».
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ))

Riferimenti normativi

- Il d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22
settembre 1989, n. 222:
- Si riporta il testo del al secondo periodo del comma
1 dell'articolo 7, comma 2, d.lgs. settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400),
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222, come
modificato dalla presente legge:
"7. (Obbligo di fornire dati statistici)
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
richiesti per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13 con
delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del
Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui
all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,
finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la
cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o
significativita' ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del
bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli
oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675..
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto";
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del d.lgs.
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto
1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
1989, n. 222, come modificato dalla presente legge:
"Articolo 13 (Programma statistico nazionale)
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico
affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi
obiettivi sono stabiliti nel programma statistico
nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici
predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del
presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni
comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle
quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7,
e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai
fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le
unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articol o
7 .
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. Il programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione"
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del d.lgs.
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto
1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
1989, n. 222:
"Articolo 16 (Presidente)
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica,
scelto tra i professori ordinari in materie statistiche,
economiche ed affini con esperienza internazionale, e'
nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal
Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina e'
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Egli ha la legale rappresentanza.
2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di
competenza del comitato di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 nei casi di urgente
necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da
convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni
dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento,
puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni
inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. (abrogato)
5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una
indennita' di carica da determinarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro";
 
Art. 9

Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.».
(( 2. (Soppresso).
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei quali hanno sede» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto».
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente». ))

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. (( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O.:
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,
per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o
amministrative, che non trovino gradatamente idonea
soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto
reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di
mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato
gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma
12, puo' essere conservato, ad invarianza di spesa, un
limitato numero di posti vacanti e disponibili nel
contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto
legislativo, sui quali possono essere assegnate unita' di
personale, da individuare tra coloro utilmente collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base
di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i
dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive
anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi
dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale
V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, individua il numero di posti di cui al
primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello
medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza
pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.»;
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della
legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante "Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero",
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302:
«1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e
diffusione della cultura e della lingua italiana negli
Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati individuati
con decreto del competente direttore generale del
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della
funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e
finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta,
sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo
della Corte dei Conti.
3. I criteri generali dell'organizzazione e del
funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un
regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le
modalita' della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando
l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere
annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro,
tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
sull'attivita' svolta.
4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione
finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo
l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle
principali citta' degli Stati con i quali l'Italia
intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o
soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle
risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di
bilancio del Ministero.
6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di
ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale,
ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana,
gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie
sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui
personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi
delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti
tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A
allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e
patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti
fondatori.
7. Presso ogni Istituto e' istituito un fondo scorta
per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al
funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare
iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli
Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi
presentati negli anni precedenti. A carico delle
disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di
previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 -
disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo
anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il
predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo
a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed
all'attivita' degli Istituti di cultura». Le modalita' di
gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante
utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno
disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, della
citata legge 22 dicembre 1990, n. 401:
«1. Il personale dell'area della promozione culturale
presta servizio presso la direzione generale o presso gli
Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto
oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, con funzioni di addetto.
2. In materia di avvicendamenti si applicano le
disposizioni previste per il personale delle qualifiche
funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3
e 4.
3. Il personale in servizio presso gli Istituti non
puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne'
essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I
direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di
sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il
servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due
anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere
svolto anche in posizione di comando presso universita',
istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre
Amministrazioni dello Stato che svolgano attivita' connesse
con le finalita' della presente legge.».
- Si riporta il testo del quadro D della Tabella A di
cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri",
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:
«Addetto presso istituto italiano di cultura,
rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o
rappresentanza permanente».
 
(( Art. 9-bis

Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero
degli affari esteri

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200»;
b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente:
«Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo e' rapportata all'indennita' spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e' pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita' a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed e' stabilita secondo la seguente parametrazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 e' corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante e' corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente e' trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione di servizio e' recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

c) l'articolo 200 e' abrogato;
d) all'articolo 201, dopo la parola: «domestici» le parole: «nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse;

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: «domestici» le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 170 (Assegni e indennita')
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri,
oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale
indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima
prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando
e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di
servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200";
- l'articolo 200 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., abrogato dalla
presente legge, recava: "Articolo 200 (Trasporto per aereo
o automezzo)"
- Si riporta il testo dell'articolo 201 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 201 (Limiti di spesa)
Al personale che sostenga per se', i familiari a carico
e i domestici, spese maggiori o diverse da quelle previste
dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse e'
corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo."
- Si riporta il testo dell'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:
"Articolo 202 (Disposizioni amministrative e contabili)
La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente
trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici
e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui
agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente,
all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli
impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a
carico ed i domestici sono assunti nell'esercizio
finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che
avranno luogo i viaggi e le spedizioni.
 
