Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 ottobre 2013
Rettifica del decreto 30 luglio 2013 di autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo EC - Ente Certificazioni S.p.a., in Casalnuovo di Napoli, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.


IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.";
Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.";
Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013 con il quale si autorizza la Societa' EC- ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A. allo svolgimento delle attivita' di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, relativamente alla Direttiva 95/16/CE;
Preso atto che nel predetto decreto ministeriale di autorizzazione e' stato riscontrato un refuso, sia nel preambolo che nell'articolato, riferito alla ragione sociale della predetta Societa' autorizzata;
Ritenuto di dover procedere a rettifica del precedente decreto ministeriale del 30 luglio 2013, intendendo sostituita, ogni qualvolta compaia, la ragione sociale della Societa' "EC- ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A", con quella corretta di "ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A",
Fatti salvi i richiami normativi e i restanti contenuti del citato provvedimento ministeriale 30 luglio 2013;
Considerato che il presente decreto con le opportune modifiche indicate e' parte integrante del precedente provvedimento 30 luglio 2013;
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A., con sede in via Arcora, 110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per gli allegati e i moduli di valutazione della conformita' indicati nel decreto ministeriale del 30 luglio 2013, nonche' ad effettuare le attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162 citato.
 
Art. 2

1. Restano salve tutte le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2 a 6, contenute nel citato decreto del 30 luglio 2013
 
Art. 3

1. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.
Roma, 3 ottobre 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone