Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2013
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese";
Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' dell'intero sistema paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative provenienti dalle imprese, in particolare da quelle di piccole e medie dimensioni;
Ritenuto che per il raggiungimento della predetta finalita' sia necessario un intervento che contemperi l'esigenza di una elevata qualita' delle proposte con l'opportunita' di rivolgersi ad una platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o territori, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in pari data, con il quale e' stata attribuita alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012 una quota delle risorse disponibili nel medesimo Fondo, pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese, aventi i requisiti stabiliti nel piu' volte citato decreto 8 marzo 2013, Titolo II;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Soggetto gestore": una o piu' societa' o enti a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 3 del presente decreto;
c) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
e) "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del "Regolamento GBER";
f) "Contratto di rete": il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) "Programma Orizzonte 2020": il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
h) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
i) "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
l) "Organismi di ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca e i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi soggetti, ad esempio in qualita' di azionisti o membri.
 
Allegato
(Articolo 5, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono disciplinate le procedure, con piu' elevata selettivita', per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti coerenti con le capacita' finanziarie e le strategie di ricerca e sviluppo delle imprese di maggiori dimensioni.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "sportello", secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3 e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purche' le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25 per cento di tale riserva e' destinato alle micro e piccole imprese.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati a una o piu' societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalita' giuridica;
e) organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di tre, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.
 
Art. 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al presente decreto.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attivita' del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attivita' del personale interno;
c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.
 
Art. 6

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
 
Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;
b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;
c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, limitatamente agli Organismi di ricerca le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.
3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
5. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,8 per cento.
6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del finanziamento agevolato o del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.
7. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
 
Art. 8

Condizioni di utilizzo delle
risorse finanziarie comunitarie

1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.
2. In caso di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il Ministero puo' altresi' concedere, fatto salvo il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'art. 7, comma 1, una maggiorazione delle agevolazioni nella forma di contributo diretto alla spesa fino a un massimo del 10 per cento delle spese ammissibili complessive del progetto.
 
Art. 9

Soglia di ammissibilita' e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacita' del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilita':
Cflow ≥ 0,8 x Fa / N)
dove:
"Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;
"Fa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;
"N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.
2. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilita' sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni, con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti;
3) fattibilita' tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;
b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
4) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;
c) qualita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
d) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.
3. I punteggi massimi e, ove necessario, le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.
 
Art. 10

Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonche' gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese.
2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.
3. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti.
4. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi che saranno resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 
Art. 11

Istruttoria delle domande di agevolazioni
e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'attivita' istruttoria e' diretta in primo luogo alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto, quali il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilita', il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e di durata del progetto, il rispetto delle modalita' e dei termini individuati con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, il superamento della soglia minima prevista all'art. 9, comma 1. Detta verifica si conclude entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni.
3. Per le domande ritenute ammissibili alla successiva fase istruttoria, il Soggetto gestore procede allo svolgimento delle attivita' dirette, in particolare, a:
a) valutare le caratteristiche del soggetto proponente e la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla base dei criteri indicati all'art. 9, comma 2, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 10, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo decreto;
b) valutare la pertinenza e la congruita' delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;
c) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 7;
d) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER.
4. Nel caso di esito negativo delle attivita' istruttorie di cui ai commi 2 e 3, la domanda di agevolazioni e' rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalita' determinate con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.
5. Il Soggetto gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attivita' istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. Il predetto mandato deve pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'emanazione del decreto di concessione di cui al comma 6.
6. Per le domande la cui attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore all'adozione del decreto di concessione, contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonche' le condizioni di revoca.
 
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
2. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.
3. La prima erogazione puo' riguardare spese sostenute fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sara' definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1.
4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 14.
5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
6. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
7. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonche' i criteri per la determinazione dei costi ammissibili saranno resi disponibili con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.
9. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita';
b) verificare la pertinenza e la congruita' della documentazione di spesa presentata;
c) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario;
d) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
e) calcolare le agevolazioni spettanti;
f) effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attivita' e le prospettive di realizzazione del progetto;
g) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruita' dei relativi costi;
h) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.
 
Art. 13

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.
2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attivita', ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.
 
Art. 14

Accertamenti sulla realizzazione
dei progetti, controlli e ispezioni

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
 
Art. 15

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 5, comma 2, lettera b);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.
 
Art. 16

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 10, comma 1.
3. Il decreto di cui all'art. 10, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 nonche' le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.
4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 287
 
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