Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 settembre 2013
Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per l'anno termico 2013/2014.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto l'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti criteri per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per far fronte a situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale;
Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite Piano di emergenza per il sistema gas, allegato al decreto ministeriale 19 aprile 2013 sopra citato;
Considerato che, tra gli interventi delineati, e' possibile il ricorso a minori consumi di gas nel settore termoelettrico mediante l'attivazione su chiamata di gruppi di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, e visti gli esiti della consultazione degli operatori interessati;
Tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui alla nota TRISPA/P20130007573 del 31 luglio 2013 della societa' Terna S.p.A., in qualita' di gestore del sistema di trasmissione elettrica, in relazione all'attuale disponibilita' di impianti di generazione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas, con potenza termica nominale superiore a 300 MW, e del possibile risparmio di gas naturale che si otterrebbe utilizzando al massimo la produzione proveniente da detti impianti;
Considerata la opportunita' di rendere possibile l'adozione tempestiva, in caso di necessita', dell'intervento sopra indicato, con l'obiettivo di salvaguardare la continuita' delle forniture ai clienti vulnerabili e, conseguentemente, di modificare temporaneamente, nelle situazioni di emergenza, le condizioni di organizzazione e funzionamento del mercato elettrico, in modo da consentire il dispacciamento prioritario degli impianti di generazione elettrica alimentati non a gas, ferma restando l'analoga priorita' attribuita in via ordinaria agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Considerata la necessita' di individuare le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita', nonche' le procedure atte ad individuare gli specifici gruppi di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel periodo invernale nell'anno termico 2013/2014;
Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, l'opportunita' di predisporre misure per una contemporanea adozione di piu' interventi atti a limitare i consumi di gas in situazioni eccezionali di punta invernale, al fine di garantire un adeguato margine di sicurezza, valutando il rapporto costi/benefici delle diverse misure;

Decreta:

Art. 1
Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico
nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per
l'anno termico 2013/2014
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per valutare, in base al rapporto costi/benefici, la possibilita' di attivare una misura di contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, per l'anno termico 2013/2014, da realizzare mediante il ricorso a gruppi di generazione elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW.
2. Considerato che la societa' Terna, sulla base degli esiti della ricognizione di cui nella nota sopra citata, effettuata presso i gestori di impianti di produzione di energia elettrica, ha individuato una disponibilita' di potenza elettrica di gruppi alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale, la stessa soc. Terna, al fine di stabilire una lista di gruppi che possano essere utilizzati in caso di emergenza del sistema nazionale del gas, classificati secondo criteri di contenimento degli oneri, invita tutti i gestori dei gruppi di generazione alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW a fornire entro il 24 settembre 2013 un'offerta di disponibilita' ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 non vincola il Ministero dello sviluppo economico o Terna a sottoscrivere alcun impegno nei confronti dei partecipanti.
4. Il servizio richiesto a tali gruppi e' qualificato come unita' essenziale per la sicurezza del sistema gas ed e' determinato in un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione degli stessi gruppi, al livello di massima capacita' operativa, in caso di chiamata all'esercizio nell'ambito del Piano di emergenza del sistema del gas naturale entro 48 ore dalla richiesta e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza, fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014.
5. L'offerta di cui al comma 2 deve contenere i dati dei gruppi in grado di effettuare il servizio di cui al comma 4, in particolare i dati di potenza effettiva in caso di marcia a combustibili diversi dal gas naturale e la capacita' di stoccaggio di combustibile diverso dal gas naturale, nonche' l'impegno, sottoscritto dal legale rappresentante della societa' proprietaria o che gestisce tali gruppi, a mantenere scorte e sistemi di approvvigionamento di combustibili diversi dal gas utili per una produzione massima nei tempi e per le durate indicati al comma 4.
6. L'offerta di cui al comma 2 indica altresi' il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato di tali gruppi, da corrispondere per la sola disponibilita' dell'impianto, garantita dal 1° gennaio al 31 marzo 2014, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio. Il costo fisso, come definito nell'Allegato A della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, include i costi diretti del personale di impianto e le risorse esterne necessarie per garantire la disponibilita' efficiente dell'impianto, gli oneri tributari indiretti e i canoni, nonche' il costo del riscaldamento dell'olio combustibile necessario a garantire le prestazioni di cui al comma 4, a decorrere dalla data del 30 dicembre 2013 e sino al 31 marzo 2014.
7. Non sono ammesse offerte presentate per gruppi gia' indicati dalla soc. Terna come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per gruppi che, dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, abbiano avuto un fattore di utilizzo medio, inteso come rapporto tra energia prodotta e potenza massima moltiplicata per 8760, superiore al 15%.
8. La soc. Terna, entro la data del 30 settembre 2013, verificati i dati tecnici dei gruppi e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascun gruppo, determina una lista dei gruppi per i quali sono state presentate le offerte, ordinata secondo i seguenti criteri, che si applicano, in caso di parita', in ordine di priorita' decrescente:
a) minore corrispettivo di cui al comma 6;
b) minore costo variabile di cui al comma 6;
c) gruppi che possono essere eserciti senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale;
d) gruppi che possono essere eserciti in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, esercibili a norma dei punti 3 e 4 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
9. La soc. Terna trasmette la lista al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, indicando i possibili vincoli operativi di tali gruppi in funzione delle esigenze di sicurezza della rete di trasmissione nazionale e ogni altro elemento utile per valutare l'effettiva capacita' di tali gruppi di fornire il servizio offerto.
10) La lista definitiva e l'attuazione del servizio, anche parziale rispetto al complesso dei gruppi presenti nella stessa lista, e' approvata, entro il 7 ottobre 2013, dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, ove la valutazione del rapporto costi/benefici per il sistema del gas abbia avuto esito positivo, ed e' comunicata dalla soc. Terna ai titolari degli impianti, i quali presentano, entro tre giorni dalla comunicazione, una conferma dell'accettazione del servizio offerto secondo le modalita' previste dal presente decreto. A seguito di tale conferma la soc. Terna provvede a sottoscrivere col gestore dell'impianto un contratto relativo al servizio di cui al comma 4.
11. Le modalita' per il dispacciamento dell'energia prodotta dai gruppi di cui al comma 10, nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi gruppi per il periodo 1° gennaio - 30 marzo 2014, sono stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in base a quanto disposto al punto 5 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas procede altresi' alla verifica dei costi fissi effettivi dei gruppi inclusi nella lista di cui al comma 10. Nel caso essi siano inferiori ai corrispettivi di cui al comma 6, il riconoscimento dei costi e' limitato ai soli costi fissi accertati.
13. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas procede infine alla determinazione degli oneri derivanti dall'attivazione delle suddette centrali in caso di emergenza, da coprire anche sia con le entrate provenienti dal servizio di bilanciamento effettuato da Snam Rete Gas, sia con i proventi relativi al gas risparmiato con l'attivazione di dette centrali valorizzato a costo opportunita'.
 
Art. 2
Penali in caso di inadempienza

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le penali contrattuali a carico dei gestori dei gruppi inclusi nella lista di cui all'articolo 1, comma 10, da applicare nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in caso di emergenza, in entita' commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale e' perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas, fatta salva l'applicazione di sanzioni o risarcimenti derivanti da danni a terzi che siano riconducibili al comportamento omissivo.
2. Le entrate derivanti dalle penali di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei corrispettivi di cui al presente decreto.
3. Nel caso di parziale attivazione e' applicata una penale calcolata ai sensi del comma 1, in modo proporzionale ai mancati risparmi equivalenti di gas.
4. Cause di forza maggiore che siano dimostrate indipendenti dal comportamento del titolare o del gestore degli impianti non esimono dal versamento delle penali di cui ai commi 1 e 3, potendo essere considerate opponibili solo alle sanzioni o risarcimenti di cui al comma 1.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese che gestiscono impianti di produzione di energia elettrica alimentabili a combustibili diversi dal gas naturale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 13 settembre 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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