Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale e' stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attivita' di accertamento della qualita' di arma comune da sparo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio:
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.»;
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita' stabilite nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 39 e' aggiunto il seguente comma: «Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 36 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle
loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni,
nonche' delle armi per uso scenico e disattivate, degli
strumenti per la segnalazione acustica e per quelle
comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando
le modalita' per assicurarne il piu' efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al
fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della
Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature
di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a
Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre
1973, n. 993, la pronta tracciabilita' delle armi da fuoco,
delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle
munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in
materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti
essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero
dell'interno le relative competenze di indirizzo e
vigilanza, al fine della pronta tracciabilita' e del
controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio
di speciali autorizzazioni su tutte le attivita' di tiro e
sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri
cartacei con registrazioni informatizzate ai fini
dell'attivita' di annotazione delle operazioni giornaliere
svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica
sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo
l'interoperabilita' con i relativi sistemi automatizzati
del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per
un periodo minimo di cinquanta anni dalla data
dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato
civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte
governative, nonche' procedure speciali per la loro
catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione
e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione
militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro
detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilita'
e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle
relative attivita' di raccolta ai fini culturali e
collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per
l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso
la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e
psichici, degli interessati all'acquisizione e alla
detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli
stessi, nonche' per l'ordine e la sicurezza pubblica,
prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone
conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto
dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale
e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire
possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da
fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e
uso della Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni
contemplate nell'art. 31 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle
attivita' di intermediazione delle armi e per
l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino
l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia
delle armi, anche al fine di prevenirne furti o
smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei
limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed
alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle
disposizioni della legislazione nazionale di attuazione
della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo le Amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204
(Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la
direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288.
- Il testo dell'art. 14, comma 7 della legge 12
novembre 2011, n. 183, (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012), cosi' recita:
«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogato l'art. 7 della legge 18 aprile
1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi".».
- Il testo dell'art. 23, comma 12-sexiedecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del
Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova
di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo
prodotta, importata o commercializzata in Italia, la
qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la
corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso
di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva
della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta
dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i
dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica
svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 9 luglio
1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163,
come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n.
105 (Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.
185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento, in
attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le
modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno
delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata
dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda
l'elenco di prodotti per la difesa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169, cosi' recita:
«11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della
presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi
luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche'
le armi corte da sparo purche' non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma
non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e
le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a
enti governativi o Forze armate o di polizia.».
- La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009 e' stata pubblicata nella
G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.
- Il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, 14 marzo 2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94.

Note all'art. 1:
- Si riporta testo degli articoli 31-bis, 38 e 39 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 come modificato
dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, Attuazione
della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva
91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288. cosi' come modificato dal presente
decreto:
«Art. 31-bis. - Fatte salve le previsioni di cui agli
articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della
legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare
l'attivita' di intermediario di cui all'art. 1-bis, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita
licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3
anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
anche regolamentari previste per la licenza di cui all'art.
31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in
possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e'
data comunicazione alla questura competente per territorio.
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo
giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
un resoconto dettagliato delle singole operazioni
effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo'
essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica
certificata della medesima autorita'.
La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di
prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
sospensione o la revoca della licenza.».
«Art. 38 (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi,
parti di esse, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni
finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne
denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della
loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale
comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via
telematica alla questura competente per territorio
attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno
diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed
alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza
essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve
presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
all'art. 35, comma 7. La mancata presentazione del
certificato medico autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore
trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato
nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
«Art. 39 (art. 37 T.U. 1926). - Il prefetto ha facolta'
di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie
esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente,
alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro
cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone
immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le
condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di
divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di
150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali
di cui al medesimo comma. Nello stesso termine
l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il
provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata
cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'art. 6,
quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».
 
Art. 2
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale di prova»;
3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.»;
4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed»;
b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: «e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di attuazione del presente comma» sono soppresse;
c) all'articolo 12 il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati» sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
2) il sesto comma e' abrogato;
e) all'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente: «I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.»;
f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.»;
2) al terzo comma il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare»;
3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione»;
g) all'articolo 22, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.»;
h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
2) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.».
 
Art. 3
Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85

1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 12, 14, 15,
16, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come modificata
dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione
della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva
91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, cosi' come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo
singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonche' di armi
comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso
sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi
antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,
nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di
colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta
la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco
nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7
millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco
nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a
verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi
strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica
superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati
esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.
17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto,
il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne'
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive o capsule sferiche marcatrici, diverse
da quelle consentite a norma del terzo comma ed, eccettuate
le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti
destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali
venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attivita' di protezione civile.».
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di
strumenti trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui
al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto
delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o
inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad
aria compressa.».
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e'
abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente
legge non si applicano agli strumenti di cui al presente
articolo.
Gli strumenti riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo
munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa
della persona. I predetti strumenti se realizzati in
metallo devono avere la canna completamente ostruita, non
in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da
un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione
acustica, destinati a produrre un rumore tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la
canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso
inamovibile all'estremita' della canna.
Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai
maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica,
di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche'
l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla
volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma
deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e
qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve
interessare la parte anteriore dello strumento per un pari
tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
a spese dell'interessato, a verifica di conformita'
accertata dal Banco nazionale di prova.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei strumenti
riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di
cui al presente articolo, senza l'osservanza delle
disposizioni del quarto comma, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000
euro.
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti
armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto
comma.».
«Art. 12 (Importazione definitiva di armi da sparo). -
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di
armi intende importare armi comuni da sparo in numero
superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre
la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
deve munirsi di apposita licenza del prefetto della
provincia in cui l'interessato ha la propria residenza
anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle
licenze di importazione deve essere motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato
all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche
amministrazioni.
Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi
comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui
all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza
munirsi della licenza di cui al primo comma e' punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206
a euro 1.549.».
«Art. 14 (Armi inidonee e non catalogate). - Qualora le
armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle
sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, legge
23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o
non conformi ai tipi catalogati, ovvero non superino la
verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' dato
avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della
sezione, al produttore od all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso
di cui al primo comma senza che il produttore abbia
disposto il ritiro delle armi ovvero senza che
l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle
armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro
nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi
si considerano abbandonate e sono versate alla competente
direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione
e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate
alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali
l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal
territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione
all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non
catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e
valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei
diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il
rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i
corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto
comma sono applicabili anche per la restituzione ai
produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato
eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte
del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi
del precedente art. 7.».
«Art. 15 (Importazione temporanea di armi comuni da
sparo). - I cittadini italiani residenti all'estero o
dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli
stranieri non residenti in Italia, sono ammessi
all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza
la licenza di cui all'art. 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste
del numero di matricola, nonche' di armi comuni da sparo
per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante
fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con
i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per
l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e
per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per
l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato delle armi temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea
l'importazione per un periodo non eccedente i novanta
giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto
agli obblighi di cui al precedente art. 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto
ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000
euro a 30.000 euro.».
«Art. 16 (Esportazione di armi). - Nelle operazioni
concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente
art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la
visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla
e globale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 1,
comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come
modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105,
per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e'
subordinato all'applicazione del disposto dell'art. 11 del
regolamento (CE) n. 258/2012.
Il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di
esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata
dall'autorita' medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente
comma e' punito a norma dell'art. 17 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive
modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto
col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi
destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare
l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in
Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di
caccia , ovvero di armi comuni da sparo per finalita'
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere,
esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il
Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative
alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche,
rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre
e scambi culturali.».
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non e'
consentita la locazione o il comodato delle armi di cui
agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso
scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di
caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni
ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti
tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo
di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui
impiego avvenga costantemente sotto il controllo
dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso
scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a
verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra'
specifico punzone.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con
la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque da' o riceve
in locazione o comodato armi in violazione del divieto di
cui al precedente comma.
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o
comodato delle armi risulta abituale.».
«Art. 23 (Armi clandestine). - Sono considerate
clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del
precedente art. 7, ovvero non sottoposte alla verifica di
cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con
la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica,
introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita
o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000
euro a 15.000 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni
e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta
in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne
clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque
cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di
matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11.
Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca
delle stesse armi.
Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la
mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi
comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la
presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai
fini della sottoposizione alla verifica di cui all'art. 23,
comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'art. 11.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85
(Norme in materia di armi per uso sportivo), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1986, n. 77, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel
rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241,
tale qualifica, a richiesta del fabbricante o
dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le
federazioni sportive interessate affiliate o associate al
CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori
o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di
colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto
dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni
sportive interessate affiliate o associate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si
intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte,
che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche,
si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle
attivita' sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da
parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito
elenco.».
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle
politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un regolamento per la
modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto
dal presente decreto, nel rispetto dei principi di
semplificazione dei procedimenti amministrativi e di
riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di
trasporto previsto dall'art. 34 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi
informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti
psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all'art. 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera
d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica
disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata
in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il medesimo
decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono, altresi', definite le modalita' dello
scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio
sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine
nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati
relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla
tracciabilita' delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35,
comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificati dall'art. 3 del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra,
tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai
materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi
sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'art. 13
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce
in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza
uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le
carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro
superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e'
di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le
cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite
detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'art. 97 del
regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni.».
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente;
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 settembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per
gli affari europei

Alfano, Ministro dell'interno

Bonino, Ministro degli affari
esteri

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Mauro, Ministro della difesa

Lorenzin, Ministro della salute

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975
n. 110 si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 11, comma 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 2 della legge 25
marzo 1986, n. 85 si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 6, comma 2 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, cosi' recita:
«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti
psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all'art. 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera
d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica
disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata
in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il medesimo
decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono, altresi', definite le modalita' dello
scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio
sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine
nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi.».
- Il testo dell'art. 35, settimo comma, del citato
Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita;
«Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla
presentazione di certificato rilasciato dal settore medico
legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico
militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non
e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di
intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni
altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni
vigenti.».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della citata legge 18
aprile 1975, n. 110, cosi' recita:
«Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I
dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
telematica, al Ministero dell'interno.».
 
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