Art. 10
Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, (( quinto comma )), della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e' istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorita' di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.
(( f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ))

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione (( della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente )) ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di (( valutazione e )) verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) (( svolge azioni )) di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di (( qualificati soggetti pubblici di settore )) per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
(( b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d); ))

d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, (( sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unita' di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. (( All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali. )) L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto tra personalita' di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni (( dal servizio )) a qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalita' di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi. ))
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuita' della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
(( 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. - 14. (Soppressi).
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176:
"Articolo 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti)
(omissis)
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
(omissis)"
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 giugno 2011, n. 143:
"Articolo 3 (Disposizioni in materia di finanziamenti
dell'Unione europea)
1. Il Ministro delegato per la politica di coesione
economica, sociale e territoriale, di seguito denominato:
"Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica
e dei relativi fondi a finalita' strutturale dell'Unione
Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti
organi dell'Unione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto
dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle
autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con gli altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di
indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri,
assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti
documenti di programmazione operativa da parte delle
amministrazioni centrali e regionali.
3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al
comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse
dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il
Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove
necessario e nel rispetto delle disposizioni dei
regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di
accelerazione degli interventi anche relativamente alle
amministrazioni che risultano non in linea con la
programmazione temporale degli interventi medesimi."
- Si riporta il testo dell'articolo 119 la
Costituzione:
"Articolo 119
(omissis)
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
(omissis)"
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 giugno 2011, n. 143:
"Articolo 6 (Contratto istituzionale di sviluppo)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo
scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di
cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della
spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di
sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di
attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici. (6)
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate."
- Si riporta l'articolo articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo
2012, n. 71:
"Articolo 55-bis (Accelerazione degli interventi
strategici per il riequilibrio economico e sociale)
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,
le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi."
- Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
194:
"Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
strutturali europei)
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
istituzioni universitarie, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non
economici nazionali, le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare
precedenza, nella trattazione degli affari di competenza,
ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi
natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi
modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali
europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con
i medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con
fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei
relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione
2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la
coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione secondo le modalita' procedurali
individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni
vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati
all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle
concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di
servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per
l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli
interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate
possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.
3. (abrogato)
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di
certificazione delle spese europee relative ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per
evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno
automatico previste dai regolamenti europei, le autorita'
di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali
che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi
territoriali o urbani attingono direttamente agli
interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le
citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i
comuni proponenti, a condizione che tali interventi
risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione
territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano le autorita' di gestione dei programmi
operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei
comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita'
competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti
interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare
entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico
tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli
accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione
nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla
stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza
tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity
building della programmazione regionale unitaria.
4. (abrogato)
5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di
emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto
dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle
gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui
trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni
competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile
dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea."
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
194:
"Articolo 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi
per lo sviluppo e la coesione territoriali)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per
accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici,
sia di carattere infrastrutturale sia di carattere
immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e
regionale, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, le amministrazioni competenti possono stipulare un
contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto
istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la
coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale,
ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato
dal presente articolo, in quanto compatibili con il
presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito
dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo
prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni
centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche
ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici».
4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» e'
sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, e successive modificazioni, anche quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi strategici»;
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' gli incentivi all'utilizzazione del
contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita'
di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo opera nel rispetto della disciplina
nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si
applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto
minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2
del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica."
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203:
"Articolo 8 (L'ordinamento)
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303(Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 1
settembre 1999, n. 205:
"Articolo 7 (Autonomia organizzativa)
(omissis)
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
(omissis)"
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106:
"Articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
[7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui
all'articolo 24, comma 2. ]
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
- Si riporta l'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n.
305:
"Articolo 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per
le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
(omissis)"
- Si riporta l'articolo all'articolo 3 del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei
Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma
dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94), pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 293:
"Articolo 3 (Riordino delle competenze e
dell'organizzazione del Ministero)
(omissis)
5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
dal Nucleo."
- Si riporta l'articolo dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010,
n. 176:
"Articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)
(omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(omissis)"
- Si riporta la rubrica del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa' di
promozione e istituzione della societa' «Sviluppo Italia»,
a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1999, n. 7.
 
Art. 11

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia

(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis». ))

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti (( speciali )) pericolosi a titolo professionale (( compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, )) o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (( speciali )) pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. (( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. ))
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
(( 3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione (( e all'ottimizzazione )) del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni (( e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficece tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, )) anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi».
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni (( e all'ottimizzazione )) di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo' essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro (( i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operativita'. )) La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, (( dell'ottimizzazione )) e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di cui al comma 8. (( Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».
(( 12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SI-STRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183". ))

13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (( comprendente, oltre ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare )), senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (( Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato. ))
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
(( 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «articolazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche». All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 188-ter (Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI))
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
5. (abrogato)
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui
al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive
modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo
4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei
predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi
alla tratta del territorio nazionale interessata dal
trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e' effettuata la ricognizione
delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente
decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti."
- Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti)
1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,
comma 4, la tracciabilita' dei rifiuti deve essere
garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico nonche' del formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi
relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di
identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di
movimentazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2,
lett. a). Il registro cronologico e le schede di
movimentazione del predetto sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili
all'autorita' di controllo in qualsiasi momento ne faccia
richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte
del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva
data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad
eccezione dei quelli relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che
ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico
deve essere conservato fino al termine della fase di
gestione post operativa della discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo
190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti
nella misura stabilita dall'articolo 193.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti ed a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti e comporti
un aumento di rischio ambientale e/o sanitario , anche
mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati
di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed
innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi."
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
183. Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni (590):
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (591);
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2 .
- Si riporta il testo dell'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3, dell'articolo 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito
organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all' articolo
193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la
copia della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo
188-bis comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell' Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo
188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di
cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2009."
- Si riporta il testo dell'articolo 260-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nei termini previsti, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti
pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini
previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In
caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del
pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del
trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo
annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita'
occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento
disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico
o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi,
le procedure e le modalita' stabilite dal sistema
informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce
al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte,
altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di
controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il
corretto funzionamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che
occupino un numero di unita' lavorative inferiore a
quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete
o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano
riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento
ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e'
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero
di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le
misure minime e massime di cui al periodo precedente sono
ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le
modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle
modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate
pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro
tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori
obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette
violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In
caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento
ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a
colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini
della tracciabilita' dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il
trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base
della normativa vigente, con la copia del certificato
analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483
del codice penale in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di
rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di
rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la
pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e
482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un
terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla
commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla
normativa relativa al sistema informatico di controllo di
cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il
pagamento di un quarto della sanzione prevista. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie."
- Si riporta il testo dell'articolo 260-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie.
Confisca)
1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7
e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi
12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle
situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in
precedenza illeciti amministrativi con violazioni della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di
rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative
norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal
trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo
sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta
in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento
del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti
pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di
qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del
rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del
codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non
fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al
comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256."
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della direttiva
19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre
2008, n. L 312:
"Articolo 23 (Rilascio delle autorizzazioni)
1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o
impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti
di ottenere l'autorizzazione dell'autorita' competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito
interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si
rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un
periodo determinato ed essere rinnovate.
3. L'autorita' competente nega l'autorizzazione qualora
ritenga che il metodo di trattamento previsto sia
inaccettabile dal punto di vista della protezione
dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme
all'articolo 13.
4. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il
coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica.
5. A condizione che le prescrizioni del presente
articolo siano rispettate, l'autorizzazione rilasciata in
virtu' di un'altra normativa nazionale o comunitaria puo'
essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1
in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta
di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei
lavori effettuati dall'operatore o dall'autorita'
competente."
- Si riporta il testo dell'articolo 35 della direttiva
19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre
2008, n. L 312:
"Articolo 35 (Tenuta di registri)
1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23,
paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti
o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che operano in
qualita' di commercianti e intermediari di rifiuti
pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono
indicati la quantita', la natura e l'origine dei rifiuti,
nonche', se opportuno, la destinazione, la frequenza di
raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento
previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali
informazioni alle autorita' competenti.
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti
e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che
devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I
documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di
gestione sono forniti su richiesta delle autorita'
competenti o dei precedenti detentori.
3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di
rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2."
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella
Gazz. Uff. del 1° luglio 2009, n. 150 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 4 agosto 2009, n. 179:
"Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle
previsioni contenute nell' articolo 1, comma 1116, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell' articolo
189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'
articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un
sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte,
eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati
attraverso modalita' operative semplificate, in particolare
i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di
operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le
modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le
modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri
sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati,
le modalita' con le quali le informazioni contenute nel
sistema informatico dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano
richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie
interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un
apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato,
nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei
soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del
sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni,
ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152
del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita'
del sistema informatico, come definita dai decreti di cui
al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di
quanto stabilito dal presente articolo."
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 183 (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
(omissis)
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 184 (Classificazione)
(omissis)
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
"Articolo 2135 (Imprenditore agricolo)
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge."
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n.88:
"Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
(omissis)
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp), comma 1 dell'articolo
183.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 81, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25
giugno 2008, n. 147 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21
agosto 2008, n. 195:
"Articolo 81 (Settori petrolifero e del gas)
(omissis)
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'
articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al
Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui
al comma 16. La vigilanza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a
campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il
cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto
dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre
1990, n. 240:
"Articolo 16 (Comunicazione delle concentrazioni)
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo
5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita'
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e'
prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi
di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare equivalente all'aumento dell'indice del
deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 6
febbraio 2004, n. 36, (Nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato), pubblicata nella Gazz. Uff. 14
febbraio 2004, n. 37:
"Articolo 2 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato)
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le
funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e
dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia
di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree
rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e
di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19
dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa
comunitaria;
d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di
rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree
protette secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
riconosciute di importanza nazionale o internazionale,
nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della
biodiversita' animale e vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi
in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche'
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti;
(omissis)"
- Si riporta la rubrica del decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006: Riassetto dei comparti
di specialita' delle Forze di polizia.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226:
"Articolo 108 (Direzione investigativa antimafia)
(omissis)
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le
esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza,
anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche'
per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di
quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle
finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.
(omissis)"
 
