Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamento'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'articolo 1 della legge 15 dicembre
2011, n. 217, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il regolamento (CE) 1005/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 286.
- Il regolamento (UE) 291/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 marzo 2011, n. L 79.
- La decisione della Commissione del 18 giugno 2010 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2010, n. L 169.
- La legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1993, n. 305, come
modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche
alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a
tutela dell'ozono stratosferico), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
- Il regolamento CEE n. 2454/93 (Regolamento della
Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario), e' pubblicato
nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253.
- Il testo dell'articolo 4, commi 57, 58 e 59 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello
unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 novembre 2012, n. 242 (Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE)
1005/2009 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
a) 'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
b) 'contenitore': contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;
c) 'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
 
Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del
regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso,
importazione ed esportazione di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
 
Art. 4
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento
in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in
contenitori non riutilizzabili

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili e' punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
 
Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del
regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed
esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o
dipendono da sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento
in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia
prima di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
 
Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento
in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze
controllate come agenti di fabbricazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
 
Art. 8
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento
in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di
sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
 
Art. 9
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento
in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di
idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da
idroclorofluorocarburi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attivita' di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
 
Art. 10
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento
in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione
industriale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
 
Art. 11
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento
in materia di immissione in libera pratica nella Comunita' di
sostanze controllate importate

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunita' sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantita' eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
 
Art. 12
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento
in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e
con i territori non coperti dal protocollo

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, e' punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
 
Art. 13
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento
in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate
usate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonche' di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 6, comma 5, della citata legge
n. 549 del 1993 cosi' recita:
«Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e
smaltimento). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le
sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a
tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni
durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i
medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri
di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le
apparecchiature che non possono essere trasportati ai
centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere
conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse,
da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni
durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita'
e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente
articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale
coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al
comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente
sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di
mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al
comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato,
purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o
tipo diversi.
5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
promuove la conclusione di accordi di programma con le
imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese
che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese
che le immettono al consumo, anche in qualita' di
importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze
stesse.
(Omissis).».
- La legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche alla legge
28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
dell'ozono stratosferico), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
 
Art. 14
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento
in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attivita' di cui al comma 2, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 e' soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge n.
549 del 1993, si veda nelle note all'articolo 13.
 
Art. 15

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24
del regolamento in materia di sostanze nuove

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
 
Art. 16

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27
del regolamento in materia di comunicazione dei dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
 
Art. 17

Procedimento di applicazione
delle sanzioni

1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.
4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 4, comma 57 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10.
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 18

Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il potenziamento delle attivita' di controllo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Cancellieri, Ministro della giustizia

Orlando, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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