Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2013 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 30 agosto 2013
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xarelto 2,5 mg», approvata con procedura centralizzata. (Determina n. 776/2013).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2013;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 04 luglio 2013;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:
XARELTO 2,5 mg descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 agosto 2013

Il direttore generale: Pani
 

Allegato
Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. XARELTO 2,5 mg
Codice ATC - Principio Attivo: B01AX06 - Rivaroxaban
Titolare: Bayer Pharma AG (Rappresentante locale per l'Italia: Bayer S.p.A.)
GUUE 28 giugno 2013 Indicazioni terapeutiche
Xarelto, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, e' indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Modo di somministrazione
Per uso orale.
Xarelto puo' essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafi 4.5 e 5.2 del Riassunto delle Caratterisitiche del Prodotto).
Confezioni autorizzate:
EU/1/08/472/025 - AIC: 038744254 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 14 compresse
EU/1/08/472/026 - AIC: 038744266 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 28 compresse
EU/1/08/472/027 - AIC: 038744278 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 56 compresse
EU/1/08/472/028 - AIC: 038744280 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uo orale - blister (PP/ALU) - 60 compresse
EU/1/08/472/029 - AIC: 038744292 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 98 compresse
EU/1/08/472/030 - AIC: 038744304 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 168 compresse
EU/1/08/472/031 - AIC: 038744316 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 196 compresse
EU/1/08/472/032 - AIC: 038744328 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 10×1 compresse
EU/1/08/472/033 - AIC: 038744330 /E - 2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 100×1 compresse Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 della autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.79
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire prima del lancio un materiale educazionale da inviare a tutti i medici che ci si aspetta possano prescrivere/utilizzare Xarelto.
Il materiale educazionale ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sui potenziali rischi di sanguinamento durante il trattamento con Xarelto, e di fornire una guida su come gestire questi rischi.
Il materiale educazionale per il medico deve contenere:
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
La Guida alla Prescrizione
La Tessera per il paziente [testo incluso nell'Allegato III]
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e l'aspetto grafico della Guida alla prescrizione, oltre al piano di comunicazione, con l'autorita' competente di ogni stato membro prima della distribuzione del materiale educazionale sul territorio.
La Guida alla prescrizione deve contenere i seguenti messaggi chiave:
Dettagli sulla popolazione potenzialmente a piu' alto rischio di sanguinamento
Raccomandazioni per la riduzione della dose nella popolazione a rischio
Indicazioni sul passaggio da o verso il trattamento con rivaroxaban
La necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo
Gestione delle situazioni di sovradosaggio
Uso dei test di coagulazione ed interpretazione dei risultati
L'informazione che tutti i pazienti devono essere sensibilizzati su:
Segni o sintomi di sanguinamento, e quando e' necessario rivolgersi ad un operatore sanitario
Importanza dell'aderenza al trattamento prescritto
Necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo
Necessita' che il paziente porti sempre con se' la tessera che e' presente in ogni confezione
L'importanza che il paziente informi gli operatori sanitari che sta assumendo Xarelto, nel caso debba subire un intervento od una procedura invasiva.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve anche fornire una Tessera per il paziente in ogni confezione di medicinale, il cui testo e' incluso nell'Allegato III.
Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':

Parte di provvedimento in formato grafico


Regime di dispensazione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo - (RRL).
 
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