Art. 12

Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessita' di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale, (( per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, )) e valutazione d'impatto ambientale, (( per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, )) positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, (( sentita )) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. (( Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario. ))
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(( 5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».
5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al commissario e' attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento».
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata. ))

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela
dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale), pubblicato
nella Gazz. Uff. del 4 giugno 2013, n, 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, pubblicata
nella Gazz. Uff. del 3 agosto 2013, n. 181:
"Articolo 1 (Commissariamento straordinario)
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, puo' deliberare il
commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata
anche in forma di societa', che impieghi un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille
e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui
attivita' produttiva abbia comportato e comporti
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita'
dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza
reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di
seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro
sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si
avvale di un sub commissario nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale
sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario. Al commissario e al sub commissario sono
attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica
previsti dall'a.i.a..
(omissis)
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti
al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata del commissariamento. Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di
credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti
l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono
trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.
(omissis)
5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.
(omissis)
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8,
equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini
dell'accertamento di responsabilita' per il commissario, il
sub commissario e gli esperti del comitato, derivanti dal
rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in
relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione
apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione
dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e
della salute.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81:
"Articolo 72 (Rapporti pendenti)
(omissis)
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto
un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso
non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente."
- Si riporta il testo dell'articolo 72-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81:
"Articolo 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati
ad uno specifico affare)
Il fallimento della societa' determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all'articolo
2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando
impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel
contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi
dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in
via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta
ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel
terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto
comma, del codice civile."
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81:
"Articolo 80 (Contratto di locazione di immobili)
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 182-quater del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81:
"Articolo 182-quater (Disposizioni in tema di
prededucibilita' dei crediti nel concordato preventivo,
negli accordi di ristrutturazione dei debiti)
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui
agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i
crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e
purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di
ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile, il primo e il secondo comma del presente
articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai
soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il
finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o
del concordato preventivo.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i
creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal
computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato
ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale
dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto
comma."
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 53 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz.
Uff. del 19 giugno 2011, n. 140:
"Articolo 53 (Sequestro preventivo)
1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di
cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi
3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In
caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro
controllate, si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89."
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 19 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz.
Uff. del 19 giugno 2011, n. 140:
"Articolo 19 (Confisca)
(omissis)
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato."
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), pubblicato nella Gazz. Uff. del 5 agosto 1989, n.
182:
"Articolo 104 (Esecuzione del sequestro preventivo)
1. Il sequestro preventivo e' eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di
un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso
dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo
9."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela
della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione,
in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. del 3
dicembre 2012, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, pubblicata nella Gazz. Uff.
del 3 gennaio 2013, n. 2:
"Articolo 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
ILVA S.p.A. Controlli e garanzie)
(omissis)
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la
societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei
beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei
limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla
prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e
alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli
realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ferma restando l'applicazione di
tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.
(omissis)"
 
(( Art. 12-bis
Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
"Articolo 117
(omissis)
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella
Gazz. Uff. n.248 del 24-10-2001:
"Articolo 2
1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata"."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella
Gazz. Uff. n.248 del 24-10-2001:
"Articolo 10
1. . Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite."
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone