Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2013
Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del medesimo art. 1, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonche' le istituzioni educative e le universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento, degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al comma 450;
Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A., in qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che, fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2 comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi - relativamente alle categorie merceologiche ivi individuate - attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale di committenza regionale di riferimento, facendo salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali;
Visto l'art. 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilita'), il quale stabilisce che: fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale», cosi' come integrato e modificato dai successivi interventi normativi;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» che disciplinano l'utilizzo di sistemi telematici e dispositivi e mezzi elettronici nelle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Visto l'art. 287, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il quale stabilisce che: fatta salva la facolta' di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonche' curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attivita' necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione allo stesso;
Visto il Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 marzo 2008 recante «modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV»;
Considerata la necessita' di procedere, in attuazione dell'art. 1, comma 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'individuazione delle categorie di beni e servizi nonche' della soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle categorie di beni e servizi e della soglia di cui al precedente considerato, il Ministero dell'economia e delle finanze tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi con riferimento alla natura e agli importi relativi alle acquisizioni svolte dalle amministrazioni statali, centrali e periferiche, anche sulla base di quanto emerso dall'analisi dei dati resi disponibili dall'Osservatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici in tema di acquisizione di beni e servizi, sulla base dell'art. 8, comma 2 del decreto-legge n. 52/2012, e alle caratteristiche dei mercati di riferimento;
Considerata la finalita' di diffondere il ricorso a strumenti di acquisto informatici, nell'ottica dell'incremento della trasparenza e dell'economicita' della gestione dei contratti pubblici;

Decreta:

Art. 1
Ambito oggettivo

1. Per l'anno 2013 e in ogni caso fino all'emanazione di successivo decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni dei beni e dei servizi relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72 come individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 marzo 2008, attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione, secondo quanto previsto al successivo art. 2, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui l'importo a base d'asta sia superiore alla soglia di 2,5 milioni di Euro e almeno l'ottanta per cento del detto importo sia costituito da acquisizioni di beni e servizi inclusi tra i CPV di seguito elencati:
Per la divisione «30», le classi CPV: 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3020, 3021, 3022, 3023;
Per la divisione «48»: tutta la divisione;
Per la divisione «50», le classi CPV: 5031, 5032;
Per la divisione «72»: tutta la divisione.
2. Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono ai sensi del precedente comma, per le relative procedure dirette all'acquisizione avviate a partire dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2

Strumenti di acquisto informatici del Ministero dell'economia e delle
finanze

1. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 1, ferma restando la facolta' di utilizzo di strumenti propri, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ricorrono al sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 287, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove disponibile per le relative categorie di beni e servizi, ovvero utilizzano il sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze in modalita' ASP (Application Service Provider).
2. Ai fini dell'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze in modalita' ASP, ai sensi del precedente comma, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sottoscrivono per accettazione le condizioni generali di utilizzo pubblicate nell'apposita sezione del portale www.acquistinretepa.it.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 52
 
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